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ARCHIVIO DEL CONDOMINIO

Bonus acqua potabile, il rimborso scende a poco più del 3 per cento

Il bonus acqua potabile relativo alle spese sostenute nel 2023 sarà riconosciuto in misura decisamente inferiore rispetto a quanto previsto dalla normativa di riferimento.

È questo l’effetto della rideterminazione del credito d’imposta sulle spese relative all’acquisto e all’installazione dei sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e o addizione di anidride carbonica, tenuto conto delle somme richieste entro la scadenza del 28 febbraio 2024.

La Legge di Bilancio 2021 ha stanziato un totale di 1,5 milioni di euro in relazione alle spese sostenute nel 2023, ultimo anno di vigenza dell’agevolazione fiscale. Il totale dei crediti richiesti per il bonus acqua potabile è invece pari a oltre 23 milioni di euro.

Il credito d’imposta spettante scende quindi al 6,45 per cento delle somme effettivamente richieste e, di conseguenza, sulle spese sostenute si otterrà un rimborso di poco superiore al 3 per cento.

A stabilirlo è il provvedimento con il quale l’Agenzia delle Entrate, lo scorso 22 marzo, ha reso nota la percentuale del credito d’imposta spettante a chi ha richiesto il bonus acqua potabile per le spese del 2023, presentando domanda nella finestra compresa tra il 1° e il 28 febbraio scorso.

Si ricorda che il bonus acqua potabile poteva essere richiesto per un totale di mille euro per unità immobiliare, per le persone fisiche non esercenti attività economica, e di 5mila euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Il valore effettivo del credito d’imposta fruibile, rideterminato alla luce della ripartizione delle risorse effettuata dall’Agenzia delle Entrate, sarà visualizzabile da ciascun beneficiario all’interno del proprio Cassetto Fiscale.

Le somme spettanti potranno essere utilizzate in compensazione da parte dei titolari di partita IVA, mentre esclusivamente per le persone fisiche non esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo, il rimborso sarà fruibile in sede di dichiarazione dei redditi 2024.

Il credito d’imposta potrà quindi essere utilizzato a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al 2023, anno di sostenimento delle spese agevolabili, e in quelle successive fino a conclusione dell’utilizzo.

Superbonus, controlli Ue in quattro regioni, sessantamila edifici nel mirino

Dopo una serie di verifiche a campione effettuate nel mese di febbraio dalla Corte dei Conti europea, partono nuovi controlli sui cantieri Superbonus che interesseranno solo quattro regioni italiane: Lombardia, Toscana, Puglia e Umbria.

Nei giorni scorsi, infatti, è stata inviata una lettera di preavviso sulle nuove ispezioni ad un centinaio di asseveratori, i tecnici abilitati che hanno redatto una certificazione per dimostrare il rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati per beneficiare dell’incentivo fiscale. Inoltre, gli asseveratori dovranno essere disponibili tra lunedì 15 e venerdì 19 aprile in modo da poter garantire l’accesso allo stabile ristrutturato, per consentire il riscontro della corretta realizzazione degli interventi dichiarati.

Nel mirino ci sono circa 60mila cantieri e 200mila appartamenti, per un valore complessivo di superficie ristrutturata pari a oltre 17,5 milioni di mq. Sono previste nuove verifiche anche nel mese di maggio.

I controlli, che saranno effettuati dai funzionari della Direzione generale degli affari economici e finanziari della Commissione europea, interesseranno tutti gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Nello specifico: l’installazione delle caldaie di classe energetica A, oppure sostituite da altri sistemi; la coibentazione delle facciate; installazione del cappotto termico; la sostituzione degli infissi.

Gli organismi comunitari che si occupano dei controlli sul corretto uso delle risorse europee da parte degli Stati membri sono, oltre alla Corte dei Conti europea, la Procura europea e l’Ufficio europeo per la lotta antifrode).

Inoltre, sono presenti ulteriori organi di controllo italiani che si occupano delle verifiche come la Ragioneria generale dello Stato, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, ENEA.

