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IMU e pertinenze dell’abitazione principale: la compilazione del modello 730

  • Redazione
  • 14 marzo 2025

La dichiarazione dei redditi è un adempimento fondamentale per tutti i contribuenti e proprio per questo motivo è fondamentale capire come compilare il modello 730 in modo corretto. A tal proposito, un contribuente si è rivolto all’Agenzia delle Entrate, attraverso la Posta di FiscoOggi, spiegando di essere proprietario di due box auto rogitati come pertinenze della propria abitazione principale. A tal proposito, anche ai fini del pagamento dell’IMU, il contribuente ha chiesto al Fisco come devono essere indicate le suddette pertinenze nel modello 730.

In risposta l’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto ricordato che sono considerate pertinenze dell’abitazione le unità immobiliari classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo (box, cantine etc.). Le pertinenze sono destinate in modo durevole al servizio dell’abitazione stessa, anche se si trovano in un altro fabbricato, così come stabilito dall’art. 10, comma 3 bis del TUIR. Le pertinenze più diffuse sono cantine, soffitti e magazzini (categoria C/2), box auto e rimesse (categoria C/6) e infine le tettoie (categoria C/7).

Per quanto concerne il chiarimento richiesto dal contribuente in merito a come devono essere indicate le pertinenze, ovvero i due box auto, nel modello 730, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per i 2 box auto andrà specificato nel quadro B del modello 730, nella colonna “2 – Utilizzo” il codice “5 – Pertinenza dell’abitazione principale” per entrambi i box.

Per quanto concerne la questione IMU, che appunto è strettamente collegata, la normativa prevede che la tassa non è dovuta per l’abitazione principale e le sue pertinenze, entro il limite di una pertinenza per ciascuna categoria catastale (C/2, C/6, C/7).

Di conseguenza, se si possiedono due pertinenze appartenenti ad una sola categoria catastale, come nel quesito posto dal contribuente, solo una delle due sarà esente dall’IMU, mentre l’altra sarà soggetta all’imposta.
Proprio per questo motivo, quindi, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in fase di compilazione del modello 730, nella colonna “12 – Casi particolari”, andrà indicato il codice “2”.

A cura di Deborah Maria Foti – Ufficio Stampa ANAPI

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