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Acqua: continua la battaglia degli amministratori condominiali pugliesi

  • Quotidiano Del Condominio
  • 12 marzo 2018

[A cura di: Mauro Simone – pres. Alac e delegato Conferenza delle Associazioni di Amministratori di Condominio] Nel precipuo interesse della categoria degli amministratori di condominio, le associazioni che aderiscono alla “Conferenza” (Alac – Ami – Arco – Help Condominio – Unai) hanno preso parte alla consultazione pubblica di Arera (l’Autorità per l’energia) riservata agli stakeholder con alcune osservazioni sulla gestione della risorsa idrica da parte dell’Acquedotto Pugliese, al fine di pervenire all’adozione di deliberazioni favorevoli alla categoria interessata sui profili amministrativi e gestionali riguardanti la risorsa idrica e il rapporto negoziale con il gestore, peraltro già rappresentati dalla “Conferenza” nel corso dei recenti incontri con l’Acquedotto Pugliese e con l’Autorità Idrica Pugliese.

Le osservazioni

All’attenzione dell’Autorità sono stati sottoposti significativi profili amministrativi e gestionali in materia di condominio. Segnatamente, con riferimento all’utenza domestica ad uso condominiale  (art. 2, all. “A” della deliberazione n. 665-2017), sono state formulate le seguenti osservazioni sulle criticità correnti:

  1. Allo stato, il Gestore del servizio idrico fattura all’ente condominio i corrispettivi in via cumulativa e senza indicazione dei costi per singolo sotto-utente. Questo determina per l’amministrazione condominiale l’onere di farsi carico di procedere con la ripartizione interna della fattura tra i sotto-utenti del medesimo condominio, sostituendosi di fatto al gestore che, disinteressandosi di tale problematica, impone all’amministratore di condominio di provvedere al pagamento di tutti i corrispettivi fatturati all’Ente condominiale;
  2. Allo stato, le utenze domestiche  ad uso condominiale negli edifici sono promiscue alle utenze non domestiche di ristoranti, bar, negozi, artigiani ecc., che – a mente del regolamento idrico vigente – dovrebbero essere munite di fornitura idrica indipendente. Nonostante le reiterate segnalazioni di tale anomalia il Gestore non interviene per impedire tale abuso. Al riguardo occorre sottolineare come, in molti casi, l’allaccio di queste unità produttive all’utenza domestica condominiale determini seri problemi, in termini di adeguata pressione idrostatica, alle utenze residenziali a causa dell’eccessivo assorbimento della risorsa idrica da parte delle unità produttive, con la conseguenza che spesso l’acqua non arriva ai piani superiori dell’edificio domestico residenziale. Inoltre, la notevole entità dei consumi da parte delle unità produttive, si riverbera sulla fattura unica indirizzata all’ente condominiale determinando bollette con importi rilevanti, con tutte le conseguenti difficoltà connesse in tema di gestione del recupero delle morosità nei rapporti interni condominiali.

Le richieste

Tanto premesso, si invita  l’Autorità a valutare l’opportunità di subordinare la sospensione del servizio idrico integrato nei confronti delle utenze domestiche condominiali alle seguenti condizioni:

  1. il Gestore del servizio dovrà preliminarmente assicurare il distacco delle forniture condominiali delle utenze ad uso diverso da quelle domestiche;
  2. il Gestore del servizio dovrà assicurare la collocazione dei misuratori differenziati  per le sotto-utenze condominiali, distinguendo quelle domestiche da quelle non domestiche come uffici e negozi, ai sensi dell’art. 26.7 all. “A” della deliberazione n.665/2017;
  3. il Gestore del servizio dovrà indicare nella fattura intestata al condominio il costo totale del servizio di letturazione per singolo sotto-utente, facendosi così  carico della ripartizione senza ulteriori oneri per l’ente condominio né per i singoli sotto-utenti;
  4. per evitare l’ingiusta penalizzazione a carico dei condòmini in regola con i pagamenti, il Gestore dovrà subordinare la sospensione del servizio idrico integrato all’esito negativo dell’escussione dei morosi indicati dall’amministratore, ai sensi dell’art. 63 disp. att. cod. civ.;
  5. spetta al Gestore del SSI acquisire direttamente dai singoli sotto-utenti domestico le informazioni necessarie circa la composizione del nucleo familiare per la determinazione del consumo agevolato pro capite ex art. 3, allegato “A” della deliberazione n.r 665-2017, senza che si ravvisi il diritto del Gestore a ricorrere all’intermediazione dell’amministratore di condominio, non avendo quest’ultimo né il potere di legge di rilasciare dichiarazioni in luogo del titolare del nucleo familiare, né poteri ispettivi o di polizia, dovendosi ritenere chiara la disposizione di cui al punto 3 che stabilisce come spetti al singolo sotto-utente domestico il rilascio della dichiarazione circa il “relativo numero di componenti del nucleo familiare”.
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