L’Italia si prepara a recepire la Direttiva Ue Case Green

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L’installazione di vetrate panoramiche amovibili non richiede autorizzazione

E’ da quasi due anni, ormai, che l’installazione di vetrate panoramiche amovibili per balconi e verande è stata classificata come intervento di edilizia libera. Un intervento, pertanto, che non richiede alcuna autorizzazione.

Ma sono ancora in tanti a porsi dei dubbi, e soprattutto a temere di ritrovarsi nei guai con il Comune o con il condominio ed essere costretti a rimuovere l’installazione, per di più con grandi esborsi finanziari.

Vediamo quindi di approfondire il tema, a partire dall’esatta definizione di cosa sono le vetrate panoramiche amovibli.

VePa, vetrate panoramiche amovibili
A molti sono note con il nome “VePA”, che è l’acronimo di “vetrate panoramiche amovibili”. Vengono definite come “sistemi impiegati in numerosi progetti internazionali di riqualificazione edile e valorizzazione urbana poiché offrono più spazio abitativo senza generare ulteriore volumetria. Contribuiscono inoltre al risparmio energetico e alla riduzione del consumo di suolo e cementificazione del territorio“.
Si tratta di sistemi realizzati con pannelli di vetro completamente trasparenti, senza la presenza di infissi e quindi con un impatto visivo di particolare leggerezza.
I pannelli sono realizzati a “pacchetto” come una sorta di paravento, o a “libro”, in modo da poter essere “ripiegate” durante l’estate.
Si tratta, quindi, di vetrate che non vanno a modificare le linee architettoniche dell’edificio e neppure a creare volume in più. Sono utilissime, invece, ad assicurare una protezione dal freddo, dalla pioggia, dall’inquinamento acustico. E sopratutto consentono un notevole risparmio sui consumi.
La loro presenza comporta, infatti, una significativa riduzione della trasmittanza termica, ossia della perdita di calore dall’abitazione. Questo perché durante le ore del giorno catturano il calore, grazie all’effetto serra dato dalle vetrate. Mentre di notte evitano la sua dispersione creando una vera e propria protezione dell’abitazione.
Secondo i calcoli degli esperti del settore, la presenza delle VePA assicura un risparmio energetico del 27,6% per singolo appartamento nella stagione invernale. Mentre in estate le vetrate si ripiegano, e si torna ad una ventilazione naturale.
La chiusura di verande, logge e balconi con vetrate è spesso causa di controversie tra condòmini, cittadini ed amministrazioni locali. Controversie che nel tempo hanno dato un notevole carico di lavoro ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato e che, nella maggior parte dei casi, sono state spesso risolte con la condanna come abuso edilizio. Ma non sono mancati i casi nei quali invece è stato il Comune che aveva sollevato il problema a trovarsi costretto al risarcimento.
L’abuso edilizio è un reato che può essere perseguito sia sotto il profilo amministrativo, sia sotto quello penale. è quindi possibile prendere una multa o essere arrestati. Inoltre, in caso di abusi, il proprietario è obbligato al ripristino dello stato dei luoghi, che comporta la demolizione dell’installazione, entro il termine di 90 giorni.

Il Decreto Aiuti bis e le modifiche al Testo Unico dell’Edilizia
Con l’approvazione e la conversione in legge del Decreto Aiuti bis (Legge del 21 settembre 2022, n. 142 recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali), per l’installazione delle vetrate panoramiche amovibili non è più richiesta l’autorizzazione del Comune e possono essere installate in regime di edilizia libera.
Permangono comunque alcuni criteri tecnici ed estetici che devono essere rispettati.
L’articolo 33-quater del Decreto Aiuti bis (Norme di semplificazione in materia di installazione di vetrate panoramiche amovibili) prevede una modifica all’articolo 6, comma 1, lettera b), del Testo unico in edilizia, con l’inserimento della seguente lettera b-bis): “gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge rientranti all’interno dell’edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche”.
Pertanto, in base alla nuova legge, l’installazione di vetrate panoramiche amovibili (VePA) rientra in edilizia libera (art. 6, comma 1 del Testo Unico dell’edilizia), ossia realizzabile senza titoli abilitativi.
La norma in questione stabilisce, quindi, la possibilità di realizzare ed installare vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti senza dover prima ottenere titoli abilitativi come autorizzazione, salve le regole urbanistiche di ciascun Comune e quelle del Codice dei beni culturali.

