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Condominio: il nuovo obbligo di gestire l’emergenza in caso d’incendio

  • Quotidiano Del Condominio
  • 21 giugno 2018

[Elisabetta Scaglia, Coord. Comm. Prev. Incendi Ordine Ingegneri Prov. Torino] Parlare di prevenzione incendi tra addetti ai lavori è facile: per i professionisti antincendio che hanno continue occasioni di confronto e aggiornamento professionale il linguaggio è comune, i concetti sono condivisi e le procedure consolidate.

Affrontare compiutamente il tema della prevenzione incendi significa, però, andare oltre e non dimenticare che si tratta di una disciplina di interesse pubblico, da non relegare solo all’attenzione di chi si occupa della materia, in quanto finalizzata a perseguire obiettivi superiori, quali la sicurezza della vita umana e l’incolumità delle persone.

Gli incontri tenutisi nelle giornate dell’8 e 9 giugno a Torino, in seno a PREVINTO18, evento in materia di prevenzione incendi organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, sono stati strutturati in quest’ottica: andare oltre la condivisione di nozioni tra addetti ai lavori e diffondere la cultura della prevenzione incendi anche tra i titolari di attività e la collettività in generale.

Il tema è stato quindi affrontato partendo da tematiche tecniche connesse con il panorama normativo vigente (ad esempio, il titolo autorizzativo all’esercizio dell’attività ai fini antincendio come indicato nell’elenco del DPR 151/11) per giungere a toccare tematiche inerenti alla gestione dell’evento incendio anche all’interno del “condominio”, considerato, appunto, come luogo in cui si esplica quotidianamente la vita delle persone. In tale ambito, attraverso l’esame del dettato normativo esistente – dal carattere essenzialmente prescrittivo -, si è iniziato a ragionare sulle prospettive legislative future attualmente rappresentate da una potenziale integrazione del D.M. 246/87 relativo alle norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione.

La proposta di integrazione alla norma

Il Comitato Tecnico Scientifico per la Prevenzione Incendi dei Vigili del Fuoco ha infatti approvato, il 24 aprile 2018, una proposta di integrazione/aggiornamento di tale norma, introducendo per la prima volta misure gestionali dell’evento incendio da applicarsi agli edifici di altezza antincendio superiore ai 12 m. Trattasi di una Bozza di Regola Tecnica attualmente non ancora inserita nella D.M. 246/87 e, quindi, allo stato non ancora vincolante, ma che lo sarà non appena verrà approvato il relativo decreto attuativo.

La proposta di Bozza di Regola Tecnica segna un evidente passaggio da una impostazione prettamente tecnico-prescrittiva ad un insieme di misure di gestione del pericolo, misure che per la prima volta vedono coinvolti non solo gli amministratori e/o il responsabile dell’attività, ma anche, e soprattutto, gli occupanti l’immobile, siano essi condomini, inquilini, visitatori, ecc…

La ratio della proposta di innovazione normativa è chiara: coinvolgere tutti i soggetti nella osservanza delle misure gestionali, migliorando così la consapevolezza anche e soprattutto degli occupanti nei confronti della sicurezza antincendio, con la conseguenza che l’amministratore avrà sì i suoi compiti da svolgere, ma per l’attuazione delle nuove misure saranno responsabili anche i singoli occupanti con il loro comportamento attivo e non solo più passivo.

Livelli di prestazione e altezze

Dal lato pratico, la Bozza individua precisi “livelli di prestazione” cui far riferimento, ognuno dei quali con specifiche previsioni gestionali. In particolare, i livelli di prestazione contemplano quattro gruppi di misure, distinte a seconda delle tipologie di edificio: edifici con altezza antincendio tra i 12 ed i 24 metri, tra i 24 ed i 54, tra i 54 e gli 80 metri ed, infine, oltre gli 80 metri.

Altra novità di non poco conto è che l’altezza da considerare non sarà più la cosiddetta “altezza di gronda” a cui siamo abituati a far riferimento, ma “l’altezza antincendi”, ossia l’altezza misurata dalla quota esterna più bassa (generalmente il livello strada) al livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile o agibile (si veda sul punto il D.M. 30 novembre 1983).

Da stime ISTAT, si valuta che tale innovazione normativa, una volta resa applicabile, interesserebbe un patrimonio immobiliare esistente di circa 1,43 milioni di edifici residenziali con più di cinque unità immobiliari. Ne consegue che una simile evoluzione normativa merita attenzione non solo per l’impatto organizzativo/gestionale da essa derivante, ma anche per il potenziale risvolto applicativo e, inevitabilmente, per i costi derivanti: costi che potranno essere contenuti solo rivolgendosi a competenti professionisti del settore. L’obiettivo sicurezza non può e non deve infatti passare attraverso la stesura di procedure “fotocopia” aventi ad oggetto il solo adempimento formale, ma deve essere raggiunto mediante una reale progettazione della sicurezza, adeguata di volta in volta alla situazione concreta e reale di ogni “organismo condominio”. Tutto questo per il fine comune del rispetto degli obiettivi principali della prevenzione incendio: la preservazione della vita umana e della incolumità delle persone.

PREVINTO18 - foto02A fronte del successo ottenuto da PREVINTO18, l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino ha deciso di programmare l’iniziativa con cadenza biennale, così che il tema della prevenzione incendi possa continuare ad essere trattato con sempre più elevati standard tecnico-normativi. Al servizio dei professionisti del settore e della collettività.

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