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Niente Irpef sul contributo per la ristrutturazione in Spagna

  • Quotidiano Del Condominio
  • 15 marzo 2022

La sovvenzione concessa dallo Stato iberico per gli interventi di recupero di un edificio condominiale non costituisce un arricchimento soggetto a imposte dirette in Italia
palazzo
Il contributo pubblico erogato in Spagna a un soggetto fiscalmente residente in Italia per la ristrutturazione delle parti comuni del condominio in cui si trova il suo appartamento non costituisce, per il nostro Paese, reddito da lavoro dipendente o assimilati né rientra tra le altre categorie reddituali individuate dall’articolo 6 del Tuir e, di conseguenza, non concorre alla formazione della base imponibile Irpef per il beneficiario. A chiarirlo l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 99 del 9 marzo 2022.
Il quesito è di un cittadino residente fiscalmente in Italia e proprietario di un appartamento in Spagna, per il quale ha ricevuto, da un ente pubblico di tale Stato, un sussidio in base alla sua quota di possesso, per la realizzazione di opere di recupero delle parti comuni dell’edificio condominiale.
La sovvenzione è concessa per l’intervento sullo stabile e sarà suddivisa tra i proprietari che accettano il contributo. Il sostegno economico in questione è considerato in Spagna ganancia patrimonial (guadagno) ed è assoggettato all’imposta sul reddito delle persone fisiche per i residenti, mentre i non residenti pagano un’imposta del 19 per cento.
L’istante chiede se la somma è imponibile anche in Italia e, in tal caso, se può dedurre il tributo versato in Spagna.
L’Agenzia delle Entrate precisa innanzitutto che, trattandosi di un contributo di fonte estera, per risolvere il quesito occorre fare riferimento in prima battuta alla normativa interna e poi alla convenzione contro le doppie imposizioni tra l’Italia e lo Stato iberico.
Il punto di partenza è, quindi, l’articolo 6 del Tuir nel quale sono individuate tassativamente le categorie reddituali (in denaro o in natura) soggette alle imposte dirette, di conseguenza, se la somma riscossa non rientra in nessuna delle categorie previste dalla norma l’arricchimento del contribuente non è imponibile.
È il caso dell’istante. Il documento di prassi ripercorre le caratteristiche della sovvenzione e i requisiti necessari per usufruire del beneficio, il cui scopo è lo sviluppo nel territorio comunale delle funzioni, attività e servizi nel campo degli alloggi a prezzi accessibili. Il sussidio, in particolare, è a favore delle comunità di proprietari e proprietà con membri in situazioni vulnerabili, per realizzare l’adattamento e opere di riabilitazione negli edifici in cui risiedono.
Inoltre, la misura della sovvenzione può variare in base allo stato di vulnerabilità del proprietario. Il contributo è erogato a rate in relazione allo stato di avanzamento dei lavori e la verifica dei requisiti di accesso avverrà a intervento ultimato.
In conclusione, l’Agenzia, ritiene che la sovvenzione concessa dall’ente pubblico spagnolo in relazione alle spese sostenute per la realizzazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni di edifici condominiali, considerate le sue finalità e le modalità di erogazione, non rientra né tra i redditi di lavoro dipendente o assimilati (naturalmente a condizione che il contribuente non sia dipendente dell’ente erogatore) né in alcuna delle altre categorie reddituali individuate dall’articolo 6 del Tuir e, quindi, non concorra alla formazione della base imponibile del beneficiario.

FONTE: FiscoOggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate

Tags
  • IRPEF
  • ristrutturazione
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