VePa: i requisiti per l’edilizia libera
Tuttavia, non è concesso a qualsiasi tipo di intervento di installazione delle VePA di rientrare in edilizia libera.
Nello specifico, per rientrare nella libera realizzazione ed installazione, le vetrate panoramiche devono avere le seguenti funzioni:
• temporanea protezione dagli agenti atmosferici;
• miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche;
• riduzione delle dispersioni termiche;
• parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche che dall’edificio potrebbero entrare in casa;
• favorire la micro-aerazione, ossia consentire la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici.
Condizione necessaria e fondamentale, inoltre, è che l’installazione delle VePA non realizzi nuova volumetria, ossia “spazi stabilmente chiusi con conseguente creazione di volumi e di superfici“, così come definiti dal Regolamento Edilizio Tipo.
Le vetrate, quindi, non devono configurare spazi stabilmente chiusi con conseguente creazione di volumi e di superfici, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile.
Infine, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente, in modo da non modificare le preesistenti linee architettoniche.

Mercato libero del gas, tariffe più alte

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Proroga dei termini per i titoli abilitativi edilizi

Con la Legge 2 febbraio 2024, n. 11 ovvero la legge di conversione del Decreto Legge n. 181/2023 o cosiddetto “Decreto Energia”, è stata confermata un’ulteriore proroga di 6 mesi per i titoli abilitativi edilizi (SCIA, permesso di costruire, varie autorizzazioni di tipo paesaggistico e ambientale), così da far fronte ai vari impedimenti e alle varie difficoltà che hanno ostacolato l’avvio dei lavori o la loro conclusione entro i termini previsti.

Nello specifico, l’art. 4-quater del DL 181/2023 estende complessivamente da 24 a 30 mesi i termini di inizio e ultimazione dei lavori nel settore dell’edilizia privata e i termini di validità e di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione urbanistica. A tal proposito, infatti, è stato modificato l’art. 10-septies del DL 21/2022 che aveva già prorogato tali termini, successivamente posticipati dall’art. comma 11-decies del DL 198/2022.

Con quest’ultima ulteriore proroga di sei mesi, nello specifico, vengono estesi:
• i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all’art. 15 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo unico Edilizia), relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 30 giugno 2024, purché tali termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati, nonché con piani di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del d.lgs. 42/2004;
• il termine di validità, nonché i termini di inizio e fine dei lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione, di cui all’art. 28 della Legge n. 1150/1942, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, oltre che dei termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 30 giugno 2024, purché, anche in tal caso, non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del d.lgs. 42/2004.

Per quanto concerne i titoli abilitativi, la proroga riguarda:
• permessi di costruire;
• segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA);
• autorizzazioni paesaggistiche;
• autorizzazioni ambientali;
• permessi di costruire e SCIA per i quali l’amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell’art. 15, comma 2, del dpr 380/2001 (cioè per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso di costruire), o ai sensi dell’art. 10, comma 4, del DL 76/2020 e dell’art.103, comma 2, del DL 18/2020.

Per quanto riguarda la richiesta di tale proroga, come specificato anche dall’ANCE, la proroga va espressamente richiesta dall’interessato poiché non è automatica, perciò è necessario presentare comunicazione al Comune in cui deve essere riportata il numero/data del titolo abilitativo e il termine per il quale si richiede la proroga. Chiaramente è essenziale che, al momento della comunicazione, non siano già decorsi i termini di inizio e fine lavori.

