• Home
  • Chi siamo
  • Collegamenti
  • Abbonamento
  • Registrati
  • Accedi
  • Contatti
Quotidiano del Condominio
.
  • Attualità
  • FAQ Coronavirus
  • Giurisprudenza in condominio
    • Dottrina condominiale
    • Leggi e sentenze
  • Condominio
  • Fiscalità condominiale
  • Mercato Immobiliare
  • Quesiti
    • Quesiti fiscali
    • Quesiti legali
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
Cerca
  • Condominio
  • FAQ Coronavirus

CORONAVIRUS: LE FAQ IN CONDOMINIO

  • Quotidiano Del Condominio
  • 2 aprile 2020

1. Assemblea di condominio

1.1 Si può svolgere l’assemblea condominiale in modalità on line? C’è il rischio di impugnazione delle delibere assunte?

Risponde Lorenzo Cottignoli (presidente nazionale LAIC)
Allo stato, la normativa non prevede espressamente lo svolgimento di assemblee in videoconferenza, il che non significa che le stesse siano vietate o illegittime. Sul punto, la giurisprudenza è pressoché inesistente e la dottrina è divisa: si tratta evidentemente di una prospettiva che prima d’ora non è stata presa in considerazione se non marginalmente e che oggi viene alla ribalta per la necessità di proseguire la gestione ordinaria e straordinaria del condominio, assicurare l’approvazione dei bilanci e dunque il flusso di cassa del pagamento delle rate condominiali per poter consentire, così, il pagamento dei fornitori ed il mantenimento in essere di quei servizi comuni, oggi più che mai indispensabili per una popolazione costretta all’interno delle proprie abitazioni, quali luce, forza motrice ascensore, riscaldamento, pulizie e sanificazione delle parti comuni, portierato, etc..   I punti critici della riunione in videoconferenza possono essere facilmente elencati:
  • CONVOCAZIONE. Dovrà avvenire nelle modalità di legge (fax, raccomandata a/r, pec, consegna a mani), ma è uso diffuso che il condomino autorizzi l’amministratore ad inviare la stessa via email e, come noto, ove vi sia prova scritta di tale autorizzazione, la forma è considerata lecita dalla giurisprudenza di merito.
  • ACCESSO AL WEB. Sicuramente l’aspetto più delicato della tematica e quello che raccoglie le maggiori obiezioni, in assenza di una norma specifica. Va tuttavia tenuta distinta la scarsa volontà di usare il mezzo informatico, dalla impossibilità di fruirne. Tutti noi stiamo diventando esperti, in questi giorni, dell’uso delle comuni piattaforme di videoconferenza, generalmente gratuite per chi viene “invitato” ad utilizzarle, e capaci di realizzare meeting a distanza sia per realtà aziendali che per classi scolastiche od universitarie e che parimenti si potrebbero ben prestare all’uso per una assemblea telematica. Si può ritenere che l’accesso al web sia oggi diffuso e fruibile da chiunque - sia esso uno studente, un lavoratore, una famiglia, un pensionato - prescindendo dal proprio grado di istruzione od alfabetizzazione informatica, possegga uno smartphone o un pc e pur tuttavia, non obbligatorio. Dunque, in assenza di una previsione normativa in tal senso, è oggi impugnabile da chi affermi di non avervi potuto partecipare per non disporre di un accesso internet, l’assemblea che sia convocata in modalità di videoconferenza senza aver avuto un previo consenso di tutti i partecipanti al condominio sull’uso di tale modalità, o senza che via sia la unanime partecipazione di tutti alla stessa, in ragione dell’eccepibilità della impossibilità di partecipare all’assemblea in assenza di un accesso web.
  • DELEGHE. Superato l’aspetto del consenso all’uso del mezzo informatico, va considerato che la delega deve avere, per previsione legislativa, forma scritta: nulla vieta, peraltro, che la stessa possa essere fotografata o scansionata e trasmessa telematicamente sulla piattaforma per essere inoltrata al presidente ed al segretario dell’assemblea.
  • VOTAZIONI. Le piattaforme comunemente in uso consentono, al di là dell’espressione verbale, l’utilizzo di mezzi di espressione del consenso o del dissenso, che permettono pertanto di raccogliere la volontà assembleare da parte del presidente e del segretario verbalizzante.
  • VERBALE. La redazione del verbale potrà certamente essere svolta in modalità telematica, ed anzi più agevolmente condivisa tra tutti i partecipanti, così come eventuale documentazione. La sottoscrizione del verbale potrà avvenire mediante stampa dello stesso in due copie identiche da parte del segretario e del presidente, sottoscrizione ed invio ai presenti mediante fotoriproduzione o scansione. Va precisato, peraltro, come la sottoscrizione del processo verbale non abbia valore costitutivo ma solo probatorio, e pure come la stessa ben potrà avvenire anche con firma digitale, ove se ne fosse provvisti.
Si tratta di nuove frontiere alle quali attualmente sono abituati solamente le realtà aziendali e professionali, ma la diffusione del mezzo telematico, oggi forzatamente necessitata dalla contingente emergenza, ove già non lo fosse, sarà verosimilmente acquisita dalla giurisprudenza come fatto diffuso e notorio, ovvero appartenente alla comune conoscenza, e l’eccepibilità relativa alla non disponibilità di un accesso web per partecipare all’assemblea condominiale perderà gradatamente di forza sino a rendere - anche se oggi ancora non si può definire tale - non impugnabile l’assemblea tenuta in videoconferenza, pure in assenza dell’unanimità dei consensi sulla sua (innovativa) modalità.

1.2 Con l’impossibilità di svolgere fisicamente le assemblee condominiali, come rispettare le tempistiche previste dalla legge per l’approvazione del rendiconto?

Risponde: l’avvocato Emanuele Bruno (www.studiobruno.info)
Sarebbe opportuna una espressa previsione normativa. Attualmente, invece, i vari D.P.C.M. nulla dicono in merito alle gestioni condominiali. Ricordiamo innanzitutto alcune scadenze.
  • Termine per approvazione rendiconto: Art. 1130 c.c., n. 10 - entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
  • Decorrenza del termine: La tesi prevalente indica la durata libera dell’anno di gestione, ovvero, trecentosessantacinque giorni decorrenti dall’avvio della gestione non per forza coincidente con il 01.01. Cass. 22 marzo 2017 n. 7395, ha fatto coincidere l’anno di gestione con l’anno solare, ma è stata criticata da più parti. Difficile comprendere perché la durata del bilancio condominiale debba essere individuata secondo un criterio diverso da quello previsto per le società e gli enti. Nonostante le perplessità, il termine di 180 giorni decorre dalla chiusura dell’esercizio che deve essere individuato caso per caso, non per forza coincidente con l’anno solare (31.12).
Ora esaminiamo il rendiconto dal punto di vista giuridico e dottrinale.
  • Adempiere all’obbligo informativo: l’approvazione del rendiconto annuale corrisponde ad adempiere l’obbligo informativo in favore dei condòmini e si sostanzia in tre fasi:
    1. PRELIMINARE: informazione necessaria a consentire partecipazione consapevole all’assemblea,
    2. DISCUSSIONE/DELIBERAZIONE assembleare consapevole,
    3. TERMINE DI IMPUGNAZIONE: per garantire agli assenti e dissenzienti la possibilità di impugnare il verbale.
Il divieto di assembramenti e gli attuali obblighi sanitari, esclude, almeno sino al 03.04.2020, la possibilità di convocare e tenere assemblee, anche se in realtà è possibile, anche in condizioni ordinarie, effettuare assemblee in videoconferenza purché siano garantite le tre fasi sopra richiamate.
  • Sospensione del termine: in materia condominiale, sino ad ora, non v’è sospensione.
Il blocco delle assemblee condominiali, attualmente in atto, potrebbe non consentire il rispetto del termine di 180 giorni. Il D.L. 18/2020, in materia societaria, ha però espressamente disciplinato la possibilità di tenere assemblee ordinarie (approvazione del bilancio) a distanza e mediante votazione in forma scritta (art. 106).
  • In attesa di provvedimenti specifici, si potrebbero seguire i seguenti principi:
    • Videoconferenza: attuarla ove è possibile per consentire l’adesione di tutti i condòmini, anche per delega, nel rispetto dei principi sopra esposti.
    • Adempiere all’obbligo informativo nel rispetto del termine di 180 giorni, quindi, inoltrare ai condòmini la documentazione di cui all’art. 1130 bis c.c..
    • Esercizio provvisorio, con la massima trasparenza ed informazione, in applicazione dell’art. 1133 c.c., in adempimento dell’obbligo di provvedere alla riscossione dei contributi per la gestione ordinaria ex art 1130 c.c., comma 1, n. 3, appare opportuno predisporre bilancio preventivo provvisorio da sottoporre a successiva ratifica assembleare così da provvedere alla riscossione dei contributi. Devono essere escluse spese straordinarie mentre quelle urgenti dovranno essere trattate come da giurisprudenza consolidata in materia di somma urgenza.
    • Comunicare le ragioni che impediscono la convocazione tempestiva dell’assemblea e la conseguente scelta di avviare una “gestione provvisoria” soggetta a ratifica.
Operando in questo modo si escludono tutti i rischi per l’amministratore? Il mancato rispetto del termine di 180 giorni è causa di revoca e di responsabilità per l’amministratore. Ciò che, attualmente, impedisce il rispetto del termine è un evento eccezionale ed imprevedibile. Operando nei termini suggeriti, ove occorra, si potrà dimostrare di:
  • aver adempiuto con diligenza agli obblighi derivanti dal mandato,
  • aver informato correttamente i condòmini,
  •  aver operato in adempimento dei poteri/doveri ex lege (ordinaria amministrazione anche in caso di prorogatio),
Quindi, si potrà dimostrare la diligenza ed il corretto operato e di non aver arrecato nocumento al condominio (principio spesso richiamato nelle valutazioni della Corte di Cassazione). L’art. 64 disp. att. c.c. prevede che il tribunale adito per la revoca ascolti le ragioni dell’amministratore, e quest’ultimo potrà dimostrare diligenza e trasparenza del suo operato. Inoltre, predisponendo e comunicando tutta la documentazione utile al rendiconto (art. 1130 bis c.c.), appena riprenderanno le attività, si potrà essere più rapidi nelle convocazioni.

