• Home
  • Chi siamo
  • Collegamenti
  • Abbonamento
  • Registrati
  • Accedi
  • Contatti
Quotidiano del Condominio
.
  • Attualità
  • FAQ Coronavirus
  • Giurisprudenza in condominio
    • Dottrina condominiale
    • Leggi e sentenze
  • Condominio
  • Fiscalità condominiale
  • Mercato Immobiliare
  • Quesiti
    • Quesiti fiscali
    • Quesiti legali
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
Cerca
  • Attualità
  • Condominio
  • Risparmio energetico

Ripartizione del tetto condominiale per il fotovoltaico: i diritti del singolo condòmino

  • Redazione
  • 8 settembre 2025

L’installazione di impianti fotovoltaici sui tetti condominiali è diventata un tema sempre più centrale, grazie alla crescente diffusione delle energie rinnovabili e al desiderio di ridurre i costi delle bollette. Tuttavia, la superficie disponibile è limitata e, affinché tutti i condomini possano esercitare lo stesso diritto, è necessaria una regolamentazione. Chi decide quanto spazio può occupare ciascun condomino? Serve l’autorizzazione dell’assemblea?

Chi può installare un impianto fotovoltaico sul tetto condominiale
Ogni condòmino ha il diritto di installare, a proprie spese, un impianto fotovoltaico destinato alla produzione di energia. Questo principio è sancito dall’articolo 1122-bis del Codice Civile, che autorizza l’installazione su parti private (come balconi e terrazzi) e su spazi comuni (tetti, lastrici solari e altre superfici idonee).
Naturalmente, ci sono alcuni vincoli da rispettare:
– 1. Non compromettere la stabilità dell’edificio e il suo decoro architettonico.
– 2. Non limitare il diritto degli altri condomini di utilizzare la stessa area per scopi simili.

Serve l’autorizzazione dell’assemblea per installare il fotovoltaico?
Dipende dalla natura dell’intervento. Se l’impianto non modifica le parti comuni e non incide sulla stabilità del tetto, il condomino può procedere autonomamente, avvisando l’amministratore per una questione di trasparenza.
Nel caso in cui siano necessarie opere di modifica sulle strutture comuni — ad esempio interventi sulla stabilità del lastrico solare — l’amministratore deve essere informato e convocare un’assemblea per approvare il progetto. La votazione avviene con il consenso della maggioranza degli intervenuti, purché rappresentino almeno 2/3 del valore dell’edificio .
L’assemblea ha il potere di approvare o negare l’intervento, ma può anche proporre soluzioni alternative per garantire sicurezza e tutela dell’estetica dell’immobile. In ogni caso, non può vietare l’installazione di un impianto fotovoltaico senza validi motivi, come stabilito dalla sentenza del Tribunale di Milano n. 11707 del 7 ottobre 2014 .

Quanto spazio può occupare il singolo condòmino
La ripartizione degli spazi sul tetto è uno dei punti più delicati della questione. Il Codice Civile (art. 1102) stabilisce il diritto di ogni condòmino di usare le aree comuni, purché non ne alteri la destinazione e non limiti l’utilizzo da parte degli altri.
Di conseguenza, l’installazione di un impianto fotovoltaico non può sottrarre agli altri condòmini la possibilità di fare lo stesso. Non esistono criteri matematici rigidi per definire le porzioni assegnabili, ma il principio generale è che ogni condàmino può utilizzare una quota proporzionale ai propri millesimi di proprietà.
Se un impianto occupa uno spazio significativamente superiore a quello spettante, gli altri condòmini possono chiedere la rimozione della parte eccedente e, se necessario, il risarcimento del danno.

Il ruolo dell’assemblea nella ripartizione degli spazi
In assenza di criteri matematici definiti, è l’assemblea condominiale a garantire un’equa distribuzione dello spazio disponibile. Su richiesta degli interessati, può procedere alla divisione del lastrico solare e delle altre superfici comuni, evitando abusi e assicurando a tutti i condomini pari possibilità di utilizzo.
Secondo la giurisprudenza (Trib. Milano, 21 giugno 2018, n. 6987), l’assemblea non può negare l’autorizzazione all’installazione di impianti su parti comuni, salvo il diritto di proporre modalità alternative per garantire stabilità, sicurezza e rispetto del decoro architettonico.

Conclusione
Ogni condòmino ha il diritto di installare un impianto fotovoltaico sul tetto condominiale, ma deve rispettare limiti precisi per garantire la tutela dell’edificio e il pari utilizzo delle superfici comuni. Se l’intervento non comporta modifiche strutturali, può essere realizzato senza autorizzazione. In caso contrario, è necessaria l’approvazione dell’assemblea.
La ripartizione dello spazio sul tetto è regolata dal principio del pari uso, e ogni condòmino deve poter usufruire della propria quota senza subire limitazioni ingiuste. Se emergono controversie, l’assemblea può intervenire per garantire equità e trasparenza.
Grazie a questa normativa, il fotovoltaico diventa sempre più accessibile nei condòmini, contribuendo alla diffusione delle energie rinnovabili senza compromettere i diritti degli abitanti.

Tags
  • codice civile
  • condominio
  • fotovoltaico
  • Condividi questo articolo
  • twitter
  • facebook
  • google+
  • email
  • rss
Rigenerazione urbana, la Corte boccia il mutamento d’uso
Superbonus 110% confermato per il 2026 nelle aree colpite dai terremoti

Related Posts

  • Attualità
  • Condominio
  • Risparmio energetico
  • Redazione
  • Set 8, 2025
Condominio, manutenzione ordinaria e straordinaria: tutto quello che c’è da sapere
  • Attualità
  • Condominio
  • Risparmio energetico
  • Redazione
  • Set 8, 2025
Ripartizione dei danni da pagare per la caduta dalle scale
  • Attualità
  • Condominio
  • Risparmio energetico
  • Redazione
  • Set 8, 2025
Condominio e installazione della stufa a pellet

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.

Servizio riservato
agli abbonati alla rivista
“Italia Casa e Condominio”

Clicca qui per accedere all’ultima edizione

Ultimi articoli
  • Superbonus 110% confermato per il 2026 nelle aree colpite dai terremoti 8 settembre 2025
  • Ripartizione del tetto condominiale per il fotovoltaico: i diritti del singolo condòmino 8 settembre 2025
  • Rigenerazione urbana, la Corte boccia il mutamento d’uso 8 settembre 2025
Quotidiano del Condominio

Quotidiano del condominio

  • Homepage
  • Chi siamo
  • Registrati
  • Abbonamento
  • Accedi
  • Contatti
Privacy Policy Cookie Policy
Dalla A alla Zeta Srl – Piazza Martiri della Libertà 3/5 – 10098 Rivoli (TO) | Per informazioni Tel. 333-6278929 – E-Mail: italiacasacondominio@libero.it | P. IVA 12640180019 - Cod. fiscale Registro Imprese 12640180019 - N. REA TO-1305154 - Capitale sociale € 2.000,00 i.v.
Intersezione realizzazione siti web Modena