A cura di Deborah Maria Foti – Ufficio Stampa ANAPI

Slitta al primo luglio l’addio al mercato tutelato dell’energia elettrica

Tre mesi in più per il definitivo addio al mercato tutelato dell’energia elettrica, che pertanto non sarà il 1° aprile, come originariamente previsto, ma il 1° luglio.
Nessuna proroga, invece, per quanto riguarda il gas: la fine del regime tutelato sarà il prossimo 10 gennaio 2024.
Lo slittamento dei termini per la fine del mercato tutelato dell’energia elettrica è stato deciso dall’Authority per l’energia, Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente), “per assicurare uno svolgimento coerente del processo del fine tutela per i clienti domestici non vulnerabili di elettricità”.
La decisione, spiega Arera, risponde a diverse esigenze legate al decreto:
• assicurare ai clienti un tempo sufficiente per essere informati attraverso le campagne informative che, secondo il decreto 181/23, dovranno essere condotte dal Mase;
• effettuare le attività preparatorie all’operatività del Servizio a Tutele Graduali, tra cui gli interventi attuativi delle disposizioni sul trasferimento automatico delle autorizzazioni all’addebito diretto delle bollette emesse dall’esercente il Servizio a Tutele Graduali, da completarsi entro il 31 maggio 2024;
• limitare il più possibile il periodo intercorrente tra l’assegnazione e l’attivazione del Servizio a Tutele Graduali.
A partire dal 1° luglio scatterà quindi la data di attivazione del Servizio a Tutele Graduali (STG), il servizio al quale saranno assegnati i clienti domestici non vulnerabili dell’elettricità che ancora non avranno scelto il mercato libero al momento del “fine tutela”.
Un rinvio prettamente tecnico, dunque, che non inficia l’accordo preso con l’Ue per la fine del mercato tutelato.

Servizio a Tutele Graduali fino al 31 marzo 2027
Rimane invece invariata la data di conclusione del periodo di assegnazione del Servizio a Tutele Graduali, fissata al 31 marzo 2027, in coerenza con quanto disposto dal decreto ministeriale del 17 maggio 2023. Vengono anche adeguati i testi delle comunicazioni che dovranno essere inviate ai clienti attualmente in maggior tutela dai relativi esercenti, prevedendo che siano effettuate dopo le aste per la selezione degli operatori che effettueranno il servizio, fissate per il 10 gennaio, e in prossimità all’avvio del servizio a tutele graduali, cioè tra aprile e giugno 2024.
A questo punto, per i consumatori è più conveniente aspettare l’esito delle gare anziché passare subito al mercato libero. Le aste saranno infatti al ribasso, con prezzi inferiori a quelli attuali di mercato.
Le tariffe a prezzo fisso non esistono più (se non a cifre esorbitanti) e quelle a variabile si compongono del Pun (prezzo unico azionale) a cui si aggiunge uno spread – esattamente come i mutui – e una componente fissa annuale che vale, in media, 67 euro. Per vincere l’asta, gli operatori giocheranno al ribasso sulla componente fissa annuale e sugli spread. I prezzi, per forza di cose, saranno inferiori a quelli che si trovano sul mercato. Anche perché con queste gare gli operatori si giocano la possibilità di aggiudicarsi centinaia di migliaia di clienti: sul mercato tutelato ci sono ancora quasi 10 milioni di utenti.
Tuttavia, a preoccupare gli addetti ai lavori sono le disparità tra Nord e Sud del Paese. Se i lotti messi a gara dal Piemonte al Friuli Venezia Giulia vengono battuti all’asta con componente fissa negativa, in Campania i prezzi registrano spread molto più alti perché sono di più i cattivi pagatori. Una famiglia che aspetta l’esito delle aste può arrivare a risparmiare anche 200 euro l’anno.
Per il gas, invece, la proroga non è necessaria dal momento che i clienti sono già di “proprietà” dell’operatore di maggior tutela locale. Sul mercato elettrico, invece, i clienti sono dell’acquirente unico, mentre le società agiscono solo come distributori. Motivo per cui è necessario “ridistribuirli”.

