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Polizza infortuni domestici: vale anche nelle parti comuni condominiali

  • Quotidiano Del Condominio
  • 26 gennaio 2018

[A cura di: Inail] Scade a giorni, il prossimo 31 gennaio, il termine per effettuare (senza more) il versamento del premio annuale di 12,91 euro relativo alla polizza infortuni domestici. Devono mettersi in regola tutte le persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni che svolgono abitualmente un’attività rivolta alla cura della casa.

Chi deve assicurarsi

La legge 493/1999 stabilisce che è obbligato ad assicurarsi contro gli infortuni in ambito domestico colui che:

  • ha un’età compresa tra i 18 e i 65 anni compiuti;
  • svolge il lavoro per la cura dei componenti della famiglia e della casa;
  • non è legato da vincoli di subordinazione;
  • presta lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo.

L’ambito domestico coincide con l’abitazione e le relative pertinenze (soffitte, cantine, giardini, balconi) dove risiede il nucleo familiare dell’assicurato. Se l’immobile fa parte di un condominio, si considerano come ambito domestico anche le parti comuni (androne, scale terrazzi, ecc.). Rientrano anche tra i luoghi tutelati le residenze temporanee scelte per le vacanze, a condizione che si trovino nel territorio italiano. Non è tutelato, invece, l’infortunio in itinere.

Matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, vincoli affettivi e coabitazione sono i criteri che definiscono, ai sensi della legge 493/1999, il nucleo familiare rispetto ad altre esperienze di vita insieme.

In base ai requisiti assicurativi indicati, si devono assicurare:

  • gli studenti anche se studiano e dimorano in una località diversa dalla città di residenza e che si occupano dell’ambiente in cui abitano;
  • tutti coloro che, avendo già compiuto i 18 anni, lavorano esclusivamente in casa per la cura dei componenti della famiglia (ad esempio ragazzi e ragazze in attesa di prima occupazione);
  • i titolari di pensione che non hanno superato i 65 anni;
  • i lavoratori in mobilità;
  • i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione;
  • i lavoratori in cassa integrazione guadagni;
  • i soggetti che svolgono un’attività lavorativa che non copre l’intero anno (lavoratori stagionali, lavoratori temporanei, lavoratori a tempo determinato); l’ assicurazione, in questo caso, deve ricoprire solo i periodi in cui non è svolta attività lavorativa. Tuttavia, il premio assicurativo non è frazionabile e la quota va versata per intero, anche se la copertura assicurativa è valida solo nei periodi in cui non è svolta altra attività lavorativa.

Nell’ambito di uno stesso nucleo familiare possono assicurarsi più persone (ad esempio: madre e figlia).

Le esclusioni

È invece escluso dall’obbligo assicurativo:

  • colui che ha meno di 18 anni o più di 65 anni;
  • il lavoratore socialmente utile (Lsu);
  • il titolare di una borsa lavoro;
  • l’iscritto a un corso di formazione e/o a un tirocinio;
  • il lavoratore part time;
  • il religioso.

È esonerato dal pagamento del premio assicurativo contro gli infortuni in ambito domestico anche colui che ha un reddito al di sotto di una determinata soglia. In tal caso, il premio è a carico dello Stato. In particolare, è escluso dal pagamento chi contemporaneamente:

  • ha un reddito personale complessivo lordo fino a 4.648,11 euro annui;
  • fa parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non supera i 9.296,22 euro annui.

La sanzione

Chi possiede i requisiti di legge ma non paga l’assicurazione, è soggetto ad una sanzione da parte dell’Inail, graduata in relazione al periodo di trasgressione e per un importo non superiore, comunque, all’equivalente del premio (12,91 euro).

Sono a disposizione degli assicurati Contact center, Inail sms e associazioni di categoria che forniscono tutte le informazioni necessarie a risolvere dubbi su aspetti normativi e procedurali.

Tags
  • assicurazione
  • casalinga
  • condominio
  • Inail
  • lavori domestici
  • polizza infortuni
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