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Danni alle parti comuni: l’amministratore può visionare le Immagini delle telecamere

  • Redazione
  • 8 gennaio 2026
privacy convegno

In un’epoca in cui la sicurezza condominiale passa sempre più spesso attraverso l’occhio elettronico delle telecamere, una domanda ricorrente si fa spazio tra gli amministratori e i condomini: è lecito visionare le immagini registrate per individuare l’autore di un danno alle parti comuni? La risposta, oggi, è più chiara grazie a una serie di interventi normativi, giurisprudenziali e alle linee guida del Garante per la protezione dei dati personali.

Il Contesto Normativo: Delibera Assembleare e GDPR
L’installazione di impianti di videosorveglianza nelle aree comuni di un condominio è regolata dall’art. 1122-ter del Codice civile, introdotto dalla legge n. 220/2012. La norma stabilisce che tali impianti possono essere installati solo previa delibera assembleare, adottata con la doppia maggioranza prevista dall’art. 1136, comma 2 del Codice civile — vale a dire la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore millesimale dell’edificio.
Una volta installato l’impianto, il titolare del trattamento dei dati è il condominio stesso, rappresentato legalmente dall’amministratore pro tempore. Questo significa che l’amministratore ha la responsabilità di gestire le immagini, definire le finalità del trattamento, stabilire la durata di conservazione dei dati e individuare i soggetti autorizzati all’accesso.

Accesso alle Immagini: quando è consentito
Secondo il Garante della Privacy, l’accesso alle immagini è lecito solo se avviene nel rispetto dei principi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in particolare:
– Finalità specifica e legittima: come l’accertamento di un danno alle parti comuni.
– Minimizzazione dei dati: le immagini devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo.
– Trasparenza: gli interessati devono essere informati della presenza delle telecamere tramite apposita segnaletica.
In caso di danni, l’amministratore può visionare le immagini per individuare il responsabile, purché ciò sia previsto dalla delibera assembleare e dalle finalità dichiarate nel registro dei trattamenti. L’accesso deve avvenire in modo tracciabile e, se necessario, può essere condiviso con le autorità competenti.

Giurisprudenza e prassi: il ruolo dell’amministratore
La giurisprudenza ha più volte confermato la liceità dell’accesso alle immagini da parte dell’amministratore, purché nel rispetto delle regole. In particolare, è stato chiarito che:
– L’amministratore può visionare le registrazioni per tutelare il patrimonio condominiale.
– Non è ammessa la visione indiscriminata da parte dei singoli condomini.
– Le immagini non possono essere utilizzate per finalità diverse da quelle deliberate (es. controllo comportamentale).

Privacy e sicurezza: un equilibrio necessario
Il documento di indirizzo pubblicato dal Garante nel 2025 ribadisce la necessità di un bilanciamento tra sicurezza e tutela dei diritti fondamentali. La videosorveglianza condominiale non può trasformarsi in uno strumento di controllo generalizzato, ma deve essere gestita con rigore, trasparenza e responsabilità.

Tags
  • amministratore di condominio
  • privacy
  • telecamere
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