Campagne di informazione
“Il Decreto-Legge in esame denota l’impegno del Governo su temi di elevato impatto per il Paese: la sicurezza energetica, la promozione delle fonti rinnovabili, il sostegno alle imprese e, quello che per Acquirente Unico è di notevole rilevanza, l’attenzione al consumatore e la tutela delle famiglie più vulnerabili”, ha spiegato Giuseppe Moles, Amministratore delegato di Acquirente Unico, durante l’audizione sul Dl Energia presso le commissioni riunite Ambiente e Attività produttive della Camera dei deputati.
Ha proseguito: “Nel corso degli anni, Acquirente Unico ha saputo garantire, sia con lo Sportello per il Consumatore sia con il Servizio Conciliazione, il necessario sostegno agli utenti per muoversi più agevolmente all’interno del mercato energetico. Ad Acquirente Unico è stata inoltre affidata la gestione del Portale Offerte e del Portale Consumi, altri due strumenti fondamentali per accompagnare il cittadino nelle proprie scelte. Grazie all’esperienza maturata, Acquirente Unico ritiene di poter svolgere un ruolo significativo in scenari futuri”.
“Il Dl Energia – ha sottolineato Moles – ha il pregio di introdurre un tassello fondamentale per la buona riuscita dell’intero processo: campagne informative specifiche per i clienti domestici, che appaiono quanto mai opportune in questo momento storico”.
“A tal fine – ha precisato l’Amministratore delegato di Acquirente Unico – la campagna di comunicazione deve mettere a disposizione tutte le informazioni che consentano al cliente finale di scegliere con consapevolezza, avvalendosi anche di strumenti già disponibili come il Portale Consumi, tramite il quale tutti i cittadini possono consultare, in modo semplice e gratuito, i dati relativi alle proprie forniture di energia elettrica e gas, comprese le misure di consumo generate dai contatori ‘intelligenti’, strumento che sarà ulteriormente pubblicizzato, congiuntamente al Portale Offerte, al fine di rendere le informazioni in esso presenti sempre più fruibili e di utilizzo immediato e sicuro. Tali strumenti renderanno edotto il consumatore emancipandolo dall’esclusiva azione del marketing e tutelandolo dal telemarketing selvaggio”.
“Il Dl Energia – ha proseguito Moles – affida ad Acquirente Unico, stante l’esperienza acquisita negli anni con l’approvvigionamento della maggior tutela, l’attività di monitoraggio delle condizioni di fornitura ai clienti domestici che potrà fornire elementi utili per valutare la corretta applicazione delle condizioni del servizio da parte degli aggiudicatari delle gare relative alle Tutele graduali. La delicatezza del passaggio dal Servizio di maggior tutela (SMT), per 4,5 milioni di consumatori, al Mercato a tutele graduali (STG) pone obiettivi rilevanti per la campagna di comunicazione, in quanto le informazioni da fornire e gli obiettivi della campagna di comunicazione sono molteplici”.
“Si tratta infatti – ha precisato Moles – di sensibilizzare chi, pur avendo da molti anni la possibilità di passare da un servizio pubblico a uno privato, non lo ha ancora fatto. La maggior tutela è di fatto un gruppo d’acquisto automatico ma non obbligatorio. Non va trascurato, inoltre, che rimarranno ancora circa 4,5 milioni di clienti ‘vulnerabili’ che, per le loro caratteristiche, hanno bisogno di una particolare tutela. Andrà quindi dedicata una linea comunicativa specificamente indirizzata ai clienti vulnerabili”.
“Dovrà poi essere incoraggiata, con ogni strumento disponibile, la possibilità di effettuare comparazioni fondate su dati affidabili e condizioni trasparenti. In tal senso occorre valorizzare le potenzialità del Portale Offerte e del Portale Consumi gestiti da AU”, ha concluso l’amministratore delegato di Acquirente Unico.

