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Superbonus in condominio misto: i chiarimenti dell’Agenzia dell’Entrate

  • Quotidiano Del Condominio
  • 12 luglio 2021

Attraverso la risposta n. 453/2021, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito come si calcola il risparmio energetico ottenuto in un condominio misto e quali sono le condizioni per ottenere il Superbonus 110%.

Nel caso preso in esame, l’istante amministra un edificio composto da 3 volumi (A, B e C), 2 dei quali (A e B) costituiti in condominio.

L’edificio “A” è composto da una banca, immobili misti e immobili residenziali, l’edificio “B” ospita banca e immobili misti, ed infine, l’edificio “C” (che non fa parte del condominio) ospita solo locali della banca.

Egli spiega che il condominio vorrebbe realizzare i seguenti interventi:

  • nel fabbricato “A” un intervento di riqualificazione energetica del tetto e della parete sud;
  • nel fabbricato “B” un intervento di riqualificazione energetica del tetto-piano di copertura.

A tal proposito, quindi, chiede se i condòmini potranno usufruire dell’agevolazione Superbonus 110% e come si debba procedereriguardo il calcolo relativo al miglioramento di almeno due classi energetiche previsto dalla normativa.

In risposta, l’Agenzia delle Entrate, citando la circolare n. 24/E del 2020, ha chiarito che il Superbonus spetta anche per le spese sostenute per interventi di “isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno”.

L’Agenzia prosegue spiegando che, in caso di interventi realizzati sulle parti comuni, le spese possono essere considerate solo se riguardando un edificio residenziale nella sua interezza. Per quanto concerne gli edifici misti, lo scenario cambia.

Se la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a “residenza” è superiore al 50%, è possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali che abbiano, naturalmente, sostenuto le spese per i lavori nelle parti comuni.

In alternativa, se la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a “residenza” è inferiore al 50%, è comunque ammessa la detrazione per i proprietari o detentori delle unità immobiliari destinate ad abitazione.

Proseguendo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il miglioramento delle due classi energetiche previsto dalla normativa, deve essere dimostrato attraverso l’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) convenzionale, il quale, nel caso di edifici di pluri-unità, viene redatto per l’intero edificio, e non per la singola unità immobiliare.

In relazione al caso di specie, bisogna distinguere i seguenti casi: se l’incidenza residenziale è maggiore del 50%, nell’Ape convenzionale si considerano tutte le unità immobiliari, di qualsiasi destinazione d’uso, dotate di impianto di climatizzazione invernale e anche quelle sprovviste di tale impianto, ma nelle quali è legittimo installarlo.

Qualora l’incidenza residenziale fosse uguale o inferiore al 50%, nell’Ape convenzionale andranno considerate solo le unità immobiliari residenziali, comprese quelle sprovviste di climatizzazione invernale.

L’Agenzia, infine, precisa anche che nell’Ape convenzionale “possono essere scorporate le unità immobiliari funzionalmente indipendenti e/o adibite ad attività commerciali non direttamente interessate dagli interventi di efficienza energetica, a seconda della percentuale di incidenza residenziale dell’edificio.”

 

Deborah Maria Foti
Ufficio Stampa ANAPI

 

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  • condominio misto
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