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Cause in condominio: prorogata all’11 maggio la sospensione delle attività dei tribunali

  • Quotidiano Del Condominio
  • 11 aprile 2020

Tra le novità introdotte dal “decreto liquidità” che incidono (anche) sul comparto della casa e del condominio, anche i nuovi termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa e tributaria.

Andranno, dunque, traslate e rimodulate in base alle nuove tempistiche anche le considerazioni espresse dall’avv. Rodolfo Cusano nell’articolo “Cause condominiali, impugnazione di delibere, mediazione: con i Tribunali chiusi, cosa succede?” e che i nostri abbonati troveranno in forma integrale nelle risposte alle FAQ per l’amministratore di condominio ai tempi del Coronavirus (si veda: www.quotidianodelcondominio.it/faq-coronavirus-condominio/risposte-aggiornate-degli-esperti-su-gestione-condominio)

L’articolo 36 del DL 23/2020: proroga sospensione dell’attività dei tribunali

Come dicevamo, il decreto legge 23/2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 9 aprile, posticipa ulteriormente dal 15 aprile all’11 maggio la riapertura dei tribunali rispetto a quanto previsto dall’altro provvedimento cardine, il decreto Cura Italia,

Come si legge all’articolo 36 del già citato Decreto Liquidità “Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare”:

  1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall’articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all’11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 dell’articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020.
  2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti  penali in cui i termini di cui all’articolo 304 del codice di procedura penale scadono nei sei mesi successivi all’11 maggio 2020.
  3. Nei giudizi disciplinati dal codice del processo amministrativo sono ulteriormente sospesi, dal 16 aprile al 3 maggio 2020 inclusi, esclusivamente i termini per la notificazione dei ricorsi, fermo restando quanto previsto dall’articolo 54, comma 3, dello stesso codice.
  4. La proroga del termine di cui al comma 1, primo periodo, si applica altresì a tutte le funzioni e attività della Corte dei conti, come elencate nell’articolo 85 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 5 del predetto articolo 85 è fissato al 12 maggio 2020.

Come incide la proroga sulle controversie in condominio

Quindi, sono sospesi tutti i termini processuali, ivi comprese le impugnazioni delle delibere assembleari.

Qualora il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Sono inclusi nella sospensione i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione e di negoziazione assistita nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie. Si pensi ad esempio all’impugnazione della delibera assembleare ed a tutta la materia del condominio laddove l’art. 71 quater Disp. Att. prevede l’obbligo del preventivo esperimento della mediazione.

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