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Iva condominio. Ecco come ottenere i rimborsi

  • Quotidiano Del Condominio
  • 14 luglio 2021

L’Associazione Consumatori Cittadini Italiani – ACCI lancia una campagna per verificare la corretta applicazione dell’IVA agevolata al 10% negli edifici in condominio e assistere gli amministratori nelle richieste di rimborso.

Il team di consulenti ed esperti dell’associazione, con il supporto del Comitato scientifico di Legal Building Academy, coordinato dall’avv. Peter Lewis Geti, ha approfondito la controversa applicabilità dell’aliquota IVA agevolata nella misura del 10% negli edifici in condominio.

Rispondendo all’interpello n. 911-858/2021, formulato dal gruppo di lavoro ACCI, la Direzione Regionale della Toscana dell’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti che tracciano la strada per l’intervento degli Amministratori a tutela degli interessi dei condomini.

Antonella Vinella, presidente di ACCI, dichiara «grande soddisfazione per l’avvio di questa campagna, che si affianca alle numerose attività già attivate a tutela del Condominio e dei condomini, per migliorarne la qualità della vita e rafforzarne la tutela dei diritti in qualità di consumatori. I nostri esperti sono quindi a disposizione per supportare gli amministratori nella tutela dei diritti dei condòmini».

 

Lo sportello può essere contattato scrivendo una mail a: acci.condominio@gmail.com

 

La procedura, in breve

L’Amministratore, con il supporto dello Sportello ACCI, verifica che il condominio amministrato (e le utenze ad esso riferite) abbiano destinazione esclusivamente abitativa. In relazione ad utilizzi “misti” (industriale e/o direzionale), non si potrà procedere con la richiesta di applicazione dell’agevolazione.

 

Successivamente, sarà trasmessa al fornitore specifica dichiarazione circa l’utilizzo esclusivamente abitativo delle unità presenti in Condominio, unitamente alla richiesta di applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 10% e il rimborso dell’eccedenza versata.

 

Attenzione: molti fornitori ritengono di rimborsare esclusivamente l’ultima annualità.

Questa posizione costituisce un abuso da parte dell’azienda che, invece, andrà a richiedere all’Amministrazione finanziaria il rimborso per l’eccedenza versata nell’ultimo biennio.

Detti importi rappresentano, per l’azienda erogatrice, un arricchimento senza causa e, come tale, soggetto ad indennizzo, che può essere richiesto entro il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni.

 

Come si ottiene il rimborso?

La maggior parte delle aziende erogatrici opera la compensazione degli importi sulle bollettazioni successive.

Permane comunque il diritto per il Condominio-Consumatore non più in fornitura di richiedere al precedente Fornitore il rimborso dell’aliquota eccedente già corrisposta, ricevendo l’accredito dell’importo direttamente presso il Conto corrente condominiale.

Tags
  • iva condominio
  • rimborsi bollette
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