2. Gestione del condominio

2.1 Esiste un decalogo ufficiale di regole di igiene e sicurezza da rispettare in ambito condominiale?

Risponde Andrea Tolomelli (presidente nazionale Abiconf)
Ad oggi non risultano specifiche indicazioni da tenere nei condomini, se non i consigli generici da attuare: quali il lavaggio costante delle mani, evitare il contatto diretto delle superfici, la pulizia di maniglie, bottoniere degli ascensori e porte d’ingresso comuni con prodotti a base alcolica. Saranno le imprese di pulizia - ove incaricate - ad adottare i "protocolli" che riterranno più opportuni anche con l'ausilio dei loro responsabili tecnici. Nel caso di dipendente addetto alle pulizie, dovrà essere l’amministratore a dare tali istruzioni al pulitore o al portinaio. Ricordo tra l’altro che, ove il dipendente avrà frequentato regolarmente i corsi per la sicurezza normalmente previsti, sarà di certo un valore aggiunto per tutto il condominio in quanto avrà maturato una generale preparazione per affrontare le tematiche afferenti alla sicurezza nell’ambito del suo settore. Ovviamente, in maniera volontaria i condòmini potranno richiedere all’amministratore la sanificazione da parte di aziende specializzate nel settore, specie innanzi a casi più preoccupanti ove si riscontrino diverse persone malate nello stabile. Anche qui sarebbe stato opportuno organizzare un sistema di comunicazioni tra amministratori di condominio ed Autorità sanitarie per valutare modalità condivise d’intervento; sempreché ci siano ad oggi efficaci interventi attuabili e non solo palliativi per tenerci occupati. Ciò per quanto a livello nazionale. Localmente, invece, potrebbero sussistere specifiche ordinanze comunali o regionali per le aree più colpite. Va però considerato, soprattutto nell’eventuale promulgazione di ordinanze a livello locale, il difficile reperimento e la altrettanto difficoltosa consegna delle sostanze per l’igienizzazione e la pulizia e per i dispositivi di protezione individuali. Come pure che molti condomini provvedono in autonomina alla pulizia delle parti comuni per economizzare le spese e dunque l’amministratore non dispone dei mezzi e delle risorse necessari a far fronte ad eventuali nuovi appalti di imprese specializzate e/o acquisto di prodotti. Per di più, va osservato che, gli studi di amministrazione, sia pure aperti, hanno dovuto ricorrere a strumenti di smart working e cassa integrazione, con notevole riduzione delle disponibilità di personale. Inoltre, è ad oggi anche normativamente molto dubbio che gli stessi possano provvedere a consegne presso i condomini amministrati.

2.2 In quanto amministratore, devo affiggere in bacheca o comunicare eventuali indicazioni sui comportamenti da tenere in condominio?

Risponde Andrea Tolomelli (presidente nazionale Abiconf)
Non ci sono obblighi in materia, ma opportunità. Tutto può offrire un valido cintributo. Credo che la nozione più utile sia quella di evitare "affollamenti" in ascensore anche per il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro tra persone; quindi utilizzare l'ascensore uno alla volta. Sarà anche opportuno evitare affollamenti negli spazi comuni quali cortili, vani scale o parcheggi, in questo periodo spesso utilizzati impropriamente quali luoghi di ritrovo o di gioco bimbi.

2.3 Quali responsabilità hanno il condominio e l’amministratore nei confronti di dipendenti quali la portinaia o la donna delle pulizie?

Risponde Andrea Marostica (www.avvocatoandreamarostica.it)
Il dipendente assunto dal condominio rientra solitamente nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati: è il caso del portiere anzitutto, ma anche dell'addetto alla vigilanza, alla custodia, del personale addetto alla pulizia o alla manutenzione, del giardiniere (si tratta quindi dei casi in cui queste mansioni sono svolte nell'ambito di un contratto di lavoro subordinato e non di un contratto di appalto). Se il dipendente del condominio rientra nel campo di applicazione di tale contratto, si applica l'art. 3, co. 9, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in base al quale l'amministratore datore di lavoro è tenuto a:
  • formazione e informazione del lavoratore;
  • fornitura al lavoratore dei DPI necessari allo svolgimento del lavoro;
  • fornitura al lavoratore di attrezzature di lavoro conformi al Testo unico.
Se, invece, il dipendente del condominio non rientra nel campo di applicazione del contratto collettivo anzidetto, si applica il D.Lgs. 81/2008 nella sua interezza (a mero titolo esemplificativo: figura del RSPP, figura del RLS, piano di emergenza, primo soccorso, registro infortuni, ecc.). Per quanto riguarda in particolare le operazioni di pulizia, queste devono essere condotte da personale che indossa DPI: filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe. Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.

2.4 Come gestire i lavoratori esterni chiamati ad eseguire interventi indifferibili e con carattere d’urgenza?

Risponde Andrea Marostica (www.avvocatoandreamarostica.it)
L'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 si occupa dell'ipotesi nella quale il datore di lavoro rivesta anche il ruolo di committente. In ambito condominiale, ciò si verifica ogniqualvolta sia presente un lavoratore dipendente (ad es., il portiere) e vengano affidati altri incarichi a terzi nell'ambito di un contratto di appalto (ad es., un intervento elettrico). In tali ipotesi, l'amministratore deve, tra gli altri adempimenti:
  • verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi ai quali affida l'attività (mediante: acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; acquisizione di autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi);
  • fornire alle imprese e ai lavoratori autonomi ai quali affida l'attività dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
Se all'amministratore è stata segnalata la presenza nell'edificio di soggetto affetto da COVID-19, egli lo comunicherà al lavoratore, così che questi possa essere informato su questo specifico rischio.

2.5 Come gestire gli addetti delle ditte adibite all’ordinaria manutenzione?

Risponde Andrea Marostica (www.avvocatoandreamarostica.it)
L'amministratore di condominio informa gli addetti della necessità di osservare le prescrizioni generali quali:
  • lavarsi le mani,
  • non toccarsi naso, occhi e bocca,
  • mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro,
  • utilizzare mascherine e guanti di protezione.
Può essere inviata una comunicazione a mezzo mail; la medesima comunicazione può essere affissa nella bacheca condominiale. Occorre evitare di svolgere le mansioni negli orari nei quali più facilmente si registrano movimenti nell'edificio, prediligendo invece orari nei quali non vi è probabile transito di persone. L'amministratore promuove il divieto di spostamento delle persone se non per motivi di necessità e urgenza. L'amministratore invita al rispetto delle regole precauzionali, quali ad esempio per l'uso dell'ascensore evitare di toccare le pareti della cabina e lavarsi le mani dopo aver toccato maniglia e pulsanti. Se all'amministratore è stata segnalata la presenza nell'edificio di soggetto affetto da COVID-19, egli lo comunicherà al lavoratore, così che questi possa essere informato su questo specifico rischio (vedi FAQ 2.4).

2.6 In caso vi siano condòmini che non rispettino le prescrizioni di legge in materia di sicurezza, distanziamento sociale (ad esempio nelle parti comuni) che poteri ha l'amministratore?

