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Superbonus, rendiconti, impugnazione delibere, amministratori: il Dl Rilancio tra annunci, smentite e lacune

  • Quotidiano Del Condominio
  • 12 maggio 2020

Inizialmente in programma ad aprile, ad oggi, martedì 12 maggio, il Dl Rilancio non ha ancora visto la luce. Il che sta contribuendo al frenetico susseguirsi di anticipazioni e smentite fondate su bozze di provvedimento che, a propria volta, si avvicendano alla stessa velocità con cui le forze di maggioranza trovano un accordo su questa o quella misura, onde poi cassarla o riporla nel cassetto a seconda dell’opportunità politica, delle reazioni dell’opinione pubblica, dei conti da far – comunque – quadrare.

E così, anche molti dei contenuti del decreto che dovrebbero – direttamente o indirettamente – riguardare il condominio e il suo indotto, sono, al momento, tutt’altro che certi, ivi compresi quelli dati maggiormente per scontati.

Il superbonus sui lavori condominiali

Ieri sera, ad esempio, in una delle ultime bozze circolate, la questione relativa alla possibile introduzione di un superbonus del 110% sui lavori condominiali era ancora tutt’altro che definita. Non a caso, al Titolo IV, l’articolo 128 “Incentivi fiscali per sismabonus, ecobonus e ristrutturazione” presentava, appunto, la dicitura “Da definire”.

Tradotto: nessuna certezza che alla volontà anticipata per primo dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, possa far seguito un provvedimento che si traduca nei termini in cui è stato più volte annunciato e ribadito: detrazioni del 110% fruibili fino al 31 dicembre 2021 e con possibilità di sconto in fattura.

Impugnative, rendiconti e amministratore: le proroghe

Ma forse ancora più paradossale è il balletto di annunci sul fantomatico articolo 250 del Dl Rilancio, che nella bozza preserale non c’è, ma che, in stralcio, reciterebbe così: “Modifiche all’art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 1. All’articolo all’Art.83 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “Per la stessa durata indicata nel primo periodo è sospeso il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, la cui violazione comporta prescrizione, decadenza da qualsiasi diritto, azione ed eccezione o la sanzione di inefficacia.”;

b) dopo il comma 21, inserire i seguenti: “21-bis. Quando il mandato dell’amministratore è scaduto o in scadenza entro tre mesi alla data di entrata in vigore della presente legge, l’incarico dell’amministratore è rinnovato per altri sei mesi in deroga all’articolo 1129 del Codice Civile, fermo il diritto dei condòmini di procedere alla revoca nella prima assemblea successiva al rinnovo. 21-ter. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 1130, comma primo, numero 10), del codice civile, il termine per la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto consuntivo con data di chiusura successiva al 31 luglio 2019 è differito a 12 mesi dalla data di chiusura dell’esercizio contabile”.

Condominio: la montagna e il topolino

Ora, ammesso e non concesso che tale articolo, o una sua versione più o meno analoga, figuri poi effettivamente nel testo definitivo del decreto, ci sono due chiavi di lettura.

La prima: la politica starebbe finalmente prendendo in carica anche alcune delle molteplici istanze del mondo condominiale.

La seconda: la montagna di richieste da parte delle associazioni dell’amministrazione condominiale avrebbe anche questa volta partorito un topolino.

Innanzitutto: la sospensione del termine perentorio dei 30 giorni per l’impugnazione, riguarda un numero irrisorio di delibere, posto che nel medesimo periodo di sospensione dell’attività dei tribunali, neanche le assemblee condominiali hanno avuto luogo, non potendosi svolgere in presenza, e non essendo stata disciplinata (ma nemmeno, oggettivamente, praticabile) la modalità telematica.

Quanto, poi, alla proroga di 6 mesi del mandato dell’amministratore nonché di termini per la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto, somigliano più a una ratifica di uno stato di fatto sostanzialmente inevitabile, con finalità deflattive, in prospettiva, delle potenziali liti giudiziarie, che non a un effettivo tentativo di mettere mano alle innumerevoli problematiche condominiali, possibilmente risolvendole in maniera chiara e univoca.

I nodi delle assemblee e della formazione

A monte di tutte le questioni di cui sopra, c’è, infatti, il nodo delle assemblee condominiali. Al momento, posto l’entusiasmo collettivo quanto ingiustificato per l’avvio della Fase 2 – che se i più ottimisti vedono ingenuamente come il prologo per un ritorno alla normalità, per chi quotidianamente analizza i dati della Pandemia dal punto di vista scientifico non rappresenta invece altro che una scommessa da vivere con i piedi di piombo – non vi è alcuna previsione attendibile sui tempi e sulle modalità con cui si potranno convocare e svolgere nuovamente eventi in presenza, ivi comprese le assemblee condominiali.

In mancanza di una norma che disciplini modalità alternative (e a distanza) di convocazione e svolgimento delle stesse, è, dunque, affascinante ma poco realistico pensare non solo all’approvazione di lavori straordinari che beneficino del potenziale superbonus, ma anche degli stessi rendiconti condominiali entro il 31/12.

Così come sarebbe opportuno normare la possibilità per gli amministratori di condominio di sostenere a distanza anche l’esame finale dei corsi di formazione professionale.

Il tutto in attesa e nella speranza che la situazione evolva positivamente.

Ma, nell’immediato, anche e soprattutto di verificare gli effettivi contenuti del Dl Rilancio in materia condominiale.

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  • albo amministratori di condominio
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  • impugnazione delibere
  • rendiconti condominiali
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