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Conto termico 3.0, chi ha diritto agli incentivi al 100 per cento della spesa

  • Redazione
  • 26 maggio 2025

Anche nel 2025 il “Conto Termico” rappresenterà una valida alternativa all’Ecobonus per l’efficientamento energetico, il fotovoltaico e la climatizzazione ad alta efficienza, soprattutto a fronte della riduzione delle detrazioni per gli interventi che rientrano nei bonus edilizi.
Attualmente è ancora in vigore il “Conto Termico 2.0”. Lo scorso 10 maggio 2024 si è chiusa la consultazione pubblica con la quale sono state raccolte indicazioni degli operatori. Dal 13 dicembre il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha avviato il confronto con le Regioni per l’approvazione definitiva del decreto “Conto Termico 3.0”.
Da allora sono già circolati almeno un paio di schemi di Decreto Ministeriale. Quello definitivo è atteso a breve. La linea di fondo è comunque quella di rendere più agevole l’accesso agli incentivi e soprattutto di ampliare la lista dei lavori agevolabili anche per gli edifici privati, come case indipendenti e condomini. Oltre all’ampliamento della platea dei beneficiari, sarà incrementata la tipologia di interventi agevolabili e aumentate le spese ammissibili, che potranno arrivare anche al 100 per cento.

Cos’è il Conto Termico
Il Conto Termico, disciplinato dal D.M. 16/02/2016, è un meccanismo di incentivazione introdotto in Italia per favorire interventi di efficienza energetica, quali l’uso di fonti rinnovabili per il riscaldamento, la climatizzazione e la produzione di acqua calda sanitaria.
Il Conto Termico è un’agevolazione non soggetta a scadenza. Non prevede una detrazione fiscale ma un contributo a fondo perduto e può essere valutato per ogni progetto di efficientamento energetico di abitazioni, edifici adibiti ad attività produttive e strutture pubbliche.
è un incentivo statale erogato dal GSE (Gestore dei Servizi Elettrici) che agevola interventi di:
• incremento dell’efficienza energetica degli edifici esistenti (Interventi tipo 1 – Art. 4, comma 1);
• produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza (Interventi Tipo 2 – Art. 4, comma 2).
Gli incentivi per gli interventi di incremento dell’efficienza energetica (Interventi tipo 1) sono riservati alle pubbliche amministrazioni. Mentre quelli per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza (Interventi Tipo 2) sono estesi a privati ed imprese.

Il Conto Termico 2.0
Questo sistema di agevolazioni, gestito dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), è dunque rivolto sia alle Pubbliche Amministrazioni, sia ai soggetti privati. Consente di ottenere contributi economici per interventi volti a migliorare le prestazioni energetiche degli edifici.
Rispetto alla sua versione iniziale, il Conto Termico 2.0 ha introdotto procedure più snelle e incentivi più generosi, coprendo fino al 65 per cento delle spese sostenute per l’efficientamento energetico.
Tra gli interventi finanziabili rientrano:
• la sostituzione di impianti di riscaldamento obsoleti con sistemi più efficienti (pompe di calore, caldaie a biomassa, solare termico);
• l’installazione di schermature solari e l’adozione di sistemi di building automation.
L’accesso agli incentivi avviene tramite una piattaforma online del GSE, con tempi di erogazione ridotti, spesso compresi tra pochi mesi e due anni, a seconda dell’importo spettante.
I soggetti che possono accedere al meccanismo del Conto Termico 2.0 sono:
• le Pubbliche Amministrazioni che includono anche gli ex Istituti Autonomi Case Popolari, le Cooperative di abitanti iscritte all’Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi costituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, nonché le Società a patrimonio interamente pubblico e le Società cooperative sociali iscritte nei rispettivi albi regionali;
• i privati, ovvero persone fisiche, condomini e imprese (soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario).
Il Conto Termico prevede incentivi che vanno dal 40 al 65 per cento della spesa sostenuta, a seconda dei soggetti richiedenti e di alcune variabili:
• fino al 65 per cento per la demolizione e ricostruzione di edifici a energia quasi zero;
• fino al 40 per cento per: interventi di isolamento di pareti e coperture; sostituzione di chiusure finestrate con altre più efficienti; installazione di schermature solari; sostituzione dei corpi illuminanti; installazione di tecnologie di building automation; sostituzione di caldaie tradizionali con caldaie a condensazione;
• fino al 50 per cento per gli interventi di isolamento termico nelle zone climatiche E/F;
• fino al 55 per cento nel caso di isolamento termico e sostituzione delle chiusure finestrate, se abbinati ad altro impianto (caldaia a condensazione, pompe di calore, solare termico);
• fino al 65 per cento per la sostituzione di impianti tradizionali con impianti a pompe di calore, caldaie e apparecchi a biomassa, sistemi ibridi a pompe di calore e impianti solari termici.
Il Conto Termico è cumulabile con altri incentivi di natura non statale e nell’ambito degli interventi precedentemente indicati.
Finanzia inoltre il 100 per cento delle spese per la Diagnosi Energetica e per l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) per le Pubbliche Amministrazioni e il 50 per cento per i soggetti privati e le cooperative di abitanti e quelle sociali.