Risponde Lorenzo Cottignoli (presidente nazionale Laic)
In premessa, occorre evidenziare come la situazione emergenziale che stiamo affrontando ci porti in una condizione straordinaria, per la quale le norme d’urgenza che sono state dettate per regolare la comune convivenza vanno lette ed interpretate nella loro effettiva ratio ovvero di limitare ed arginare la diffusione dell’epidemia, e non si possono pertanto cogliere sotto altre interpretazioni. A tale finalità dovrà dunque essere ispirata la condotta dell’amministratore e così anche l’analisi della responsabilità di questi, ove rimanga inerte pur potendo intervenire. Può, dunque, ben darsi il caso nel quale l’amministratore, quale referente della comunità condominiale, possa venire a conoscenza di situazioni nelle quali i condòmini, nonostante i divieti di legge, assumano comportamenti che siano non solo contrari all’attuale normativa d’emergenza adottata con i noti provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ma anche alle regole prudenziali comunemente in essere per evitare la diffusione del contagio, quali il mantenimento delle distanze “sanitarie” nei contatti sociali, la permanenza all’interno delle proprie abitazioni ed, in ogni caso, la riduzione al minimo dei contatti sociali stessi. Laddove l’amministratore riscontrasse, dunque, il verificarsi di tali comportamenti, illeciti in quanto potenzialmente pericolosi per la salute pubblica, dovrà (non si tratta di una facoltà, ma di un comportamento finalizzato ad evitare di concorrere colposamente in una forma di reato) disporre dell’uso delle parti comuni, sospendendone la fruizione, a tutti i condòmini. La violazione delle disposizioni dell’amministratore, peraltro, se non costituisce condotta penalmente illecita in sé, potrebbe invece configurare una figura delittuosa nel caso dette disposizioni siano state chiaramente motivate con la necessità di prevenire o limitare le occasioni di contagio e comunque con l’intento di adempiere alle disposizioni legislative in tal senso. L’amministratore che riscontrasse la violazione di tali disposizioni sarà tenuto, pertanto, a darne notizia all’Autorità giudiziaria affinché adotti le iniziative che riterrà opportune.

2.7 Il portiere dello stabile è in quarantena volontaria/positivo. Posso sospendere il servizio?

Risponde Lorenzo Cottignoli (presidente nazionale Laic)
Naturalmente, se il dipendente del condominio si trova in quarantena volontaria od in condizioni di positività al virus, l’amministratore dovrà sospendere il servizio di portierato, laddove non sia possibile provvedere all’assunzione temporanea di un sostituto o all’appalto temporaneo del servizio di vigilanza del condominio ad una agenzia privata. Va tenuto conto a tal fine, specialmente sotto il profilo della natura d’urgenza che tale provvedimento può assumere e dunque della assenza di necessità di sottoporre lo stesso ad una delibera assembleare (allo stato, non ipotizzabile) che, in una condizione emergenziale quale quella attuale, la presenza di un servizio di portineria può risultare essenziale per l’attività di pulizia ed in genere per la vigilanza e la presenza all’interno dello stabile, nonché per quei servizi e piccole commissioni che può fornire ai Condòmini, particolarmente preziose, se non per alcuni indispensabili.

2.8 Se un condomino è risultato positivo al COVID-19, come devo comportarmi? Ci sono procedure che devo adottare come amministratore di condominio?

Risponde Alessandro De Pasquale (vice presidente vicario nazionale Anaip)
Non deve assolutamente divulgare la notizia a soggetti terzi senza un esplicito consenso dell'interessato. Lo stato di salute di un individuo è un dato personale e sensibile regolamentato dal General Data Protection Regulation. Eventuali trasgressioni a quanto detto possono far scaturire azioni legali di risarcimento e reati penali. L'amministratore può eventualmente predisporre degli avvisi generici nei quali fornisce indicazioni sulle procedure da adottare nel condominio per la prevenzione del Covid-19.

2.9 Ci sono particolari prescrizioni per la differenziazione ed il conferimento dei rifiuti nell’isola ecologica condominiale?

Risponde Alessandro De Pasquale (vice presidente vicario nazionale Anaip)
I rifiuti vengono gestiti e raccolti dal singolo Comune che ne determina le sue modalità. Tuttavia, l'Istituto Superiore di Sanita raccomanda, in caso di positività al Covid-19, "a scopo cautelativo fazzoletti o rotoli di carta, mascherine e guanti eventualmente utilizzati, dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati. Inoltre, dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l'altro o in numero maggiore in dipendenza della resistenza meccanica dei sacchetti. Si raccomanda di chiudere adeguatamente i sacchetti, utilizzando guanti monouso, senza comprimerli, utilizzando legacci o nastro adesivo e di smaltirli come da procedure già in vigore (esporli fuori dalla propria porta negli appositi contenitori, o gettarli negli appositi cassonetti condominiali o di strada)". Utilizzare mascherine FFP2 o FFP3 per la chiusura dei sacchetti.

2.10 Entro il prossimo 6 maggio occorre conformarsi alle nuove prescrizioni in materia di antincendio. Stanti le attuali difficoltà operative, se non si riesce a rispettare tale termine si va comunque incontro a sanzioni? Che cosa rischiano l’amministratore e il condominio?

Risponde Andrea Tolomelli, presidente nazionale Abiconf
Il decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019 (in Gazzetta Ufficiale n° 30 del 5 febbraio 2019) recante le modifiche al decreto 246 del 16 maggio 1987, prevede all’art. 3 - lettera b) - l’adozione delle nuove e specifiche misure stabilite in decreto entro un anno dall’entrata in vigore dello stesso, quindi entro il 6 maggio 2020. Trattasi sostanzialmente di tutti quegli interventi afferenti alla gestione della sicurezza degli stabili (misure di tipo informativo - organizzativo, informazioni di evacuazione, istruzioni per la chiamata di soccorso, divieti in emergenza in fogli cartelli e comunicazioni) variabili progressivamente a seconda dell’altezza degli edifici. Il decreto alla lettera a) comma 1 dell’articolo 3, stabilisce che l'installazione, ove prevista, d’impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e di sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza è attuabile in due anni dall’entrata in vigore del decreto. Al comma 2 sempre del citato articolo 3 si dispone, infine, che per gli edifici di civile  abitazione  esistenti  alla  data  di entrata in vigore del presente decreto soggetti agli  adempimenti  di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, viene comunicato al Comando  dei  vigili  del fuoco l'avvenuto adempimento agli adeguamenti previsti  al  comma  1, all'atto della presentazione della attestazione di rinnovo  periodico di conformità antincendio,  di  cui  all'art. 5  del  decreto  del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. Il Comando Nazionale dei Vigili del fuoco con sua circolare dello scorso 19 marzo ha chiarito alcuni aspetti relativi alla prevenzione incendi contenuti nel decreto legge 17 marzo 2020, n° 18 ed in particolare ha affermato che: All’art. 103 (sospensione nei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza) ove si stabilisce la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi prevedendo che ai fini del computo dei termini perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020, trova applicazione, ad avviso del Comando ai procedimenti ed ai controlli di cui al DPR 151/2011. Al comma 2, del medesimo articolo 103, ove si prevede che i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni ed atti abilitativi comunque denominati in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile 2020, conservando la loro validità fino al 15 giugno 2020, sempre ad interpretazione del Comando, ricadono in tale fattispecie le attestazioni di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all’art. 5 del DPR 151/2011. Ricordiamo che, il DPR 151/2011 individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e detta la disciplina per il deposito ed esame dei progetti, per le visite tecniche, per l’approvazione di deroghe a specifiche normative, per la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che, in base alla vigente normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Riportati i suddetti riferimenti normativi, ad oggi, purtroppo, pur apprezzando lo sforzo interpretativo del Comando dei Vigili del Fuoco, non si può rassicurare sul fatto che, i termini per tutti gli adempimenti ed adeguamenti previsti per il prossimo 6 maggio 2020 (come imposti dal  citato DL del 25 gennaio 2019) siano stati sospesi o differiti. In quanto non è automatica e certa l’assimilazione delle procedure previste dal DPR 151/2011 ai procedimenti amministrativi pendenti di cui all’articolo 103 del DL 18/2020. Tra l’altro anche una eventuale sospensione di cinquantadue giorni non risolverebbe di fatto il problema. Ecco perché come ABICONF, con nostra del 25 marzo u.s., rifacendoci ad una specifica richiesta della Rete delle Professioni tecniche, abbiamo richiesto al Comando Nazionale dei Vigili del fuoco un chiaro e preciso differimento di ogni termine temporale in materia di sicurezza antincendio, per un periodo congruo alla durata delle restrizioni imposte alle attività produttive e professionali e comunque non inferiore a 120 giorni. A tal proposito, è di immediata evidenza che, stante le restrizioni imposte dalle ordinanze emergenziali di queste ultime settimane, vi sono oggettive difficoltà ed impossibilità per i necessari sopralluoghi, incontri con i tecnici ed imprese, decisioni degli organi collettivi condominiali (assemblee e consigli di condominio) e lavorazioni da attuare negli spazi comuni in Condominio (non rappresentando molte delle operazioni previste i caratteri dell’urgenza e della necessità tali da giustificare spostamenti e lavorazioni negli spazi comuni). Se lo spirito dei provvedimenti attualmente emessi per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso è quella di “ibernarci” per superare il problema epidemiologico per poi riprendere a lavorare con tutte le forze preservate, è bene che ci sia la più ampia chiarezza nel differimento di ogni termine o scadenza che non rappresenti un impellente e necessario adempimento.

2.11 Qual è il modo più sicuro di viaggiare in ascensore durante l’emergenza Covid-19? Quali indicazioni possono essere date ai condòmini?

