Il conto alla rovescia è iniziato: i contribuenti che non detengono un apparecchio televisivo hanno tempo fino al 31 gennaio per presentare la dichiarazione sostitutiva necessaria a ottenere l’esonero dal canone tv per l’intero 2026.
La regola è chiara: chi è intestatario di un’utenza elettrica residenziale e non ha alcun televisore in casa — né proprio né di un componente della famiglia anagrafica — deve comunicarlo all’Agenzia delle Entrate per evitare l’addebito automatico in bolletta. Dal 1° febbraio al 30 giugno sarà comunque possibile presentare la stessa dichiarazione, ma l’esonero varrà soltanto per il secondo semestre dell’anno.
La procedura può essere completata online, attraverso l’area riservata del sito dell’Agenzia, tramite un intermediario abilitato, con posta elettronica certificata oppure inviando una raccomandata senza busta all’Ufficio Canone TV della Direzione Provinciale I di Torino.
Nel modello, il contribuente deve compilare il quadro A, dichiarando sotto la propria responsabilità — ai sensi del Dpr 445/2000 — l’assenza di televisori in tutte le abitazioni collegate alle sue utenze elettriche. Anche gli eredi possono presentare la dichiarazione per utenze ancora intestate a persone decedute.
La scadenza non è una tantum: l’esonero va richiesto ogni anno. Le tempistiche determinano la validità della dichiarazione. Chi invia il modulo tra il 1° luglio e il 31 gennaio ottiene l’esonero per l’intero anno successivo; chi lo presenta tra il 1° febbraio e il 30 giugno evita il pagamento solo per il secondo semestre.
Una regola che vale anche per chi attiva una nuova utenza elettrica: in questo caso la dichiarazione deve essere trasmessa entro la fine del mese successivo all’attivazione per evitare l’addebito fin da subito.
Esiste poi un’altra casistica frequente: quella dei contribuenti che hanno un’utenza elettrica residenziale ma appartengono a una famiglia anagrafica in cui il canone è già pagato da un altro componente. Anche in questo caso è necessario comunicarlo all’Agenzia, compilando il quadro B del modello e indicando il codice fiscale del soggetto che versa il tributo e la data da cui decorre l’appartenenza alla stessa famiglia. La data è determinante: se coincide con il 1° gennaio dell’anno di presentazione, il canone non è dovuto per l’intero anno; se è successiva, cambiano gli effetti sul primo e sul secondo semestre.
Le condizioni dichiarate, naturalmente, possono mutare. L’acquisto di un televisore o la cessazione dello stato di famiglia precedentemente comunicato devono essere segnalati tempestivamente compilando il quadro C. In questi casi, il canone torna ad essere addebitato a partire dal mese di presentazione della nuova dichiarazione.
Per orientarsi tra moduli, scadenze e casi particolari, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione una sezione dedicata al canone tv con risposte ai quesiti più frequenti. Ma una cosa è certa: chi intende evitare l’addebito per il 2026 deve agire ora, prima che il calendario chiuda la finestra utile.