Interventi agevolati per i privati
Il Conto Termico incentiva interventi per l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili di edifici o singole unità immobiliari accatastate e dotate di un impianto di riscaldamento.
Si tratta di interventi (art. 4, comma 2) di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza in edifici esistenti parti di essi o unità immobiliari esistenti:
• Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti pompe di calore elettriche o a gas, anche geotermiche (con potenza termica utile nominale fino a 2000 kW);
• Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con generatori di calore alimentati da biomassa (stufe, termo-camini o caldaie con potenza termica nominale fino a 2000 kWt);
• Installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling (con superficie solare lorda fino a 2500 m2);
• Sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore;
• Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore.
Per il Conto Termico 2.0 privati, i costi massimi ammissibili sono determinati sulla base della producibilità stimata dell’intervento; il contributo massimo è del 65 per cento in funzione delle caratteristiche dell’impianto.
Per le caldaie, le pompe di calore, i collettori solari, etc., inclusi nel Catalogo degli apparecchi domestici reso pubblico e aggiornato periodicamente dal GSE, la procedura di accesso è semplificata, poiché la conformità dei requisiti tecnici al dettato normativo è stata preventivamente verificata dal GSE.

Contatore Conto termico
Il Contatore del Conto Termico è lo strumento che consente di monitorare i dati relativi agli incentivi riconosciuti tramite il Conto Termico 2.0.
Per l’anno 2024, sulla base delle informazioni disponibili al 1° agosto, il contatore stima un impegno di spesa complessivo pari a 438 milioni di euro, di cui 180 milioni per interventi di privati e 258 milioni per interventi della Pubblica Amministrazione.
Gli importi impegnati rientrano nei limiti di spesa annui previsti dalla normativa, pari a 500 milioni di euro per i privati e 400 milioni di euro per la Pubblica Amministrazione.

Il Conto Termico 3.0
Con il Conto Termico 3.0, il cui debutto è atteso a breve, sono previste diverse novità rispetto al Conto Termico 2.0, attualmente in vigore.
Fondamentalmente, sono previsti l’ampliamento della platea dei beneficiari e l’estensione dell’incentivo a nuove tipologie di interventi.
In primo luogo, con il Conto Termico 3.0 è prevista l’equiparazione degli enti del terzo settore alle amministrazioni pubbliche.
Saranno inoltre agevolate nuove tipologie di interventi, come gli impianti solari fotovoltaici con relativi sistemi di accumulo e le colonnine di ricarica per veicoli elettrici, se installati congiuntamente alla sostituzione dell’impianto termico con impianto a pompe di calore elettriche.
Con il conto termico 3.0 saranno ammessi agli incentivi per interventi di efficienza energetica anche gli edifici non residenziali privati.
Saranno poi aggiornati i massimali di spesa specifici e assoluti per adeguarli ai prezzi di mercato.
Altra novità sarà l’aumento del contributo al 100 per cento delle spese ammissibili per gli interventi realizzati:
• su edifici ad uso pubblico di proprietà di piccoli Comuni con popolazione fino 15mila abitanti;
• sugli edifici pubblici adibiti a uso scolastico;
• su edifici di strutture ospedaliere e di altre strutture sanitarie, incluse quelle residenziali, di assistenza, di cura o di ricovero del sistema sanitario nazionale come previsto dal D.L. n. 104/2020.
Le risorse complessivamente messe a disposizione per il Conto Termico 3.0 saranno pari a 900 milioni di euro annui, di cui 500 milioni di euro riservati ai soggetti privati e 400 milioni di euro destinati alle amministrazioni pubbliche. Ulteriori 20 milioni di euro saranno a disposizione per coprire le esigenze di contributo anticipato che le amministrazioni pubbliche potranno richiedere per le spese relative alla redazione della diagnosi energetica preliminare.
Tra i soggetti che potranno sfruttare i vantaggi del conto termico 3.0 rientrano:
• le amministrazioni pubbliche;
• i soggetti privati;
• gli enti del terzo settore;
• le configurazioni di autoconsumo collettivo e le comunità energetiche rinnovabili.
I soggetti privati potranno realizzare, in ambito civile residenziale, solo interventi Conto Termico 3.0 di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza.
Sono considerati “interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, dotati di impianto di climatizzazione”:
• sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
• sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore. Unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
• sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, compresi i sistemi ibridi a pompa di calore, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW.

Le tempistiche
Una volta definito, il decreto dovrà essere approvato definitivamente dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni. Dopodiché sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore nei successivi novanta giorni.
Entro sessanta giorni, poi, il Ministero dell’Ambiente, su proposta del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), responsabile dell’erogazione degli incentivi, dovrà adottare le regole attuative.
Solo a questo punto, si aprirà il portale per la presentazione delle domande e il Conto termico 3.0 diventerà realtà.

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