Risponde Anacam (Associazione nazionale imprese costruzione e manutenzione ascensori)
Le indicazioni che possono essere fornite o comunicate ai condòmini sono diverse. Pulsante, maniglia e bottoniera dell'ascensore possono essere a rischio: quindi bisogna indossare guanti e mascherina quando vi si accede. Se la cabina dell'ascensore non è abbastanza grande da consentire il mantenimento della distanza di un metro dagli altri passeggeri, è necessario viaggiare da soli, utilizzando se possibile, le scale. Sulle scale, usare i guanti monouso per sorreggersi al corrimano, ricordandosi di tenere sempre la distanza di sicurezza dalle persone che precedono/seguono (solitamente 4 scalini). Per essere efficace, la sanificazione dovrebbe essere fatta dopo ogni utilizzo dell'ascensore, ma è impossibile. Quindi non si deve mai abbassare la guardia e, anche indossando i guanti protettivi, ricordarsi di non toccarsi mai il viso. Anche l'accesso all'edificio e alla propria abitazione sono potenzialmente pericolosi: dunque si deve fare attenzione alla maniglia del portone e ai tasti del citofono, in quanto possibili fonti di contagio. Infine, una volta rientrati in casa, lavarsi sempre le mani in modo accurato, per almeno 20 secondi.

2.12 Ogni quanto va sanificato l'impianto? In che modo?

Risponde Anacam (Associazione nazionale imprese costruzione e manutenzione ascensori)
In caso di presenza di portiere o altri dipendenti del condominio, le parti comuni dell'edificio - compreso l'ascensore - sono da considerarsi ambienti di lavoro cui si applicano le raccomandazioni del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro". Tale protocollo prevede la "la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago". Se il condominio non è datore di lavoro, è comunque consigliabile procedere con una pulizia periodica adeguata anche della cabina dell'ascensore e delle pulsantiere di piano, con particolare attenzione alle superfici che vengono toccate più spesso. Secondo le indicazioni del Ministero della Salute, l'utilizzo di semplici disinfettanti è in grado di uccidere il virus annullando la sua capacità di infettare le persone. Si tratta, per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all'0,5% (candeggina).

2.13 Se un condomino è risultato positivo al Covid devo interdire agli altri residenti l'utilizzo dell'ascensore?

Risponde Anacam (Associazione nazionale imprese costruzione e manutenzione ascensori)
Se una persona con Covid-19 ha utilizzato l'ascensore, si deve procedere alla sua pulizia e sanificazione secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute che prevedono quanto segue: "A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe), e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.". Evitare in ogni caso procedure di pulizia non idonee, quali getti d'acqua o vapore, per non danneggiare l'impianto, provvisto di parti elettriche in tensione. Una volta eseguite le suddette operazioni, non c'è motivo per interdire l'utilizzo dell'ascensore, fatte salve le indicazioni e precauzioni riportate nella prima risposta.

2.14 In questo periodo di emergenza, come devo comportarmi se si verificano dei guasti all'impianto? Devo fornire io le protezioni individuali per il personale della ditta di manutenzione?

Risponde Anacam (Associazione nazionale imprese costruzione e manutenzione ascensori)
Le attività di riparazione e manutenzione degli ascensori sono tra quelle ritenute essenziali e quindi autorizzate ai sensi del DPCM 22 marzo 2020. Anche le attività degli addetti alla riparazione e manutenzione ascensori, durante la corrente fase emergenziale, devono essere limitate a quelle essenziali, cioè a quelle necessarie a garantire la funzionalità e la sicurezza degli impianti. Quando l'intervento necessario e urgente richiede la presenza contemporanea di due addetti, e qualora non sia possibile mantenere in ogni condizione la distanza di sicurezza di un metro, i lavoratori dovranno essere dotati di adeguati dispositivi di protezione individuale. In ogni caso, il compito di fornire tali DPI spetta al datore di lavoro, non al committente.

3. Procedimenti giudiziali e mediazioni

3.1 Le udienze in materia condominiale sono tutte sospese?

AGGIORNAMENTO DEL 10 APRILE 2020: i termini indicati nella risposta di cui sotto sono stati aggiornati a seguito delle pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, lo scorso 9 aprile, del decreto legge 23/2020 ("Decreto Liquidità"), che all'articolo 36 recita:
  1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020.
  2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020.
  3. Nei giudizi disciplinati dal codice del processo amministrativo sono ulteriormente sospesi, dal 16 aprile al 3 maggio 2020 inclusi, esclusivamente i termini per la notificazione dei ricorsi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, comma 3, dello stesso codice.
  4. La proroga del termine di cui al comma 1, primo periodo, si applica altresì a tutte le funzioni e attività della Corte dei conti, come elencate nell'articolo 85 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.
Risponde Rodolfo Cusano
Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020. È quanto disposto nel Decreto Legge n. 11 dell’8 marzo 2020, poi prorogato ed ampliato dal Decreto- legge “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020 il quale ha disposto, appunto, un ulteriore slittamento delle udienze e dei termini per tutti i procedimenti civili e penali pendenti. Oltre a disciplinare il nuovo differimento, l'art. 83 del DL n. 18/2020 fornisce chiarimenti in ordine all’estensione della sospensione dei termini, così come anche sollecitati dagli addetti ai lavori. Si prevede, così:
  • il rinvio d’ufficio, a data successiva al 15 aprile 2020, delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari dal 9 marzo al 15 aprile 2020;
  • la sospensione, dal 9 marzo al 15 aprile 2020, del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, impugnazioni comprese, ed anche per la proposizione degli atti introduttivi dei giudizi.
Quindi, sono sospesi tutti i termini processuali, ivi comprese le impugnazioni delle delibere assembleari. Qui la precisazione, testualmente: “per la stessa durata, si intendono sospesi i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali.”. Come già sancito, qualora il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. A seguire, un’ulteriore puntualizzazione: “Nei casi in cui il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.”. Non si ritiene che le cause condominiali, in genere, possano rientrare nelle cause di eccezione previste all’art. 2 della stessa norma ed in particolare al suo ultimo punto che per dovizia di precisione si riporta integralmente: “Al rinvio d’ufficio fanno eccezione, nel settore civile, le udienze per:

(omissis);

  • procedimenti di cui all’articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti.

3.2 Come incidono eventuali sospensioni sui termini relativi alla mediazione civile?

AGGIORNAMENTO DEL 10 APRILE 2020: i termini indicati nella risposta di cui sotto sono stati aggiornati a seguito delle pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, lo scorso 9 aprile, del decreto legge 23/2020 ("Decreto Liquidità"), che all'articolo 36 recita:
  1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020.
  2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020.
  3. Nei giudizi disciplinati dal codice del processo amministrativo sono ulteriormente sospesi, dal 16 aprile al 3 maggio 2020 inclusi, esclusivamente i termini per la notificazione dei ricorsi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, comma 3, dello stesso codice.
  4. La proroga del termine di cui al comma 1, primo periodo, si applica altresì a tutte le funzioni e attività della Corte dei conti, come elencate nell'articolo 85 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.
Risponde Antonietta Strada
Per il periodo dal 9 marzo al 15 aprile, se la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale (mediazione obbligatoria) e se l'istanza è stata depositata prima del 9 marzo i termini per lo svolgimento di qualunque attività e quelli di durata massima del procedimento sono sospesi (art. 83 comma 20 D.L. 18/2020): gli incontri già fissati devono essere rinviati a data successiva al 15 aprile oppure si ritiene possano essere confermati, ma solo se le parti espressamente e concordemente manifestino la volontà di svolgere l'incontro con modalità telematica (non tutti gli Organismi però garantiscono questa possibilità). Se l'istanza di una mediazione obbligatoria viene depositata dopo il 9 marzo (non di persona, ma con pec o on line attraverso il sito dell'Organismo), l'incontro verrà fissato dal 16 aprile in poi. Della mediazione volontaria la norma non fa cenno, ma si ipotizza possano valere le medesime regole.