Assoutenti: positiva la proroga del mercato tutelato dell’elettricità
“Si tratta di una notizia positiva per i consumatori, con oltre 9 milioni di famiglie che avranno due mesi in più di tempo per godere del mercato tutelato nel settore dell’elettricità”, afferma il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso, in merito alla decisione di Arera di prorogare la fine del mercato tutelato dell’elettricità al 1° luglio 2024, rispetto alla data del 1° aprile 2024 inizialmente prevista per l’obbligato passaggio al mercato libero.
“Non si tratta certo di un salto nel buio – aggiunge – considerato che le liberalizzazioni nel settore sono scattate già dal 2007. Ma in questa fase, tuttavia, è fondamentale fornire informazioni tempestive e corrette agli utenti circa il passaggio al mercato libero del gas, che scatterà il prossimo 10 gennaio, ma soprattutto mettere in campo una task force contro raggiri e pratiche aggressive degli operatori tese ad accaparrare clientela sfruttando la confusione di questo delicato momento”.

Codacons: serve una proroga anche per il gas
Prorogare anche la fine del mercato tutelato del gas, prevista per il prossimo 10 gennaio. Lo chiede il Codacons, dopo la delibera di Arera che sposta al 1° luglio 2024 la fine del regime a maggior tutela per l’energia elettrica.
“In questo momento si assiste ad una enorme confusione sul passaggio al mercato libero di luce e gas, e il rischio concreto è che a rimetterci siano i consumatori”, spiega il presidente Carlo Rienzi.
“Tra rinvii, proroghe, e in generale una informazione del tutto carente, gli utenti potrebbero ritrovarsi a firmare contratti con condizioni economiche svantaggiose, ritrovandosi bollette più salate”, precisa Rienzi.
“Per questo – conclude il presidente del Codacons – riteniamo necessario unificare la fine del regime a maggior tutela sia per il gas sia per la luce, scegliendo una data unica e avviando una campagna informativa capillare per aiutare i consumatori in questo delicato passaggio, che potrebbe essere tutt’altro che indolore per le tasche degli italiani”.

Unione Nazionale Consumatori: bene il rinvio, ma non basta
Lo spostamento della data del primo di aprile al primo di luglio per i clienti domestici non vulnerabili di elettricità rappresenta un’ottima notizia per Marco Vignola, responsabile del settore energia dell’Unione Nazionale Consumatori.
“Ottima notizia, anche se si tratta solo di un rinvio tecnico, inevitabile considerato il ritardo con cui il Governo aveva varato il decreto-legge del 9 dicembre 2023, rinviando la data delle aste al 10 gennaio 2024” afferma Vignola.
“Ora, però, serve una decisione politica del Governo, che rinvii la fine del mercato tutelato sia per la luce che per il gas, senza se e senza ma. Il dato dell’Istat, secondo il quale chi dovesse passare oggi al mercato libero della luce pagherebbe in media il 56,7% rispetto al tutelato, 44,33 centesimi di euro per KW/h contro i 28,29 centesimi, è di una gravità inaudita. In pratica il Governo, pur di favorire la lobby delle compagnie energetiche e non scontentare i burocrati di Bruxelles, preferisce mettere una tassa sulle famiglie che, stando ai dati Istat relativi ai prezzi di novembre, equivale a 433 euro in più su base annua per una famiglia tipo. Una vergogna!” conclude Vignola.

Le tappe della liberalizzazione

• Nel 1999, l’allora ministro Pier Luigi Bersani avvia la liberalizzazione del mercato dell’energia. Ma l’operazione viene completata solo nel 2015 dal governo Renzi: il mercato tutelato, tuttavia, viene prorogato anno dopo anno.

• Nei negoziati sul Pnrr, l’Unione europea pone l’addio al mercato tutelato come condizione per accedere ai fondi Ue. Dopo un lungo braccio di ferro il Governo cede e decide la fine delle tutele per il 2024.

• Sono circa 10 milioni gli italiani che godono ancora delle tariffe stabilite dallo Stato per le forniture di luce e gas. Nei prossimi sei mesi dovranno scegliere un nuovo fornitore. Altrimenti gli sarà segnato in automatico.

