La stagione termica 2026 2027 si apre nel solco della normativa vigente, con il calendario di accensione degli impianti di riscaldamento definito dal D.P.R. 412/1993 e confermato anche per il nuovo anno termico.
Il sistema dei gradi giorno continua a rappresentare il criterio tecnico attraverso cui il territorio nazionale viene suddiviso in zone climatiche, ciascuna con un proprio periodo di esercizio e un limite massimo di ore giornaliere di funzionamento. È un impianto regolatorio che garantisce uniformità, prevedibilità e coerenza con le esigenze energetiche delle diverse aree del Paese.
Per la stagione 2026-2027, la zona climatica E, che comprende gran parte del Nord Italia e le aree appenniniche più fredde, mantiene il periodo di esercizio dal 15 ottobre al 15 aprile, con un limite massimo di quattordici ore giornaliere. La zona D, tipica di molte città del Centro, conserva l’intervallo dal 1° novembre al 15 aprile, con dodici ore di funzionamento. La zona C, che include aree costiere e regioni meridionali a clima più temperato, prevede l’accensione dal 15 novembre al 31 marzo, fino a dieci ore al giorno. Le zone B e A, caratterizzate da condizioni climatiche più miti, mantengono rispettivamente il periodo dal 1° dicembre al 31 marzo e dal 1° dicembre al 15 marzo, con limiti di otto e sei ore giornaliere. Le località classificate in zona F, generalmente montane o alpine, restano escluse da qualsiasi vincolo nazionale: gli impianti possono essere attivati senza limiti di periodo o durata, in base alle reali condizioni climatiche.
Il calendario nazionale rappresenta il riferimento operativo per tutti gli impianti termici, ma la normativa consente ai sindaci di intervenire con ordinanze contingibili e urgenti in caso di condizioni meteorologiche eccezionali. Negli ultimi anni questa facoltà è stata utilizzata con crescente frequenza, soprattutto nelle grandi città, per anticipare l’accensione in presenza di ondate di freddo improvvise o per posticiparla in situazioni di emergenza energetica. È un margine di flessibilità che gli amministratori di condominio devono monitorare con attenzione, perché eventuali deroghe comunali modificano immediatamente il quadro operativo.
Per gli impianti centralizzati, il rispetto dei limiti di periodo e delle ore giornaliere è obbligatorio. La responsabilità ricade sull’amministratore, che deve garantire la corretta gestione dell’impianto, la conformità alle prescrizioni normative e la puntuale informazione ai condòmini. Anche gli impianti autonomi sono formalmente soggetti ai limiti del D.P.R. 412/1993, sebbene i controlli si concentrino prevalentemente sulle centrali termiche condominiali. La normativa prevede inoltre specifiche deroghe per strutture sanitarie, scolastiche, assistenziali e per edifici dotati di impianti con regolazione evoluta, ma tali eccezioni devono essere valutate caso per caso.
L’avvio della stagione termica 2026 2027 si colloca in un contesto energetico complesso, caratterizzato da prezzi del gas in aumento e da una crescente attenzione all’efficienza degli edifici. Per i condomìni, questo significa programmare con precisione la messa in servizio degli impianti, verificare la corretta manutenzione delle centrali termiche, controllare lo stato delle valvole termostatiche e assicurarsi che la regolazione climatica sia adeguata alle condizioni esterne. La gestione tecnica del riscaldamento non è più un adempimento stagionale, ma un elemento strategico per contenere i consumi, prevenire sprechi e ridurre l’impatto dei rincari energetici sulle spese condominiali.
La stagione che si apre richiede dunque un approccio rigoroso, fondato sulla conoscenza della normativa, sulla corretta pianificazione degli interventi e sulla capacità di adattarsi a eventuali ordinanze comunali. Per amministratori, tecnici e proprietari, il calendario di accensione non è solo una scadenza, ma il punto di partenza di una gestione termica che deve essere efficiente, conforme e attenta al contesto energetico in cui si inserisce.