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Esenzione dal canone tv: meglio anticipare la dichiarazione

  • Quotidiano Del Condominio
  • 21 dicembre 2017

[A cura di: Agenzia delle Entrate] Per l’esenzione dal pagamento del canone tv c’è tempo fino al 31 gennaio, ma è comunque meglio affrettare i tempi. I cittadini che non sono in possesso di un apparecchio televisivo possono comunicarlo all’Agenzia delle Entrate utilizzando il modello di dichiarazione sostitutiva di non detenzione, disponibile on line. Tuttavia, dal momento che la prima rata del canone tv per l’anno 2018 scatta già a partire dal prossimo mese di gennaio, per evitare il primo addebito – e quindi di dover poi richiedere il rimborso – è preferibile presentare la dichiarazione sostitutiva in via telematica entro la fine di dicembre.

Dichiarazione di non detenzione

La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto, dal 2016, la presunzione di detenzione dell’apparecchio tv nel caso in cui esista un’utenza elettrica nel luogo in cui una persona ha la propria residenza anagrafica e ha previsto che, per i titolari di una utenza elettrica di tipo residenziale, il pagamento del canone tv per uso privato avvenga mediante addebito sulla bolletta elettrica, in 10 rate mensili, da gennaio a ottobre di ogni anno.

Per superare questa presunzione ed evitare quindi l’addebito in fattura, i cittadini che non possiedono l’apparecchio televisivo devono presentare una dichiarazione sostitutiva all’Agenzia delle Entrate, con cui dichiarano che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di un’utenza elettrica è detenuto un apparecchio tv (da parte del dichiarante stesso o di altro componente della famiglia anagrafica). Il modello può essere utilizzato anche da un erede per dichiarare che nell’abitazione in cui l’utenza elettrica è ancora temporaneamente intestata a un soggetto deceduto, non è presente alcun apparecchio tv.

Come presentare la domanda

Il modello di dichiarazione sostitutiva è disponibile sui siti internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) e della Rai (www.canone.rai.it). I contribuenti possono inviarlo direttamente, tramite un’applicazione web disponibile sul sito internet delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall’Agenzia. In alternativa, possono avvalersi degli intermediari abilitati (Caf e professionisti) per la presentazione telematica della dichiarazione sostitutiva. Nei casi in cui non sia possibile l’invio telematico, è prevista la presentazione del modello, insieme a un valido documento di riconoscimento, tramite servizio postale, in plico raccomandato senza busta all’indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino. La dichiarazione sostitutiva può essere presentata anche tramite posta elettronica certificata, firmata digitalmente, all’indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it. La dichiarazione di non detenzione ha validità annuale: va presentata ogni anno se ne ricorrono i presupposti.

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  • Agenzia delle Entrate
  • canone TV
  • esenzioni
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