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Rendiconti, amministratore, formazione: ma le proroghe diventeranno mai legge?

  • Quotidiano Del Condominio
  • 22 maggio 2020

Inopinatamente depennata dal testo finale del Dl Rilancio pubblicato in Gazzetta Ufficiale martedì 19 maggio, la materia condominiale – e in particolar modo la problematica gestionale, amministrativa e contabile scaturita dall’emergenza Coronavirus – è diventata oggetto di ben 3 diversi emendamenti a un altro Decreto: il 23/2020.

Emendamenti, tuttavia, che nel passaggio alla Camera avrebbero già trovato un ostacolo insormontabile al loro recepimento nella legge di conversione del Decreto (per la quale, ricordiamolo, ci sono 60 giorni di tempo a far data dalla sua pubblicazione in G.U., avvenuta lo scorso 8 aprile).

Le proposte di modifica

Le proposte di modifica riguardano, complessivamente, non soltanto le tematiche scomparse dal Dl Rilancio – proroga di 6 mesi della carica dell’amministratore e per la convocazione dell’assemblea finalizzata alla votazione sui rendiconti da approvare entro il 30 giugno) – ma anche un altro aspetto, quale quello relativo alla formazione dell’amministratore condominiale.

Assente da tutti e tre gli emendamenti, invece, uno dei nodi più dibattuti in queste ultime settimane: la normazione delle assemblee condominiali da remoto, che peraltro non pare più essere una priorità nemmeno per alcune tra le associazioni e i parlamentari che inizialmente vi erano più propensi, fermi restando, comunque, i dubbi sulla possibilità o meno di svolgere già le assemblee in presenza.

Ecco, comunque, di seguito, i testi dei 3 emendamenti approvati nei giorni scorsi dalle Commissioni Riunite VI e X della Camera dei Deputati ma, per l’appunto, a rischio stralcio.

Condominio: ecco i tre emendamenti

ART. 3.

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

3-bis. I termini di presentazione delle dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d’imposta di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.322 previsti per gli edifici in condominio, nonché per gli adempimenti obbligatori previsti dall’articolo 1130, comma primo, numero 10, e dall’articolo 1129, comma nono del codice civile, ivi compreso l’esame finale dei corsi di aggiornamento sono interrotti, nel caso di emergenza nazionale o locale dichiarata con apposito decreto, fino alla dichiarazione di cessazione dell’emergenza medesima.

3. 5. Trancassini, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.


ART. 36-BIS.

(Disposizioni in tema di proroga di termini materia condominiale)

  1. Quando il mandato dell’amministratore è scaduto in scadenza entro tre mesi alla data di entrata in vigore della delle di conversione del presente decreto, l’incarico è rinnovato per altri sei mesi, in deroga all’articolo 1129 del codice civile, fermo il diritto dei condòmini di procedere alla revoca nella prima assemblea successiva al rinnovo.
  2. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 1130, primo comma, numero 10), del codice civile, il solo termine previsto per la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto consuntivo con data di chiusura successiva al 31 luglio 2019, è differito a 12 mesi dalla data di chiusura dell’esercizio contabile.
  3. L’amministratore invia ai condòmini il rendiconto consuntivo dell’esercizio chiuso ed il preventivo delle spese necessarie per l’esercizio corrente, con le relative ripartizioni tra condòmini ai sensi dell’articolo 1135, primo comma, n. 2), dello stesso codice.
  4. Lo stato di ripartizione allegato al preventivo di cui al precedente comma, è efficace nei confronti dei condòmini ed allo stesso si applica la previsione di cui all’articolo 63 di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, qualora il preventivo medesimo preveda una spesa non superiore a quella deliberata per l’esercizio precedente a quello corrente.

36. 04. Perantoni, Ascari, Piera Aiello, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Dori, D’Orso, Giuliano, Palmisano, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.


ART. 36-TER

(Termini in materia condominiale)

  1. Quando il mandato dell’amministratore è scaduto o in scadenza entro tre mesi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’incarico dell’amministratore è rinnovato per altri sei mesi, in deroga all’articolo 1129 del codice civile, fermo il diritto dei condòmini di procedere alla revoca nella prima assemblea successiva al rinnovo.
  2. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 1130, comma 1, numero 10), del codice civile, il termine per la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto consuntivo con data di chiusura successiva al 31 luglio 2019 è differito a 12 mesi dalla data di chiusura dell’esercizio contabile.

36. 03. D’Orso, Palmisano, Perantoni, Ascari, Piera Aiello, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Dori, Giuliano, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

Pro e contro degli emendamenti

Qualunque di questi emendamenti, qualora recepito nella conversione in legge del Dl 23/2020, avrebbe (avuto) il merito di spezzare il limbo nel quale è stato confinato il condominio in questa fase di crisi, con tutte le conseguenti complessità gestionali e le legittime preoccupazioni da parte degli amministratori di condominio.

Di certo, tra quelli di cui sopra, l’Art. 3, come testualmente riportato, ha il valore aggiunto di fare specifico riferimento “al periodo emergenziale”, senza andare a modificare in pianta stabile il Codice Civile: aspetto che negli altri due emendamenti (dei quali certamente il 36 bis-appare quello più completo) è relegato alla dicitura “in deroga”, la quale, senza un preciso richiamo alla situazione di emergenza ex Covid-19, potrebbe comunque dare adito a future problematiche interpretative.

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  • carica dell’amministratore
  • Dl 23/2020
  • emendamenti condominio
  • formazione amministratore
  • rendiconto condominiale
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