3.3 I termini per l’impugnazione delle delibere assembleari sono anch’essi sospesi?

AGGIORNAMENTO DEL 10 APRILE 2020: i termini indicati nella risposta di cui sotto sono stati aggiornati a seguito delle pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, lo scorso 9 aprile, del decreto legge 23/2020 ("Decreto Liquidità"), che all'articolo 36 recita:
  1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020.
  2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020.
  3. Nei giudizi disciplinati dal codice del processo amministrativo sono ulteriormente sospesi, dal 16 aprile al 3 maggio 2020 inclusi, esclusivamente i termini per la notificazione dei ricorsi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, comma 3, dello stesso codice.
  4. La proroga del termine di cui al comma 1, primo periodo, si applica altresì a tutte le funzioni e attività della Corte dei conti, come elencate nell'articolo 85 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.
Risponde Rodolfo Cusano
Il Decreto Legge n. 11 dell’8 marzo 2020 è stato oggetto di proroga ed ampliamento da parte del Decreto- legge “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020, il quale ha disposto appunto, un ulteriore slittamento delle udienze e dei termini per tutti i procedimenti civili e penali pendenti, portandolo dalla data di inizio del 9 marzo 2020 fino al 15 aprile 2020 (prima fino al 22 marzo). Oltre a disciplinare il differimento, l'art. 83 del DL n. 18 del 17 marzo 2020, ha infatti fornito chiarimenti in ordine all’estensione della sospensione dei termini, si prevede, così:
  • non solo il rinvio d’ufficio, a data successiva al 15 aprile 2020, delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari dal 9 marzo al 15 aprile 2020;
  • ma ha anche chiarito che la sospensione, dal 9 marzo al 15 aprile 2020, riguarda anche il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, impugnazioni comprese, ed anche per la proposizione degli atti introduttivi dei giudizi.
Quindi, sono sospesi tutti i termini processuali, ivi comprese le impugnazioni delle delibere assembleari. Al punto 20 dello stesso art. 83 è inoltro disposto che sono inclusi nella sospensione, inoltre, i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione e di negoziazione assistita nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie “quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale”. Si pensi all’impugnazione della delibera assembleare ed a tutta la materia del condominio laddove l’art. 71 quater Disp. Att. prevede l’obbligo del preventivo esperimento della mediazione. Questi i chiarimenti forniti, dal Governo nella relazione tecnica: “La prima modifica al comma 2, con la sostituzione del riferimento ai “procedimenti indicati al comma 1” con quello ai “procedimenti civili e penali”, chiarisce ed estende la previsione originaria: da un lato, infatti, rende evidente l’amplissima portata che la sospensione ivi prevista deve avere (da riferirsi a tutti i procedimenti civili e penali e non certo ai soli procedimenti in cui sia stato disposto un rinvio di udienza); dall’altro lato, considerata la straordinaria emergenza che l’aggravamento della situazione epidemica in atto sta producendo anche sulla funzionalità degli uffici, dilata la sospensione oltre i confini della “pendenza” del procedimento. Si è dovuto constatare, infatti, in relazione alla previsione originaria di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legge 8 marzo 2020, n. 11, il fiorire di dubbi interpretativi e prassi applicative sostanzialmente elusive del contenuto della previsione o comunque non adeguatamente sensibili rispetto all’evidente dato teleologico della norma, costituito dalla duplice esigenza di sospendere tutte le attività processuali allo scopo di ridurre al minimo quelle forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell’epidemia, da un lato, e di neutralizzare ogni effetto negativo che il massivo differimento delle attività processuali disposto al comma 1 avrebbe potuto dispiegare sulla tutela dei diritti per effetto del potenziale decorso dei termini processuali, dall’altro. Con riguardo al riferimento alla “pendenza” dei giudizi - che aveva indotto in alcuni il dubbio circa, ad esempio, l’estensione della sospensione al termine per la proposizione dell’impugnazione delle sentenze (nonostante la chiara collocazione della pendenza dei procedimenti, sia civili che penali, nell’intervallo segnato, da un lato, dall’atto introduttivo del giudizio o, rispettivamente, dall’iscrizione della notizia di reato e, dall’altro, dalla definitività del provvedimento conclusivo del procedimento), si è ritenuto di eliminare il riferimento alla pendenza dei procedimenti, sì da eliminare ogni motivo di dubbio e, al contempo, di estendere gli effetti della sospensione anche gli atti introduttivi del giudizio, ove per il loro compimento sia previsto un termine.”.

3.4 In caso di gravi motivi per chiedere la revoca dell’amministratore, come ci si può muovere?

Risponde Gabriele Bruyère (presidente nazionale Uppi)
L’art. 1129 c.c., comma 11, come modificato dalla legge n. 220/2012 dispone che “la revoca dell’amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio. Può altresì essere revocato dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso previsto dall’ultimo comma dell’art. 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità”. L’amministratore può pertanto essere revocato dall’assemblea del condominio in qualsiasi momento, anche senza giusta causa, con deliberazione assunta con le maggioranze di cui all’art. 1136 4° comma cod. civ. (maggioranza delle teste presenti in assemblea rappresentati almeno a metà del valore dell’edificio – 500 millesimi), oppure giudizialmente. L’art. 1129 comma 11 cod. civ. stabilisce che la revoca dell’amministratore può essere chiesta dal singolo condomino direttamente all’autorità giudiziaria subordinatamente alla sussistenza di particolari cause che legittimano la richiesta giudiziale di revoca e che vengono elencate e definite come gravi irregolarità nella gestione, quando l'amministratore non comunica all'assemblea i provvedimenti dell'autorità amministrativa o la notificazione di atti di citazione che esulano dalle sue attribuzioni (art. 1131 cod. civ.) ovvero in caso di omessa rendicontazione o gravi irregolarità anche fiscali imputate all'amministratore o per la mancata apertura ed utilizzazione del conto corrente intestato al condominio. Il predetto art. 1129 cod. civ. specifica quali possono essere considerate “gravi irregolarità”, mentre la giurisprudenza ne ha evidenziate anche altre che hanno portato alla revoca dell’amministratore. Il Tribunale riunito in sede collegiale (tre giudici) a seguito della istanza di revoca decide in camera di consiglio emettendo un provvedimento motivato, dopo avere convocato le parti ed averle sentite in contraddittorio tra loro. Il provvedimento può essere reclamato avanti la Corte di Appello nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione o comunicazione. A prescindere che allo stato attuale, a seguito della pandemia dovuta al Covid-19, non si possono tenere assemblee condominiali posto che il Dpcm firmato il 4 marzo dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro della Salute tra le altre misure restrittive una riguarda, all'articolo 1, lettera b) dispone che “sono sospese le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d)” e che normalmente non tutti i condòmini hanno la possibilità o la capacità di collegarsi in videoconferenza, occorre valutare se sia possibile, in questo periodo per uno o più condòmini rivolgersi al Tribunale per richiedere la revoca giudiziale di un amministratore di condominio. Il decreto legge “Cura Italia”, ha prorogato la sospensione delle udienze, disposta precedentemente dal 22 marzo 2020, fino al 15 aprile 2020 su tutto il territorio nazionale ed è stata disposta la sospensione dei termini processuali nei relativi procedimenti. In questo periodo è stato sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto giudiziale ed è stato chiarito che si tratta di una sospensione amplissima e generale. È previsto che il predetto termine del 15 aprile è stato prorogato alla data dell'11 maggio  dal nuovo decreto legge 23/2020 (“Decreto Liquidità”), articolo 36. In ogni caso il DL n. 18/2020 è senza dubbio un provvedimento di legge eccezionale per cui in base all’art. 14 delle preleggi al codice civile non è possibile alcuna interpretazione analogica come previsto dall’art. 12 delle preleggi. Pertanto, il diritto di agire in giudizio anche per la revoca dell’amministratore è da ritenersi sospeso per la necessità di tutela del diritto alla salute dei cittadini, diritto che sarebbe compromesso dallo svolgimento delle attività giudiziali. Allo stato pertanto il diritto alla salute e la protezione per tutti i cittadini messi in pericolo dalla emergenza sanitaria prevale sugli altri diritti anche se costituzionalmente garantiti. Non si potrà, pertanto, fare altro che attendere il termine definito della sospensione per potere dare corso all’azione per la revoca giudiziale dell’amministratore. Pur vertendosi in materia di volontaria giurisdizione per cui la parte può stare in giudizio personalmente è opportuno, anche per i risvolti giuridici, procedurali e di deposito telematico degli atti, essere assistiti da un avvocato.

4. Contabilità condominiale

4.1 Se non si può svolgere l’assemblea per l’approvazione del consuntivo, come regolarsi con le spese condominiali? Si può chiedere ai condòmini di versare acconti per far fronte alle situazioni più urgenti, salvo conguaglio?

