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AMMINISTRATORI CONDOMINIALI E PRECOMPILATA, FNA: INVIO CARTACEO O PROROGA AL 2018

  • Redazione
  • 9 febbraio 2017

Fna non ci sta e, malgrado i chiarimenti forniti dalle Entrate prima e dal Mef in seconda battuta, ha chiesto ufficialmente all’Agenzia di prorogare al 2018 la scadenza del 28 febbraio 2017 o perlomeno di consentire un invio alternativo per la trasmissione telematica dei dati relativi alle agevolazioni fiscali in materia di recupero edilizio e risparmio energetico, per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali.

Come rimarca il presidente Fna Silvio Rezzonico (nella foto): “Il tempo a disposizione degli amministratori di condominio, che hanno sottomano i dati in cartaceo, non è sufficiente e il rischio di commettere errori durante la trascrizione in formato digitale risulta elevato”. A tale proposito, le Entrate si erano limitate a prevedere la possibilità di comunicazioni sostitutive e di annullamento nel termine breve di cinque giorni. Un provvedimento che Fna ritiene tuttavia insufficiente per sopperire alle gravi difficoltà degli amministratori di condominio che, fra le altre cose, sono obbligati alla tenuta del libro di anagrafe condominiale, il quale però non prevede che il codice fiscale dei beneficiari delle detrazioni fiscali sia acquisito in digitale.

“Inoltre – prosegue Rezzonico – per gli amministratori che adempiono agli obblighi fiscali del condominio per il tramite dei commercialisti, l’Agenzia non può non tener conto dello sciopero in atto della categoria che, tra l’altro, nel termine del 28 febbraio dovrà anche provvedere alla trasmissione delle dichiarazioni IVA”. Sempre le Entrate, intanto, hanno comunicato che la sanzione prevista nei casi di omesso, errato o tardivo invio dei dati è pari a 100 euro per ogni violazione, senza applicazione del cumulo giuridico e del ravvedimento operoso. Qualora la comunicazione sia trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta ad un terzo. Per gli adempimenti del 2017, nei casi di lieve tardività o di errata trasmissione dei dati, non si applicano le sanzioni a patto che l’errore non determini un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni.

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