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Sentenza 128/21 della Corte Costituzionale. Alcune considerazionie dell’UPPI

  • Quotidiano Del Condominio
  • 23 giugno 2021

Il Centro Studi Giuridici Uppi, esaminato il testo della sentenza 128/21 della Corte Costituzionale che ha dichiarato la illegittimità della disposizione normativa che aveva previsto la sospensione delle procedure esecutive di pignoramento immobiliare degli immobili oggetto di abitazione principale del debitore esecutato, esprime una forte perplessità in ordine a tale decisione.

E’ di tutta evidenza, infatti, che quei procedimenti sono quelli che colpiscono la parte veramente più debole e bisognosa della società, rappresentata da chi subisce il pignoramento dell’abitazione a seguito delle proprie indigenti condizioni di vita.Inutile rilevare, volendo entrare nel merito reale dell’aspetto considerato, che si tratta di una decisione che agevola fortemente le pretese degli istituti bancari che sono i principali promotori di quel tipo di procedimenti.

Al contrario, ancorché l’argomento non abbia riguardato l’esame della Corte, sembra si lasci intendere che vi sia una sorta di benevola considerazione per la sospensione degli sfratti per morosità relativa ai contratti di locazione abitativa ed a uso diverso.Ciò in quanto, i provvedimenti di proroga succedutisi nel tempo, hanno di volta in volta “affinato” le disposizioni medesime.

Tale considerazione non è assolutamente condivisibile, in quanto, l’elemento fondamentale di tale aspetto, sta proprio nella continuità della sospensione dei provvedimenti giurisdizionali definitivi che non hanno motivo e non possono essere vietati. L’art. 24della Costituzione (tutela dei propri diritti) è principio fondamentale del nostro ordinamento, che la stessa Corte valorizza proprio quale elemento di legittimità violato e considerato per la dichiarata incostituzionalità.Ciò esclude che si possano prorogare e perpetrare, nell’ambito di un sostanziale divieto di esercizio, i provvedimenti definitivi (convalida di sfratto) emessi dall’Autorità Giudiziaria.

Ciò tanto più quando si perpetra e si proroga una situazione di assoluta illegittimità e contrarietà a qualsiasi più elementare norma di diritto (permanenza della morosità) con gravissimo danno nei confronti di chi utilizzi quei proventi per soddisfare le proprie primarie esigenze di vita.

comunicato stampa Centro Studi Giuridici Uppi

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  • Corte Costituzionale
  • Uppi
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Abitazione principale: la Consulta dichiara incostituzionale la proroga del fermo delle procedure esecutive.
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