Risponde Gabriele Bruyère (presidente nazionale Uppi)
Si deve premettere che tra le norme del codice civile che riguardano il condominio non esiste un articolo che prevede che i condòmini debbano versare le quote di loro competenza per l’anno di gestione quando non vi sia stata una approvazione del preventivo da parte dell’assemblea. Tuttavia, vi possono essere casi particolari, come in questo momento è di sicuro la pandemia dovuta al Covid-19, nei quali la mancanza di approvazione preventivo non è sempre e solamente riconducibile a ritardi dell'amministratore, o a disinteresse dei condòmini rispetto alla gestione delle cose comuni, ma a cause di forza maggiore che non permettono lo svolgimento delle assemblee. La Suprema Corte con arresto n. 24299 in data 29 settembre 2009 ha precisato che "è principio basilare e ineliminabile per la corretta gestione del condominio, che consente all'amministratore di riscuotere le quote degli oneri in forza di un bilancio preventivo, sino a quando questo non sia sostituito dal consuntivo regolarmente approvato". In effetti, l'amministratore, una volta terminato l'anno di gestione, dovrebbe convocare l’'assemblea condominiale per l'approvazione del preventivo della nuova gestione annuale, mentre per quanto attiene l’approvazione del consuntivo, la riforma di cui alla legge n. 220/2012 gli concede 180 giorni dalla chiusura per la presentazione del rendiconto. Trattasi di due momenti distinti e di attività diverse che di solito vengono inserite nell’ordine del giorno di una unica assemblea con la quale viene posto all’approvazione dei condòmini il rendiconto consuntivo della gestione annale appena trascorsa. Se tuttavia non è possibile per motivi decisamente contingenti convocare l’assemblea dei condòmini, la Suprema Corte, nella sentenza citata, ha ulteriormente specificato  che “laddove si rendesse impossibile la riscossione degli oneri condominiali e conseguentemente la gestione del condominio per tutto il tempo intercorrente tra la scadenza dell'esercizio e l'approvazione del consuntivo, periodo che potrebbe ipotizzarsi anche lungo in relazione a molteplici possibili eventi, tra cui, non ultimo, la non approvazione del progetto da parte dell'assemblea" l’amministratore può riscuotere i contributi sulla base del preventivo approvato in precedenza sino alla approvazione del rendiconto. Può pertanto chiedere ai condòmini di versare acconti per far fronte alle situazioni più urgenti, salvo conguaglio e sino alla approvazione del conguaglio ritornando poi in tal modo alla normalità appena possibile. Ovviamente, questa impostazione della Cassazione tiene più conto all’aspetto pratico, e sul piano giuridico si può esporre a critiche, ma una volta ogni tanto il giudice di legittimità si è posto il problema delle esigenze del condominio che non può assolutamente fermarsi anche per assicurare la prosecuzione dei servizi essenziali per tutti i condòmini. Il precedente preventivo manterrà validità fintanto che non verrà sostituito da quello per la gestione corrente. Ciò vale proprio perché l'assemblea non ha potuto approvare il nuovo preventivo. Ciò perché - ha insegnato la Corte di legittimità - le spese di manutenzione ordinaria e quelle che riguardano i servizi essenziali non richiedono la preventiva approvazione dell'assemblea: “L'approvazione di dette spese è richiesta soltanto in sede di consuntivo, giacché con questo poi si accertano le spese e si approva lo stato di ripartizione definitivo” (Cass. 11 gennaio 2017 n. 454). Ad ogni buon conto, quand'anche si dovesse ritenere non valido il preventivo scaduto, non si potrebbe non considerare che è precipuo obbligo dell’amministratore, a sensi dell’art. 1130 cod. civ., quello di riscuotere i contributi e provvedere al pagamento delle spese per la gestione ordinaria anche sulla base di propri provvedimenti, come gli riconosce l’art. 1133 cod. civ. con riferimento all’art. 1130 cod. civ., avverso i quali la citata norma riconosce che è ammesso ricorso all'assemblea da parte dei condòmini, senza pregiudizio del ricorso all'autorità giudiziaria nei casi e nel termine previsti dall'articolo 1137 cod. civ.. L’amministratore, pertanto, può richiedere ai condòmini, in una situazione di necessità quale quella in essere al momento in Italia, quote provvisorie in relazione alla gestione ordinaria del condominio, sulla base del preventivo approvato nella precedente gestione, e le disposizioni di cui sopra prevedono che i provvedimenti adottati dall'amministratore, nell'ambito dei poteri che gli spettano, sono obbligatorie e vincolano tutti i condomini salvo i ricorsi di cui sopra. È pacifico poi che quanto versato dai condòmini dovrà o essere loro restituito o comunque dovrà essere calcolato come quota di acconto in sede di approvazione del preventivo annuale di gestione non appena si potranno convocare le assemblee una volta cessate le attuali disposizioni restrittive da parte dello Stato.

4.2 Le procedure pregresse di recupero crediti che fine fanno? Sono sospese?

Risponde Paolo Ribero
Con il decreto 17 marzo 2020 n. 18 (cd. decreto Cura Italia) si è stabilito il rinvio d'ufficio di tutte le udienza dei procedimenti civili e penali dal 9/3/2020 al 15/4/2020 (salvo specifici procedimenti individuati nell'art. 83 comma 3 del suddetto decreto) nonchè la sospensione, nel suddetto periodo, del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Il successivo D.L 8 aprile 2020 n. 23 (cd. decreto liquidità) ha prorogato tali termini al 11 maggio 2020. Ciò comporta una sorta di paralisi temporanea dell'attività giudiziaria, che comprende naturalmente anche le procedure esecutive: risultano pertanto sospesi i termini di opposizione al decreto ingiuntivo (nel senso che non si computa, nel calcolo dei 40 giorni, il periodo dal 9/03 al 11/05), i termini per richiedere il pignoramento dopo la notifica del precetto e tutti gli altri termini per compiere gli atti successivi delle esecuzioni (istanza di vendita, deposito visure ipocatastali, ecc.). Fino al 27 aprile, salvo ulteriore proroga, in alcuni Tribunali - nonostante la predisposizione telematica - non vengono accettati i depositi dei decreti ingiuntivi. In pratica sino a tale data non è possibile attivare azioni per il soddisfacimento coattivo del proprio credito, salvo formulare un'istanza - che dovrà essere vagliata ed accolta dal'organo giudiziario competente - ove venga dichiarato e dimostrato che il ritardo potrebbe determinare una grave ed irreparabile pregiudizio.

4.3 Se le bollette dei fornitori arrivano in studio e non posso andarvi, come ottemperare ai pagamenti?

Risponde: Alessandro Di Francesco - BmItalia
Ad oggi, con l’ultimo DPCM del 22 marzo 2020, l’art. 1 lettera a) recita che “le attività professionali non sono sospese”, non vi è un divieto per l’amministratore di recarsi presso il proprio studio, ferme restando le previsioni di cui all’art. 1 punto 7 del precedente DPCM dell’11 marzo 2020 ed eventuali ordinanze regionali più stringenti e limitative sul cui valore gerarchico si lascia la parola ai più insigni costituzionalisti. Ciò premesso, nell’ipotesi di cui al quesito basta semplicemente richiedere, in alternativa al tradizionale invio cartaceo, ai vari Enti gestori di energia, gas, acqua, etc. l’invio delle bollette in formato digitale (PDF) presso l’indirizzo email che si vorrà loro fornire. I suddetti gestori infatti prediligono per varie ragioni l’invio delle bollette con tale modalità, e sono tutti ormai equipaggiati per provvedere in tal senso. In alternativa, basta semplicemente registrarsi sul loro sito e, una volta effettuato l’accesso con le credenziali richieste, si potrà monitorare da remoto la situazione di eventuali fatture emesse in scadenza di pagamento. In ultimo, si può sempre attivare la domiciliazione bancaria di tali forniture in maniera tale che alla scadenza delle fatture emesse l’importo verrà automaticamente addebitato sul conto corrente condominiale di cui si sono preventivamente comunicate le coordinate bancarie.

4.4 Se alla morosità pregressa se ne aggiunge una post Corona Virus, c’è il rischio che le aziende sospendano i servizi? Che fare?

Risponde Emanuele Bruno (www.studiobruno.info)
Salvo espressa previsione, il recupero giudiziale deve essere trattato ex art. 63 disp. att. c.c., ovvero previo regolare approvazione assembleare del rendiconto. Si potrà, salvo differenti indicazioni, procedere al recupero delle morosità rilevate in bilanci approvati. Ad oggi, a seguito dell’emergenza, non è prevedibile un incremento di spesa di gestione che, verosimilmente, resterà invariata. Una soluzione lungimirante, utile ad evitare significativi ritardi, potrebbe essere quella di avviare le gestioni ordinarie provvisorie (si veda la FAQ n. 2) prevedendo, ove ritenuto, un incremento del fondo gestione ordinaria. Laddove si verificasse la sospensione dei servizi per assenza di fondi, l’amministratore dovrebbe provvedere alla tempestiva convocazione assembleare con apposito ordine del giorno e, ove non sia possibile la convocazione assembleare, comunicare ai condòmini la sospensione dei servizi per assenza di fondi, assumendo tutte le conseguenti iniziative a tutela dei condòmini. L’amministratore dovrà operare con diligenza, avvertendo con il maggior anticipo possibile sia in merito all’assenza di fondi sia in merito alla possibile sospensione dei servizi.

5. Fiscalità condominiale

5.1 Quali sono i nuovi termini per le scadenze fiscali del condominio?

Risponde Salvatore Sanna (dottore commercialista)
Secondo quanto previsto dall’art. 62 co. 1 del DL 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. DL “Cura Italia”), in attesa di conversione, è prevista la generale sospensione:
  • degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020;
  • nei confronti di tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.
Gli adempimenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni, entro il termine del 30 giugno 2020. Di conseguenza, con l’eccezione dei versamenti, il condominio può beneficiare della proroga prevista da questa disposizione. Tuttavia, analizzando le scadenze fiscali di questo periodo temporale, il principale adempimento tributario ad essere sospeso e differito è la presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2019 (modello IVA 2020), la quale ordinariamente non riguarda il condominio. La norma non richiama, infatti, gli adempimenti tipici del condominio che si effettuano nei primi cinque mesi di ogni anno. In particolare, resta ferma la scadenza del 31 marzo 2020, prevista dall’art. 1 del DL 2 marzo 2020 n. 9 per:
  • la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2020 (anno 2019) rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate relative (modelli 730/2020 e REDDITI 2020 PF);
  • la consegna ai fornitori delle Certificazioni Uniche 2020;
  • la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali.
Allo stesso modo, salvo novità legislative future, non è mutato il termine per la presentazione del modello 770, che resta il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di riferimento.
Aggiornamento 10 aprile 2020
L’art. 18 del DL 8.4.2020 n. 23 (c.d. “decreto liquidità”) prevede la possibilità di sospendere alcuni i versamenti per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con sede in Italia e con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019. In particolare, per tali soggetti, per i mesi di aprile e maggio 2020, è prevista la sospensione dei versamenti:
  • delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale;
  • dell’IVA;
  • dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL.
La sospensione dei suddetti versamenti:
  • nel mese di aprile 2020, si applica a condizione che tali soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del 2019;
  • nel mese di maggio 2020, si applica a condizione che tali soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.
La norma in esame richiama solo i soggetti imprenditori ed i professionisti: pertanto, i condomìni non possono beneficiare di questa proroga. Tale possibilità potrà eventualmente essere utilizzata dagli amministratori di condominio con riferimento ai propri versamenti. Riguardo alla trasmissione telematica delle certificazioni uniche, poi, si segnala che secondo l’art. 22 del DL 8.4.2020 n. 23, il termine è stato prorogato al 30.4.2020. Resta fermo che le Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata possono essere inviate:
  • entro il termine previsto per la presentazione del modello 770;
  • senza applicazione di sanzioni.