• Il 10 gennaio si terranno le aste tra gli operatori per aggiudicarsi i clienti del tutelato: per vincere i migliori lotti le offerte saranno al ribasso rispetto ai prezzi di mercato. Per i consumatori potrebbe essere conveniente.

Bonus edilizi, dichiarazione dei redditi ed evasione fiscale

L’Agenzia delle Entrate ha reso noti i suoi piani per il futuro. Lo ha fatto attraverso il PIAO, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, che ha durata triennale ma viene aggiornato annualmente in base a esigenze e mutamenti.

Per il 2024, vi sono molte novità e riguardano il controllo dei crediti edilizi, la lotta all’evasione fiscale, l’applicazione del concordato preventivo biennale e il potenziamento della dichiarazione precompilata con l’obiettivo di fornire uno strumento utile ai contribuenti e in grado di limitare l’evasione fiscale.

In particolare, l’attenzione è concentrata sui crediti edilizi: bonus ristrutturazioni, ecobonus, superbonus. I controlli saranno effettuati prevalentemente sulle operazioni di cessione del credito attraverso la piattaforma messa a disposizione dall’Agenzia e saranno volti a identificare le operazioni che hanno profili a rischio di anomalie.

L’obiettivo è controllare almeno l’82% delle comunicazioni di cessione del credito e sconto in fattura rispetto al valore complessivo delle comunicazioni.

In questo modo sarà potenziato il contrasto ai comportamenti illeciti attraverso l’individuazione dei fattori di rischio.

Anammi: “È una vita spericolata quella degli amministratori di condominio”

Vita spericolata quella degli amministratori di condominio, tra social media onnipresenti, lamentele continue e morosità in aumento.
È il quadro complicato che emerge dal sondaggio che l’Anammi, l’Associazione nazional-europea Amministratori d’immobili, ha effettuato tra i suoi oltre 13mila iscritti.
“Il condominio rappresenta il termometro socio-economico d’Italia”, commenta Giuseppe Bica, presidente dell’Associazione. “Il nostro sondaggio interno – precisa – nasce proprio nell’intento di mostrare da un lato le difficoltà dei condòmini, dall’altro quelle dei professionisti che gestiscono questo complicato microcosmo”.
Per il 66,61% degli associati dell’Anammi, il condominio resta una comunità con pregi e difetti. Al contrario, il 33,39% lo ritiene un vero campo di battaglia.
“Il nostro non è un mestiere semplice – spiega Bica – e in alcune aree del Paese è sicuramente più difficile esercitarlo. Tuttavia, dopo la riforma del condominio, competenza e professionalità sono obbligatorie. Ecco perché la maggioranza degli amministratori, pur riconoscendo le criticità, vede nel condominio una comunità, un gruppo sociale”.
Le lamentele però non mancano. Per il 48% degli iscritti all’Anammi, la critica più diffusa riguarda i soldi. “Qui si spende troppo”, è lo slogan preferito dai condòmini.
Il 42,39% degli amministratori indica invece il cattivo rapporto con i vicini.
“Nessuno rispetta le regole”, è invece il problema principale a detta del 37,25% degli intervistati.
A pesare, secondo i professionisti del settore, è anche la scarsa conoscenza della materia condominiale da parte dei loro amministrati, come attestato dal 75,23% dei soci Anammi.
Le lamentele condominiali, ormai, corrono sui social. Anzi, su un social media in particolare: whatsapp, luogo virtuale obbligato della vita in condominio. “Alle voci di pianerottolo, abbiamo sostituito i messaggi sulle chat”, afferma Bica.
Rincari e crisi economica sono la principale preoccupazione dei condòmini. Per il 53,58% dei professionisti interpellati, la morosità crescerà del 20%, per il 40,55% raddoppierà addirittura.
Ma quale è la tipologia di condomino che crea più problemi all’amministratore?
Non ci sono dubbi: il professionista che crede di saperne più dell’amministratore (52,84%) e il condomino moroso (42,49%).
“Nel primo caso, si crea una competizione spiacevole, che provoca liti in assemblea – precisa il presidente dell’Anammi – nel secondo caso, la questione è ancora più spinosa: chi non paga, grava con i suoi debiti su chi invece versa regolarmente le quote, mettendo in difficoltà l’amministratore”.
Altre due figure problematiche sono l’anziano sempre pronto a criticare (34,31%), e il giovane che non sa convivere con gli altri (30,64%). Per un 6% dei professionisti interpellati, c’è anche “il condomino che crede alla Rete”, ovvero chi discute in assemblea sulla base di quanto letto su Internet.
La media anagrafica di chi vive in condominio è tra i 40 ed i 50 anni, mentre gli ultrasessantenni rappresentano circa un quarto dei condòmini. Appena il 2,57% ha tra i 30 e i 40 anni. Più ampia, invece, l’appartenenza anagrafica dei partecipanti alle assemblee condominiali, che va dai 30 ai 60 anni nell’83% dei casi.
“Anche in condominio, l’Italia non è un Paese per giovani – osserva il presidente degli amministratori – Il che, visti gli impegni finanziari che comporta, non stupisce”.
Sorprende invece che le donne in assemblea condominiale siano poche: appena il 25,69% contro il 74,31% di uomini. “Ecco perché si discute così tanto in assemblea: le donne, come dimostrano le amministratrici nostre associate, sanno mediare in modo molto efficace”, chiosa Bica.
Su questa fotografia della situazione scattata dagli amministratori, il presidente Bica esorta alla riflessione. “Invitiamo le istituzioni a riflettere sulle criticità delle famiglie in vista della Legge di bilancio. Non vanno però dimenticate le problematiche degli amministratori, che si trovano a fronteggiare morosità e malcontento dei condòmini senza alcun sostegno, rischiando di scontare l’aggressività crescente anche in assemblea”.

