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Variazione catastale: le indicazioni del Consiglio Nazionale degli Ingegneri

  • Redazione
  • 25 marzo 2025

Variazione catastale:
le indicazioni del Consiglio Nazionale degli Ingegneri

L’aggiornamento è necessario soltanto in alcuni casi, in altri no

Mentre la lettera di compliance che sarà inviata ai contribuenti che non hanno provveduto alla variazione catastale dopo i lavori Superbonus sta sollevando grande allarme, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha pubblicato un documento (la circolare 251/2025) che chiarisce per quali interventi edilizi sia necessario aggiornare la “situazione catastale” dell’immobile.
L’obbligo di aggiornamento è previsto nell’ipotesi di variazioni riguardanti:
• aspetti quantitativi, ossia sostanzialmente la consistenza delle superfici principali e accessorie;
• aspetti qualitativi, cioè aspetti di qualità che incidono sulla categoria e classe dell’Uiu (unità immobiliare urbana), e dunque sulla rendita del bene.
Con le disposizioni in vigore, per quanto riguarda gli aspetti qualitativi, la revisione della rendita è dovuta in caso di ristrutturazioni, manutenzioni straordinarie, variazioni nelle caratteristiche tipologiche, distributive e/o impiantistiche, restauro e risanamento conservativo che comportino un incremento stimabile in misura non inferiore al 15% del valore di mercato e della relativa redditività.
Il CNI ricorda anche che “la variazione del valore di mercato non può essere ottenuta attraverso la semplice somma del valore di mercato prima degli interventi e dei costi sostenuti per gli interventi stessi, ma semmai sarebbe necessario utilizzare opportuni ed adeguati metodi e procedimenti estimativi”.
Lo strumento che determina l’incremento è il Docfa, lo stesso software determina la rendita prevista in base alle informazioni aggiornate fornite dal professionista.
Al momento non vi è necessità di variazione catastale in tre casi:
• quando non si rilevano variazioni della consistenza delle superfici, così come classificate dalla poligonazione Docfa:
• quando c’è stata la sola esecuzione di interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione tipo pavimenti, wc, infissi, tetto, facciata, rinforzi strutturali, messa a norma impianti purché siano stati utilizzati materiali comparabili con gli originari;
• quando c’è stata la sola installazione di impianti fotovoltaici a servizio di singole unità dove la potenza installata è inferiore a 3 Kw per il numero di unità immobiliari servite.

Tags
  • catasto
  • Consiglio Nazionale degli Ingegneri
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