5.2 È prevista la proroga per le detrazioni fiscali sui lavori condominiali che in questo momento non possono essere eseguiti per mancanza di delibera (a partire da quelli per il rifacimento delle facciate)?

Risponde Salvatore Sanna (dottore commercialista)
Attualmente, ed in attesa della sua conversione in legge, il DL 18/2020 (c.d. “cura Italia”) non prevede una proroga relativa alle detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio o in relazione alle detrazioni che riguardano la riqualificazione energetica degli edifici. Le medesime sono comunque applicabili per le spese sostenute nell’anno 2020. Riguardo al c.d. “bonus facciate”, resta fermo quanto previsto dall’art. 1 co. 219 - 223 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) che ha introdotto la detrazione IRPEF/IRES pari al 90% per:
  • le spese documentate e sostenute nell'anno 2020, a prescindere dalla data di inizio dei lavori;
  • gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna (sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi);
  • gli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del DM 2 aprile 1968 n. 1444.
Con riferimento allo svolgimento delle assemblee, l’emergenza epidemiologica da COVID-19 determina importanti conseguenze per il funzionamento degli organi del condominio anche alla luce delle previsioni dei DPCM 8 marzo 2020 e 9 marzo 2020, che rendono difficoltoso lo svolgimento di tutte le riunioni (amministrative ed assembleari). Tuttavia, al momento non sono state previste disposizione specifiche in merito dal DL 18/2020.

5.3 Le detrazioni fiscali per la sanificazione degli ambienti di lavoro previste dal decreto Cura-Italia sono applicabili anche al condominio?

Risponde il Centro di Cultura Condominiale - Servizio Fiscale
La risposta è negativa. L’articolo 64 del decreto “Cura Italia” ha previsto l’introduzione di un credito di imposta relativo all’annualità ad esclusivo utilizzo di imprese e lavoratori autonomi, qualora vengano eseguiti interventi di sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio da COVID-19. La misura del credito di imposta spettante è pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario. Da tale previsione legislativa il condominio risulta totalmente escluso, pertanto non potrà beneficiare dell’agevolazione prevista dall’art. 64, nonostante in molti casi risulta, oltreché consigliabile, doveroso procedere ad opere di sanificazione delle parti comuni di edificio. La possibilità di fruire del credito d’imposta è concessa invece agli amministratori di condominio sia che svolgano la propria attività in forma di impresa che di lavoratore autonomo. Da osservare che per l’effettivo utilizzo del credito, il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze dovranno entro sessanta giorni pubblicare le modalità applicative per la fruizione del beneficio fiscale.

5.4 Alla luce del articolo 62 del DL Cura Italia, è sospeso l’obbligo del condominio, quale sostituto di imposta, di operare le ritenute d’acconto?

Risponde l'Agenzia delle Entrate
L’articolo 62, comma 1, del Decreto prevede la sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, relativamente ai soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato. Tuttavia, il comma 7 del citato articolo 62 stabilisce che i ricavi e i compensi percepiti, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del citato decreto 25 legge e il 31 marzo 2020, da soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge, non sono assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Conseguentemente, non sono assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d’imposta, solo i ricavi o i compensi corrisposti alle predette categorie di soggetti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del Decreto e il 31 marzo 2020.

5.5 Secondo il DL Cura Italia (art. 62), sono sospesi i termini per l’invio all’Agenzia delle entrate delle certificazioni dovute dal condominio, inerenti alle ritenute d’acconto operate nell’anno 2019 in quanto non relative a “dichiarazione dei redditi precompilata 2020”?

Risponde l'Agenzia delle Entrate
La certificazione unica contenente esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può essere trasmessa in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2020, termine ultimo di presentazione del modello 770/2020. La consegna al percipiente va, invece, effettuata entro il 31 marzo 2020. Restano salve, tuttavia, le disposizioni riguardanti tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o quella operativa negli 11 comuni della Lombardia e del Veneto individuati dal Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 febbraio 2020, che stabilisce la sospensione di tutti gli adempimenti con scadenza tra l’8 marzo ed il 31 marzo 2020, che devono essere effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione e, pertanto, entro il 30 aprile 2020.

6. Professione amministratore

6.1 È prevista la proroga dei termini per la formazione periodica degli amministratori?

Risponde Francesco Saverio Del Buono (Valore Aggiunto Impresa)
Attualmente non è stata disposta alcuna norma che preveda una proroga dei termini o eventualmente un esonero per la formazione periodica ex Decreto Ministero della Giustizia 24.09.2014 n. 140, come peraltro non è stato prevista alcuna proroga generalizzata per gli obblighi di formazione per le professioni ordinistiche. Al momento, pertanto, rimane l'obbligo formativo nei termini previsti dalla suddetta normativa, per almeno 15 ore annue. Sarebbe auspicabile che le associazioni di categoria degli amministratori condominiali (preferibilmente in maniera congiunta e non in ordine sparso) richiedessero al Ministero di trovare una soluzione che possa ovviare all'impossibilità di partecipare a convegni, seminari, incontri di formazione, ma soprattutto dello svolgimento dell'esame finale tenendo conto che attualmente non è neanche possibile prevedere quando, con il terminare o l'attenuarsi dell'emergenza, si potrà tornare ad organizzare e partecipare a pubblici incontri quali quelli di formazione.

6.2 Sempre in materia di formazione: sono previste modalità di svolgimento dell’esame finale alternative a quella de visu?

Risponde Francesco Saverio Del Buono (Valore Aggiunto Impresa)
Possiamo collegare la risposta a quella precedente: nulla hanno previsto gli ultimi Decreti Legge o DPCM in tema di formazione. Pertanto, anche sull'esame finale non è stata disposta alcuna deroga rispetto a quanto disposto dall'art. 5 comma 5 del DM 140/14, che appunto prevede l'obbligo di svolgere l'esame finale presso la sede (fisica) individuata dal responsabile scientifico. Il tema delle modalità di svolgimento dell'esame è fondamentale in quanto, se il corso di aggiornamento può essere svolto in via telematica, per l'esame questa possibilità come detto non è prevista. Una possibile soluzione sarebbe quella di mantenere l'obbligo della frequenza del corso di aggiornamento entro il termine ordinario dell'08.10.2020, e permettere di svolgere l'esame anche successivamente a tale data, proprio in virtù dell'obbligo di questo adempimento in modalità fisica e non virtuale rispetto al corso di aggiornamento stesso. Vista la situazione eccezionale, si dovranno adottare misure altrettanto eccezionali per superare il problema.

6.3 Anche agli amministratori condominiali con partita Iva spetta il contributo di 600 euro previsto dal decreto Cura-Italia?

Risponde il Centro di Cultura Condominiale - Servizio Fiscale
Sì se iscritti alla Gestione Separata INPS. Il Decreto Cura Italia ha introdotto con l’articolo 27, un’indennità a favore dei liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata Inps di cui all'art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. Per svolgere l’attività di amministratore di condominio, per parte previdenziale, occorre effettuare l’iscrizione alla Gestione Separata Inps, non esistendo una cassa professionale dedicata. Pertanto, tutti gli amministratori, non appartenenti ad un ordine professionale, iscritti alla predetta sezione Inps possono effettuare la richiesta di contributo. LA DOMANDA La domanda può essere presentata a partire dal 1° aprile, in modalità telematica dal sito www.inps.it//nuovoportaleinps/default.aspx. L’accesso ai servizi online dell’Inps può avvenire attraverso una delle seguenti tipologie di credenziali:
  • PIN dispositivo rilasciato dall’Inps (per alcune attività semplici di consultazione o gestione è sufficiente un PIN ordinario);
  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta Nazionale dei Servizi (CNS) per le persone munite di apposito lettore smart-card.
Chi è in possesso di una qualsiasi delle elencate credenziali, potrà utilizzarle anche per l’inoltro delle domande indennizzo previste dal DL Cura Italia (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18). Inoltre, l’Inps sta predisponendo un duplice intervento rivolto a:
  • semplificare la modalità di compilazione e invio on line per alcune delle domande di prestazione per l’emergenza Coronavirus (ex D.L. n. 18/2020);
  • apprestare una nuova procedura di rilascio diretto del PIN dispositivo tramite riconoscimento a distanza.
LA MODALITÀ SEMPLIFICATA DI COMPILAZIONE E INVIO L’accesso ai servizi sul portale istituzionale è consentito in modalità semplificata con esclusivo riferimento alle seguenti domande di prestazione per emergenza Coronavirus di cui al D.L. n. 18/2020:
  • indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
  • indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO;
  • indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
  • indennità lavoratori del settore agricolo;
  • indennità lavoratori dello spettacolo;
  • bonus per i servizi di baby-sitting.
La modalità semplificata consente ai cittadini di compilare e inviare le specifiche domande di servizio, previo inserimento della sola prima parte del PIN, ricevuto via SMS o e-mail, dopo averlo richiesto tramite portale o Contact Center. La richiesta del PIN può essere effettuata attraverso i seguenti canali:
  • sito internet INPS, utilizzando il servizio “Richiesta PIN” (https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/richiestaPIN.do);
  • Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile).
Una volta ricevute (via SMS o e-mail) le prime otto cifre del PIN, il cittadino le può immediatamente utilizzare in fase di autenticazione per la compilazione e l’invio della domanda on line per le sole prestazioni sopra individuate. Qualora il cittadino non riceva, entro 12 ore dalla richiesta, la prima parte del PIN, è invitato a chiamare il Contact Center per la validazione della richiesta. Con riferimento alla sola prestazione “bonus per i servizi di baby-sitting”, nell’ipotesi che la domanda sia stata inoltrata con il PIN semplificato, il cittadino dovrà venire in possesso anche della seconda parte del PIN, al fine della necessaria registrazione sulla piattaforma Libretto di Famiglia e dell’appropriazione telematica del bonus (cfr. paragrafo n. 5, circolare n. 44 del 24 marzo 2020). NUOVA PROCEDURA PIN DISPOSITIVO L’Inps rilascerà una nuova procedura di emissione del PIN con il riconoscimento a distanza, gestita dal Contact Center, che consentirà ai cittadini di ottenere, in un unico processo da remoto, un nuovo PIN con funzioni dispositive senza attendere gli ulteriori 8 caratteri del PIN che ordinariamente venivano spediti tramite il servizio postale. Per eventuali chiarimenti sulle modalità di richiesta e gestione del proprio PIN, si invita a fare riferimento alla guida accessibile dalla home page del portale www.inps.it , seguendo il seguente percorso:
  1. link “Assistenza” (in alto a sinistra)
  2. link “Ottenere e gestire il PIN” (menù di sinistra)