A cura di Silvia Cerioli, Ufficio stampa Anammi

Aumento della ritenuta d’acconto sui bonifici per i lavori edilizi

L’Agenzia delle Entrate è tornata sul tema dei bonus edilizi, con focus particolare sui bonifici parlanti, grazie ad un quesito posto da una contribuente su “La Posta di FiscoOggi”.

La contribuente ha chiesto conferma al fisco in merito all’aumento nel 2024 della ritenuta d’acconto sui bonifici effettuati per i lavori di ristrutturazione edilizia.

L’Agenzia delle Entrate, in risposta, ha confermato tale aumento, difatti, la Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) ha stabilito all’art. 1 comma 88 che la percentuale della ritenuta d’acconto sui bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione edilizia è aumentata dall’8% all’11%. Tale novità entrerà in vigore il 1° marzo 2024.

Il Fisco prosegue chiarendo, quindi, che per i bonifici effettuati entro il 29 febbraio 2024, la ritenuta d’acconto applicata sarà pari all’8%, mentre, a partire dal 1° marzo 2024, sui bonifici disposti per le spese relative a lavori edilizi agevolabili, le banche e le Poste Italiane SPA opereranno, all’atto dell’accredito dei pagamenti, la ritenuta dell’11% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dal beneficiario della somma (impresa che effettua i lavori).

La ritenuta d’acconto riguarda i pagamenti effettuati con bonifico e inerenti alle seguenti agevolazioni edilizie: superbonus, ecobonus, sismabonus, bonus casa 50% e bonus barriere architettoniche 75%.

Ricordiamo, inoltre, che il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico parlante bancario o postale e deve contenere:
• la causale del versamento (normata dall’art. 16-bis del Dpr 917/1986);
• il codice fiscale o il numero di Partita IVA del beneficiario del pagamento;
• il codice fiscale del beneficiario della detrazione.

Nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni di un condominio, oltre a specificare il codice fiscale del condominio, è necessario inserire anche quello dell’amministratore o di altro condomino che ha effettuato il pagamento.

A cura di Deborah Maria Foti – Ufficio Stampa ANAPI