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Condominio: siglato l’accordo tra ANACI e revisori legali dei conti

  • Quotidiano Del Condominio
  • 9 settembre 2020

[A cura di: ANACI – www.anaci.it] Contare su una consulenza la più alta e qualificata possibile per le rendicontazioni condominiali. Risponde a questo obiettivo e insegue questo principio il Protocollo di Intesa siglato da ANACI (Associazione nazionale amministratori condominiali e immobiliari) e l’Istituto Nazionale dei Revisori Legali nelle persone dei presidenti nazionali Francesco Burrelli e Ciriaco Monetta. L’accordo prevede la collaborazione e la consulenza della figura del revisore legale nell’attività di verifica, nel corso dell’esercizio, della regolare tenuta di contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili secondo i principi di revisione in vigore; nello svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probatori a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel rendiconto del condominio; nella redazione di una relazione da rilasciare a corredo del bilancio del condominio, realizzata sulla base dei principi di revisione in vigore; nella compilazione di carte di lavoro a supporto dell’attività di revisione oggetto dell’incarico. Il tutto in aggiunta a corsi di formazione con rilascio dei crediti professionali predisposti congiuntamente e all’organizzazione di convegni e seminari per incrementare scambi culturali e formazione interdisciplinare.

Revisore condominiale o revisore legale?

L’accordo, di fatto, muove dalla contestazione, da parte di ANACI, del passaggio della riforma del Condominio del 2012 relativo alla costituzione di una speciale figura di revisore condominiale. Al contrario, secondo ANACI, appare indispensabile valorizzare ruolo e funzione dei Revisore Legale dei conti in ambito condominiale.

Per l’Associazione la questione è dirimente: i numerosi e complessi passaggi richiesti all’amministratore professionista di condominio nell’attività di rendicontazione “non possono che ispirarsi al principio di competenza al fine di poter correttamente corrispondere al dettato normativo. Pertanto il revisore indicato dal legislatore nell’articolo 1130 bis del codice civile non può che essere un revisore legale dei conti, in quanto competenza e conoscenza delle contabilità del condominio non possono essere acquisite in sole 48 ore di corso, come per il revisore condominiale riconosciuto da UNI”.

Sono queste considerazioni le ‘radici’ del Protocollo che prevede anche specifici approfondimenti attraverso i rispettivi Centri Studi nazionali.

La logica dell’intesa è pertanto chiara e verte sulla necessità da parte degli amministratori di poter contare su professionisti di elevata qualificazione, essendo molteplici e particolarmente complesse le istanze cui far fronte per la redazione dei rendiconti. Con la nuova disciplina l’amministratore professionista deve infatti predisporre e tenere, anche in modalità informatizzata, un registro di contabilità, su cui annotare, entro trenta giorni, tutti i movimenti in entrata e in uscita dal condominio, con relativa uniformità tra registro di contabilità e estratti conto del correlato istituto bancario.

Sempre l’articolo 1130 bis del codice civile prevede che, contestualmente al rendiconto consuntivo, l’amministratore debba fornire ai condòmini una relazione sulla situazione dello stato patrimoniale comprensiva dei fondi disponibili ed eventuali riserve. Il rendiconto è costituito anche dal registro di contabilità, di un riepilogo finanziario composto dalle entrate ed uscite dal condominio e di una sintetica nota esplicativa con informazioni utili alla comprensione degli altri documenti.

“Sulla base di queste ed altre norme – conclude ANACI – si evince che il sistema di contabilità debba fare riferimento al principio di competenza, asset fondamentale per una più sicura e qualificata attività di rendicontazione nei condomini”.

Tags
  • Anaci
  • Istituto nazionale revisori legali
  • rendiconto
  • revisione contabile
  • revisori legali
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