6.4 Anche all’amministratore socio di società spetta il bonus di 600 euro?

Risponde il Centro di Cultura Condominiale - Servizio Fiscale
Sì. Come spiega il messaggio Inps n. 1288 del 20 marzo 2020, infatti, all’indennità possono accedere anche i partecipanti agli studi associati o società semplici (soci di snc o srl iscritti a gestione Ago) con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione separata dell’Inps. Anche in questa fattispecie, ai fini dell’accesso all’indennità tali lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.

6.5 Come ottenere il contributo di 600 euro se l’amministratore non è iscritto alla gestione separata dell’Inps ma a un’altra cassa previdenziale (vedi geometri, ingegneri, etc)?

Risponde Salvatore Sanna (dottore commercialista)
Il DL 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”) riconosce un’indennità pari a 600,00 euro, relativamente al mese di marzo 2020, ai seguenti soggetti:
  • liberi professionisti con partita IVA attiva al 23 febbraio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’art. 53 co. 1 del TUIR, iscritti alla Gestione separata INPS;
  • lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi al 23.2.2020, iscritti alla Gestione separata INPS.
Per beneficiare dell’indennità in parola, tali categorie di lavoratori non devono possedere un trattamento pensionistico diretto e non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Tra i soggetti beneficiari dell’indennità in argomento non sono previsti i professionisti iscritti alle Casse private di previdenza obbligatoria, tra cui vi sono i geometri, gli architetti, i commercialisti, gli avvocati ecc.. Alla luce di questa situazione, alcune Casse di Previdenza hanno attivato delle procedure per riconoscere autonomamente un’indennità, degli incentivi e dei trattamenti di integrazione dei redditi a beneficio dei propri iscritti. Quindi, i professionisti iscritti all’Albo devono monitorare il sito web e le comunicazioni della propria cassa previdenziale e verificare se possono accedere alle forme di sostegno al reddito che sono previste dalle medesime. Si osserva, inoltre, che tali soggetti hanno accesso al “Fondo per il reddito di ultima istanza”, istituito dall’art. 44 del DL 18/2020 proprio “come fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall’indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini”. Infatti, è stato approvato il decreto interministeriale del Ministero del Lavoro che riconosce a lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle Casse previdenziali private un’indennità di 600 euro per il mese di marzo 2020 collegata a questo fondo. Due, alternativamente, i requisiti:
  • un reddito massimo di 35 mila euro nell’anno di imposta 2018
  • un reddito ricompreso - nell’anno di imposta 2018 - nello scaglione tra 35 e 50 mila euro, e una riduzione dell’attività professionale di almeno il 33% nei primi 3 mesi dell’anno 2020 (mediante autocertificazione).
Aggiornamento del 10.4.2020
Secondo quanto previsto dall’art. 34 del DL 8.4.2020 n. 23 (decreto "liquidità"), per il riconoscimento dell’indennità di cui all’art. 44 del DL 18/2020, i professionisti, potenziali beneficiari, devono intendersi:
  • non titolari di trattamento pensionistico;
  • iscritti in via esclusiva agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.
Si considerano quindi esclusi dall’indennità erogata dalle Casse private quei lavoratori autonomi che, per effetto dello svolgimento di attività ulteriori rispetto a quella professionale (ad esempio, come lavoratore subordinato), risultino iscritti a diverse gestioni previdenziali.

6.6 Studio di amministratori con dipendenti: quali misure adottare (Smart working? Fruizione ferie e permessi retribuiti)?

Risponde: Francesco Saverio Del Buono (Valore Aggiunto Impresa)
Gli studi professionali dovranno adeguarsi alle disposizioni previste dagli ultimi provvedimenti (Decreti legge e DPCM) emanati dal Governo. In particolare, il DPCM dell'11.03.2020, ha previsto, all'art. 1 comma 7 una raccomandazione affinché:
  • sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  • siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.
Va chiarito che il DPCM del 22.03 ha previsto la prosecuzione delle attività professionali, ma solo quelle produttive, industriali e commerciali se non organizzate in modalità a distanza o lavoro agile. Va tenuto conto, inoltre, anche che il Decreto Legge 18/2020 ('Cura Italia') ha previsto la possibilità per i lavoratori dipendenti di fruire di un congedo speciale per 15 giorni se genitori di minori di età non superiore a 12 anni, o in alternativa di un voucher INPS di euro 600 per servizi di baby sitting. Certo, il susseguirsi di norme emanate sull'onda dell'emergenza non ha giovato alla complessiva armonicità di tutte le norme, che possono porsi in conflitto tra loro ed apparire contraddittorie.

6.7 Anche gli studi di amministrazione con un solo dipendente possono avvalersi della cassa integrazione in deroga?

Risponde il Centro di Cultura Condominiale - Servizio Fiscale
L’art. 19, DL 18/20 ha previsto per i datori di lavoro di tutto il territorio nazionale che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di presentare domanda di CIGO o di assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”. Si potrà fruire della CIGS per i lavoratori destinatari alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori stessi non è richiesto il requisito di anzianità di 90 giornate di lavoro effettivo. La possibilità di fruire della tale possibilità interessa i periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di 9 settimane e comunque entro il mese di agosto 2020. La possibilità di fruizione per gli amministratori sarà subordinata ai decreti approvati dalle Regioni, le quali, nei giorni scorsi, non hanno perso tempo e hanno siglato i relativi accordi quadro con le parti sociali.  Occorre precisare che a visionare i protocolli emerge un quadro eterogeneo, almeno sulla carta, con la conseguenza che il campo d'azione dell’ammortizzatore potrà essere più o meno ampio nei vari territori. Pertanto, occorrerà visionare i protocolli regionali per valutare l’accesso alla CIGS.
Tags
  • amministratore di condominio
  • condominio
  • Coronavirus
  • Covid-19
  • gestione condominio
  • scadenze fiscali
  • Condividi questo articolo
  • twitter
  • facebook
  • google+
  • email
  • rss
Incentivi alle rinnovabili: gli operatori del settore scrivono al Gse
ARERA: estendere al teleriscaldamento le tutele sui reclami degli utenti

Related Posts

  • Condominio
  • FAQ Coronavirus
  • Redazione
  • Apr 2, 2020
Videosorveglianza in condominio: differenze tra impianti privati e condominiali
  • Condominio
  • FAQ Coronavirus
  • Redazione
  • Apr 2, 2020
Aree destinate a parcheggio e assegnazione di posti auto negli spazi comuni
  • Condominio
  • FAQ Coronavirus
  • Redazione
  • Apr 2, 2020
Dichiarazione del redditi del condominio

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.

Quotidiano del Condominio

Quotidiano del condominio

  • Homepage
  • Chi siamo
  • Registrati
  • Abbonamento
  • Accedi
  • Contatti
Privacy Policy Cookie Policy
Dalla A alla Zeta Srl – Piazza Martiri della Libertà 3/5 – 10098 Rivoli (TO) | Per informazioni Tel. 333-6278929 – E-Mail: italiacasacondominio@libero.it | P. IVA 12640180019 - Cod. fiscale Registro Imprese 12640180019 - N. REA TO-1305154 - Capitale sociale € 2.000,00 i.v.
Intersezione realizzazione siti web Modena