La Legge di Bilancio 2026 introduce una novità destinata a incidere sul panorama della rigenerazione urbana: le premialità volumetriche potranno essere applicate anche agli immobili condonati con uno dei tre condoni edilizi del 1985, 1994 e 2003.
La modifica interviene sull’articolo 5, comma 10, del D.L. 70/2011, che finora escludeva gli edifici abusivi dagli interventi con aumento di volumetria. La nuova formulazione mantiene il divieto per gli immobili irregolari, per quelli situati nei centri storici o in aree a inedificabilità assoluta, ma introduce un’eccezione rilevante: gli edifici che hanno ottenuto un titolo edilizio in sanatoria — anche ai sensi delle leggi 47/1985, 724/1994 e 326/2003 — potranno accedere agli incentivi volumetrici.
In altre parole, le volumetrie condonate entrano ufficialmente nel perimetro della rigenerazione urbana.
Fino all’ultimo, nel dibattito parlamentare, era circolata anche l’ipotesi di riaprire i termini del condono del 2003. La proposta avrebbe consentito una nuova finestra di regolarizzazione per opere realizzate senza titolo o in difformità, limitatamente agli interventi di manutenzione straordinaria e ai restauri conformi agli strumenti urbanistici vigenti al 31 marzo 2003.
Restavano esclusi gli immobili di proprietà di persone condannate, quelli non adeguabili dal punto di vista antisismico, gli edifici vincolati e i monumenti nazionali.
La misura, che avrebbe richiesto alle Regioni di adottare una legge attuativa entro due mesi dall’entrata in vigore della manovra, è stata però ridimensionata nel corso dell’esame in commissione: niente riapertura dei termini, solo un ordine del giorno che impegna il Governo a valutare eventuali interventi futuri.