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Gli amministratori di condominio e le pratiche antincendio

  • Quotidiano Del Condominio
  • 15 febbraio 2018

[A cura di: arch. Alberto Samarotto] La prevenzione incendi è un’attività presente da molti decenni: da ben prima del triste evento del cinema Statuto di Torino degli anni Ottanta (il cui anniversario cade esattamente in questi giorni). Questo drammatico fatto di cronaca ha comunque segnato una svolta ed un approfondimento dello studio e dell’applicazione delle tematiche antincendio, accompagnati da una maggior attenzione verso la sicurezza sui luoghi di lavoro. Anzi, quest’ultima è stata addirittura codificata in un testo unico nel 2008. Per la mole degli argomenti trattati risulta invece difficile codificare le norme antincendio in un unico testo.

L’inevitabile intersezione tra antincendio e sicurezza in genere, ha fatto sì che negli ambienti di lavoro ci si mettesse in regola con più facilità rispetto ad altre situazioni. Sembra però che le problematiche legate all’antincendio e alla sicurezza siano per qualche misterioso motivo legate essenzialmente solo al mondo del lavoro. L’abitazione pare esente da tutto ciò, quasi fosse indistruttibile. A casa propria di certo non succede nulla. E gli amministratori hanno buon gioco a non insistere per far fare pratiche e lavori onerosi. Un buon amministratore non fa spendere ai suoi amministrati!

Nell’arco della nostra esperienza professionale abbiamo potuto constatare che, negli ultimi anni, sono pochi i condomini in regola dal punto di vista antincendio. Spesso troviamo la mancanza del rinnovo, a volte scaduto da anni, come anche scopriamo che la pratica è interrotta senza un preciso motivo: viene presentato un progetto che riceve dai VV.F. il parere positivo e …tutto finisce lì. Non viene dato seguito ai lavori e alle comunicazioni finali.

I rischi antincendio relativi ai condomini sono pochi rispetto agli ottanta codificati. Si tratta delle attività:

  • 73 – edifici ad uso terziario (rinnovo ogni 5 anni);
  • 74 – impianti per la produzione di calore (rinnovo ogni 5 anni);
  • 75 – autorimesse (rinnovo ogni 5 anni);
  • 77 – edifici di notevole altezza (rinnovo ogni 10 anni).

Attività che sono poi suddivise in base al rischio (A, B e C).

Nel 2011 sono state riviste le procedure burocratiche con il DPR 151 del 1/8/2011 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi […]”. Da notare che il DPR 151 del 2011 spiega con chiarezza come procedere nel periodo transitorio, ovvero cosa fare dopo l’entrata in vigore dello stesso il 7 ottobre 2011.

I casi più frequenti che si trovano oggi sono due. Il primo è quello in cui il parere di conformità del progetto è stato ottenuto, ma i lavori indicati non sono stati eseguiti o, se eseguiti, non ne è stata data notizia ai VV.F; è quindi necessario completare i lavori, raccogliere tutte le certificazioni e le dichiarazioni e completare la pratica. Il secondo è invece il classico rinnovo scaduto da tempo per il quale è sufficiente presentare le asseverazioni di rito per chiudere la pratica.

Sarà il professionista incaricato a fare una ultima e seria analisi per capire se possono intervenire altri fattori nell’iter della pratica, ad esempio la sua vetustà può far propendere per la presentazione di una SCIA antincendio ex novo.

Non va sottovalutato il rischio di cadere in un procedimento penale per il legale rappresentante del condominio. Infatti, alcuni comandi provinciali dei VV.F. sono solerti nel comunicare immediatamente alla Procura l’avvenuto rinnovo in ritardo o la presentazione di una pratica oggi per un condominio esistente da anni: l’art 11, comma 4 recita: “Gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all’Allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del presente regolamento, devono espletare i prescritti adempimenti entro due anni anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento”. Ovvero, ora sono comunque in ritardo nella presentazione di qualunque pratica: i due anni sono scaduti il 7 ottobre 2013.

Il DPR 151/2011 doveva intendersi come una sanatoria penale. Ci si poteva mettere in regola senza incorrere in grane penali. L’art.10 del nostro DPR ci dice un’altra cosa importante, ovvero che la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), ma purtroppo è ben noto lo stato di funzionamento di molti di essi: non sono attrezzati per dialogare con i VV.F.. Ai progettisti non resta che procedere ad una doppia presentazione. Ovvero, in prima istanza il professionista deve presentare il progetto ai VV.F., e dopo che ha ricevuto il parere di conformità (attività più rischiose B e C) presentarlo allo SUAP, seguendo poi il noto iter. Nel caso di attività di rischio basso (A) è sufficiente presentare la SCIA allo sportello dei VV.F. senza attendere comunicazioni da parte di questi. Successivamente la SCIA presentata ai VV.F. in tutti i livelli di rischio A, B, C,  può essere presentata allo sportello SUAP.

Tocca al professionista decidere che pratiche presentare allo SUAP, in quanto per alcuni interventi per i quali si presenta al comando dei VV.F. una SCIA antincendio, in realtà basterebbe presentare allo SUAP una CILA. Personalmente ho sempre mantenuto lo stesso livello di pratica per poter avere la possibilità di dichiarare e presentare le asseverazioni necessarie ai VV.F. e soprattutto una chiara ed inequivocabile fine dei lavori.

Riteniamo, quindi, di dover insistere con gli amministratori affinché effettuino un controllo ai fini antincendio della situazione di tutti i loro condomini, chiedendo di ciascuno una relazione esaustiva. Se qualcuno degli edifici fosse esente da pratiche antincendio, almeno sarà un professionista abilitato ad affermarlo.

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  • amministratori di condominio
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