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L’Amministratore di condominio può essere revocato giudizialmente se è in prorogatio?

  • Redazione
  • 25 novembre 2024

La prorogatio è un concetto giuridico che si riferisce alla continuazione temporanea del mandato di un amministratore, definendo una situazione provvisoria in attesa di una risoluzione definitiva.

Anche dopo la scadenza formale della carica, stabilita dall’articolo 1129 del Codice Civile, oppure a seguito di dimissioni, l’amministratore mantiene i suoi poteri e può continuare a esercitarli fino alla nomina di un successore.

La problematica legata alla revocabilità di un amministratore in prorogatio ha generato un ampio dibattito tra esperti del settore. Un’opinione predominante sostiene che con la cessazione dell’incarico di amministratore al termine del mandato, questo si estingua di diritto, escludendo quindi ogni forma di revoca giudiziale per un soggetto non più in carica.

In tale eventualità, la competenza per la nomina di un nuovo amministratore ricadrebbe sull’assemblea condominiale. Tuttavia, vi sono anche posizioni contrarie.

Alcuni esperti evidenziano che l’impossibilità di revocare un amministratore in prorogatio potrebbe compromettere il controllo sulla sua operatività, a svantaggio delle minoranze presenti in assemblea o dei condomini dissenzienti.

La protezione di questi ultimi è ritenuta cruciale nel contesto normativo riguardante le funzioni assembleari.

Inoltre, alcuni sostengono che un amministratore in prorogatio possa essere revocato giudizialmente nel caso emergano gravi irregolarità, sottolineando la necessità di tutelare gli interessi condominiali.

L’articolo 1929 del Codice Civile, infatti, stabilisce che la nomina di un medesimo amministratore è vietata unicamente in seguito a revoca giudiziale, evidenziando l’importanza di una vigilanza costante sull’operato di chi riveste tale incarico.

Per quanto concerne la revoca giudiziale dell’amministratore di condominio, è importante notare che il divieto di nuova nomina è fissato a un anno.

Questa disposizione è specificata nel 13º comma dell’articolo 1129 del Codice Civile, il quale stabilisce che il divieto è applicabile esclusivamente all’immediato mandato successivo.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 23.743 del 28 ottobre 2020, ha confermato questo orientamento, evidenziando l’importanza di limitare la possibilità di una nuova nomina nel breve intervallo di tempo indicato, per assicurare una gestione adeguata dell’amministrazione condominiale e tutelare gli interessi dei condomini.

In conclusione, sia la prorogatio che la questione della revoca giudiziale dell’amministratore di condominio sollevano interrogativi rilevanti che meritano un’analisi attenta. La protezione degli interessi condominiali e la necessità di garantire una gestione trasparente ed efficiente rimangono al centro del dibattito giuridico e pratico, con l’obiettivo di migliorare le dinamiche di governance all’interno delle comunità condominiali.

A cura di Sabrina Schemani, Presidente di Gestire

Tags
  • amministratore di condominio
  • prorogatio
  • revoca giudiziale
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