• Home
  • Chi siamo
  • Collegamenti
  • Abbonamento
  • Registrati
  • Accedi
  • Contatti
Quotidiano del Condominio
.
  • Attualità
  • FAQ Coronavirus
  • Giurisprudenza in condominio
    • Dottrina condominiale
    • Leggi e sentenze
  • Condominio
  • Fiscalità condominiale
  • Mercato Immobiliare
  • Quesiti
    • Quesiti fiscali
    • Quesiti legali
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
Cerca
  • Attualità

Il Decreto Rilancio è diventato legge. Ecco come funziona il Superbonus per i lavori condominiali (e non solo)

  • Quotidiano Del Condominio
  • 17 luglio 2020

Almeno formalmente, ci siamo.

Con 159 voti favorevoli, 121 contrari e nessuna astensione, il Senato, nella seduta di ieri, giovedì 16 luglio, ha rinnovato la fiducia al Governo approvando in via definitiva il ddl n. 1874, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 34 (il cosiddetto Decreto Rilancio) nel testo già licenziato dalla Camera, mancando i tempi tecnici per nuovi emendamenti che avrebbero richiesto un secondo passaggio del provvedimento a Montecitorio, e implicato dunque lo sforamento della scadenza ultima del 18 luglio.

Tra le misure più attese dal mondo del condominio e dal suo indotto, spicca ovviamente il Superbonus 110%, anch’esso confermato, dunque, nella versione già emendata ed approvata dalla Camera lo scorso 9 luglio.

Gli ultimi nodi da sciogliere

Ora l’attenzione è puntata sui decreti attuativi e sul provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, che andrà adottato entro trenta giorni, e che dovrà definire le modalità per esercitare le opzioni della cessione del credito e dello sconto in fattura.

Superati questi ultimi due passaggi tecnico-burocratici, resta poi da sciogliere – e non è poco – il nodo decisivo: quello inerente lo svolgimento delle assemblee condominiali, perdurando la non convocazione delle quali (posizione adottata dalla maggior parte delle associazione degli amministratori in attesa di una normazione della materia sullo sfondo dell’emergenza sanitaria), a prescindere dal Superbonus, nessun intervento di riqualificazione (perlomeno in condominio) potrà essere approvato, appaltato e realizzato.

Superbonus 110%: gli interventi “trainanti”

Come ormai noto, il cosiddetto superbonus al 110% per i lavori di riqualificazione energetica e messa in sicurezza degli immobili consta di 4 interventi “trainanti” sui quali, al rispetto di determinati requisiti, spetta direttamente la detrazione del 110% (da a ripartire in cinque quote annuali di pari importo).

Tali interventi sono:

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:
    • euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
    • euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
      a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari (nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:
    • euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
    • euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
  • interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici, ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari (o, esclusivamente per le aree non metanizzate, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente). La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:
    • euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
  • interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico (di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90), l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. In caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipulazione di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione spetta nella misura del 90 per cento. La detrazione è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi antisismici.

Superbonus 110%: Gli interventi “trainati”

Secondo il decreto appena convertito in legge, la detrazione del 110% spetta anche per tutta una serie di altri lavori, a patto che siano eseguiti congiuntamente agli interventi trainanti. Tali lavori sono i seguenti:

  • installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica. La detrazione spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi “trainanti”;
  • installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, alle stesse condizioni e nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo;
  • installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. La è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti ad eccezione di quelli per la riduzione del rischio sismico;
  • tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti in materia di efficientamento energetico (vedi sopra).

Attenzione: qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, o gli interventi trainanti in materia di efficientamento energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi di efficienza energetica, anche se non eseguiti congiuntamente a uno di quelli trainanti.

Superbonus: i requisiti

Per accedere alla detrazione, gli interventi di efficientamento energetico (commi 1 e 2 dell’articolo di legge inerenti il superbonus) devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui alla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Nel rispetto dei requisiti minimi, sono ammessi all’agevolazione anche gli interventi di demolizione e ricostruzione.

I beneficiari del Superbonus

Le detrazioni del cosiddetto Superbonus 110% si applicano agli interventi effettuati dai condomini.

Per quanto concerne le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ne possono beneficiare anche le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni e gli Istituti autonomi case popolari (IACP).

Le norme si applicano inoltre agli interventi realizzati dagli enti del Terzo settore (organizzazioni non lucrative di utilità, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali) nonché alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche per i lavori finalizzati ai soli immobili, o a parte di immobili, adibiti a spogliatoi (lettera e).

Importante: le agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici (commi da 1 a 3) si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.

Attenzione: il superbonus non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

La cessione del credito e lo sconto in fattura

In alternativa alla fruizione diretta delle detrazioni fiscali spettanti, i soggetti beneficiari possono optare, alternativamente, per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

Tali due opportunità sono riservate a chi, negli anni 2020 e 2021, sostiene spese per i seguenti interventi:

  • recupero del patrimonio edilizio
  • efficienza energetica
  • adozione di misure antisismiche
  • restauro delle facciate degli edifici esistenti, ivi compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura
  • installazione di impianti fotovoltaici
  • installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

La cessione di un credito d’imposta di pari ammontare rispetto alla detrazione spettante prevede per il cessionario la successiva facoltà di cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Quanto invece allo sconto in fattura, consiste in un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

È importante sottolineare che l’opzione può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ma per gli interventi afferenti al cosiddetto Superbonus gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.

Ancora una precisazione importante relativa ai crediti d’imposta ceduti, i quali sono utilizzati in compensazione sulla base delle rate residue di detrazione non fruite, e con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.

La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non è previsto, tuttavia, il divieto di compensare i crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro.

Tags
  • cessione del credito
  • decreto Rilancio
  • efficienza energetica
  • lavori in condominio
  • sconto in fattura
  • sicurezza antisismica
  • Superbonus
  • Condividi questo articolo
  • twitter
  • facebook
  • google+
  • email
  • rss
Maggioranze, parti comuni, assemblea: così decide la Corte di Cassazione
Efficienza energetica e sostenibilità: Le casse di avvocati, ingegneri, architetti e commercialisti investono nella rigenerazione urbana

Related Posts

  • Attualità
  • Redazione
  • Lug 17, 2020
Superbonus e variazione della rendita catastale
  • Attualità
  • Redazione
  • Lug 17, 2020
Real estate & tech, modernizzazione degli ascensori: un settore in espansione verso i 39 milioni di dollari entro il 2032
  • Attualità
  • Redazione
  • Lug 17, 2020
Truffe Superbonus: la finta cessione del credito è punibile anche quando non c’è la compensazione

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.

Servizio riservato
agli abbonati alla rivista
“Italia Casa e Condominio”

Clicca qui per accedere all’ultima edizione

Ultimi articoli
  • Acquisti immobiliari di nuda proprietà 13 giugno 2025
  • Videosorveglianza in condominio: differenze tra impianti privati e condominiali 13 giugno 2025
  • Standby degli elettrodomestici: in vigore le nuove norme UE per il risparmio energetico 13 giugno 2025
Quotidiano del Condominio

Quotidiano del condominio

  • Homepage
  • Chi siamo
  • Registrati
  • Abbonamento
  • Accedi
  • Contatti
Privacy Policy Cookie Policy
Dalla A alla Zeta Srl – Piazza Martiri della Libertà 3/5 – 10098 Rivoli (TO) | Per informazioni Tel. 333-6278929 – E-Mail: italiacasacondominio@libero.it | P. IVA 12640180019 - Cod. fiscale Registro Imprese 12640180019 - N. REA TO-1305154 - Capitale sociale € 2.000,00 i.v.
Intersezione realizzazione siti web Modena