Condominio, ma anche locazione. Sono i due temi sui quali, periodicamente, Confedilizia fornisce chiarimenti normativi e giuridici. Ecco due quesiti e le relative risposte da parte della storica associazione della proprietà edilizia.
NIPOTE CHE ASSISTE NONNA E SUBENTRO NELL’AFFITTO
D. Il proprietario di un appartamento locato ad una anziana signora domanda se il nipote di questa, ove si trasferisse nell’immobile per assisterla, maturi, una volta morta la nonna, il diritto di subentrare nel contratto di locazione.
R. Secondo la giurisprudenza la risposta è negativa. Statuendo su un caso analogo, infatti, la Cassazione ha precisato che “la convivenza con il conduttore defunto – cui, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 392 del 1978, è subordinata la successione nel contratto di locazione di immobile adibito ad uso di abitazione – costituisce una situazione complessa caratterizzata da una convivenza «stabile ed abituale», da una «comunanza di vita», preesistente al decesso, non riscontrabile qualora il pretendente successore si sia trasferito nell’abitazione locata soltanto per ragioni transitorie” (sent. n. 3251 dell’11.2.2008).
ANCHE I NEGOZI SU STRADA PAGANO IL PORTIERATO
D. In un edificio condominiale è sorta questione se anche i proprietari dei negozi con accesso diretto dalla strada siano tenuti a corrispondere le spese relative al portiere. Si chiede un parere al riguardo.
R. Giacché il portiere svolge, come precisato più volte dalla giurisprudenza, un’attività di custodia e di vigilanza nell’interesse di tutti i condòmini e quindi anche a beneficio dei proprietari delle unità immobiliari accessibili direttamente dalla strada mediante autonomo ingresso (cfr., fra le altre, Cass. sent. n. 5081 del 30.5.1990, e Cass. sent. n. 12298 del 21.8.2003), la risposta circa la partecipazione di questi ultimi alle spese di cui trattasi deve ritenersi positiva. Ciò, naturalmente, salvo diversa previsione contenuta in un regolamento di condominio di origine contrattuale.