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RIPARTIZIONE SPESE ASCENSORE: PER CAMBIARE LE REGOLE SERVE L’UNANIMITÀ

  • Redazione
  • 3 giugno 2015

[A cura di: Confappi]

Solo la delibera votata dall’unanimità dei condòmini può cambiare le regole di ripartizione per le spese di manutenzione o ricostruzione dell’ascensore previste dal Codice civile. Lo ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8823 del 30 aprile 2015. Protagonista dell’episodio è il proprietario di un appartamento situato al piano terra di un edificio, che chiede al tribunale di sostituire la tabella condominiale di ripartizione spese dell’ascensore, che prevede di pagare il 40% in proporzione all’altezza del piano e il 60% in proporzione ai millesimi di proprietà.

Il piano considerato, però, non è quello terreno ma il primo. Dopo i verdetti di Tribunale e Corte d’Appello, che danno ragione al resto dei condòmini, è la Cassazione ribaltare il giudizio. Secondo i giudici ermellini, innanzitutto, non è chiaro “se tutti i condòmini all’unanimità avevano concordato una deroga al criterio legale di riparazione delle spese condominiali relative alla manutenzione dell’ascensore”.

I giudici specificano che la regola posta dall’articolo 1124 c.c., relativa alla ripartizione delle spese di ricostruzione e manutenzione delle scale, sia applicabile per analogia alle spese per la ricostruzione e manutenzione dell’ascensore già esistente, ricordando allo stesso tempo come “la disciplina legislativa in subiecta materia (articoli 1123 e 1125 c.c.) è suscettibile di deroga mediante un accordo unanime di tutti i condomini, avente valore negoziale”.

Accordo unanime che però in questo caso manca. “Non è conforme al disposto dell’articolo 1224 c.c. – dicono i giudici – né la suddivisione al 40/60% (anziché al 50/50%) della spesa, secondo i valori e le altezze, né l’inclusione della proprietà individuale al piano terra nel riparto secondo l’altezza, dato che il ricorrente è bensì servito dall’ascensore, non però per il suo appartamento, ma per i locali condominiali al sesto piano, che possono essere raggiunti in ascensore fino al quinto piano; ed è in questo presupposto che la sua partecipazione alla spesa avrebbe dovuto essere calcolata”.

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