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“DL di Agosto”: nuove maggioranze ridotte per le delibere dei lavori in condominio

  • Quotidiano Del Condominio
  • 17 agosto 2020

[A cura di: Andrea Tolomelli – presidente nazionale AbiConf – www.abiconf.it] Il decreto legge n° 104 del 14 agosto 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 agosto 2020, all’articolo 63 derubricato “semplificazione procedimenti assemblee condominiali” ha previsto che:

“le delibere dell’assemblea del Condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di cui all’art. 119 del DL 19 maggio 2020 (incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici) sono valide se approvate con numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e un terzo del valore dell’edificio”.

Pur senza uno specifico richiamo all’articolo 1136 del codice civile, che regola le maggioranze assembleari, viene ricalcato il testo della maggioranza deliberativa di cui a fine 3° comma del predetto articolo.

Orbene, posto che, in seconda convocazione la maggioranza costitutiva dell’assemblea dei condomini è abbassata dallo stesso terzo comma dell’articolo 1136 c.c. ad un terzo dei partecipanti al condominio che rappresenti un terzo del valore dell’edifico, effettivamente – nel caso di scarsa partecipazione all’assemblea – un ridotto numero di condòmini potrebbe, così, deliberare importanti lavori di notevole entità o innovativi, legittimamente vincolando a rilevanti investimenti tutta la collettività condominiale.

Pur comprendendo le ragioni che hanno indotto una simile previsione, molto probabilmente nell’intento di superare possibili situazioni di stallo dovute alla mancata partecipazione alle assemblee di condominio di enti, società o gruppi di condomini che detengono determinanti quote millesimali, non si può non rilevare che è stata così determinata un’indubbia discordanza con la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio – di cui al secondo comma dell’articolo 1136 c.c.- richiesta per le opere di notevole entità o per le opere innovative finalizzate alla sicurezza, salubrità dell’edificio e contenimento energetico (di cui al 2° comma dell’articolo 1120 c.c.).

È stata, dunque, così introdotta una specifica maggioranza riferita ad opere di cui ad una eccezionale misura fiscale (ed in ciò è determinante il richiamo all’articolo 119 del decreto Rilancio) ma che sono nel contempo le medesime opere agevolabili con altri incentivi fiscali, in quest’ultimi casi deliberabili con la più elevata maggioranza di cui al 2° comma dell’articolo 1136 c.c..

Ricordiamo che il presente decreto, pur immediatamente efficace dal giorno successivo alla pubblicazione, dovrà essere convertito in legge nei prossimi sessanta giorni.

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