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La sicurezza non è una licenza di riprendere tutto

  • Redazione
  • 10 giugno 2026

C’è un confine sottile, quasi invisibile, tra la legittima autodifesa e la sorveglianza generalizzata. Un confine che molti cittadini continuano a oltrepassare con sorprendente leggerezza, spesso convinti — o incoraggiati — da installatori troppo disinvolti, da rassicurazioni informali delle forze dell’ordine o da una narrazione semplicistica della sicurezza fai da te. Ma quel confine esiste, ed è giuridicamente decisivo: lo ricorda con forza il provvedimento n. 758 del 18 dicembre 2025 del Garante per la protezione dei dati personali, che ribadisce un principio tanto elementare quanto ignorato. Le telecamere domestiche non possono riprendere la strada pubblica.

Il caso che ha riportato il tema al centro dell’attenzione nasce da una querela: una cittadina, nel tentativo di documentare presunti comportamenti molesti della vicina, ha consegnato ai Carabinieri filmati registrati dal proprio impianto di videosorveglianza. Le immagini, però, non si limitavano all’ingresso dell’abitazione o alle pertinenze private: inquadravano anche un tratto di strada comunale. Da qui l’intervento del Garante, chiamato a valutare la liceità del trattamento.

La difesa della proprietaria è quella che si ripete ormai come un mantra: telecamere installate per proteggersi, per prevenire aggressioni, per tutelarsi in un contesto conflittuale. Motivazioni comprensibili sul piano umano, ma insufficienti sul piano giuridico. L’Autorità lo ribadisce senza esitazioni: l’“eccezione domestica” prevista dal GDPR vale solo se le riprese restano confinate all’ambito privato. Basta che l’obiettivo oltrepassi il cancello o intercetti un marciapiede, una strada, un’area di transito, perché il trattamento ricada pienamente sotto le regole europee sulla protezione dei dati personali.

Non è un tecnicismo. È la linea che separa un’attività lecita da un trattamento illecito. La Corte di giustizia dell’Unione europea lo ha chiarito già nel 2014 con la sentenza Ryneš: la videosorveglianza privata che riprende spazi pubblici non è un fatto personale, ma un trattamento soggetto a tutti gli obblighi del GDPR. Informativa, base giuridica, minimizzazione, proporzionalità: concetti che molti ignorano quando installano una telecamera, salvo poi invocarli quando si trovano dall’altra parte dell’obiettivo.

Nel caso esaminato, il Garante riconosce che la donna era parte offesa in un procedimento per atti persecutori. Ma questo non basta a trasformare un impianto privato in un presidio di controllo sulla viabilità pubblica. Se l’area privata consente già un monitoraggio adeguato, non esiste alcuna giustificazione per spingersi a riprendere la strada. Il trattamento è stato quindi dichiarato illecito per violazione degli articoli 5, 6 e 13 del GDPR: nessuna base giuridica valida, riprese non minimizzate, mancanza di trasparenza.

La cittadina ha evitato la sanzione solo grazie alla collaborazione successiva, modificando l’orientamento delle telecamere e limitando le riprese alle pertinenze. Ma il problema, avverte il Garante, è ben più ampio. Da anni si assiste a una privatizzazione strisciante della sorveglianza: telecamere puntate ovunque, spesso installate senza alcuna valutazione giuridica, con la convinzione che un cartello sbiadito basti a rendere tutto legittimo. Una deriva che trasferisce ai privati funzioni e poteri propri delle autorità pubbliche e normalizza l’idea di vivere costantemente osservati da occhi elettronici non regolati.

Il paradosso è evidente: si invoca la privacy quando è violata da altri, ma la si sacrifica con disinvoltura quando ostacola la propria percezione di sicurezza. Il provvedimento del 18 dicembre 2025 non introduce nulla di nuovo, ma riafferma una verità che il dibattito pubblico fatica ad accettare. La sicurezza non è una licenza di sorveglianza. E la paura, per quanto comprensibile, non è una base giuridica.

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  • garante privacy
  • videosorveglianza
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