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Canone Rai: la dichiarazione di non possesso va ripresentata entro il 31 gennaio

  • Quotidiano Del Condominio
  • 4 gennaio 2019

Il promemoria, direttamente dall’Agenzia delle Entrate, arriva via Twitter, ed è rivolto in particolare ai contribuenti che non possiedono la televisione: per non pagare il canone tv 2019 occorre presentare la dichiarazione di non detenzione entro il prossimo 31 gennaio. Attenzione però: come ricordano dalle Entrate, tale dichiarazione ha validità annuale e dunque, anche chi l’aveva inviata per ottenere l’esenzione nel 2018 dovrà presentarne una ex novo, valida per l’anno appena iniziato.

Cittadini intestatari di utenza elettrica residenziale che non detengono la tv

I cittadini che non detengono un apparecchio televisivo e sono intestatari di un contratto di energia elettrica residenziale possono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione per evitare l’addebito in bolletta. Per ottenere l’esonero è necessario che nessun componente della famiglia anagrafica detenga un apparecchio televisivo.

Per famiglia anagrafica si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.
Anche gli eredi devono presentare una dichiarazione sostitutiva per dichiarare che nell’abitazione in cui l’utenza elettrica è ancora temporaneamente intestata alla persona deceduta, non è presente alcun apparecchio televisivo.

Infine anche coloro che in precedenza hanno presentato una denunzia di cessazione dell’abbonamento televisivo per suggellamento, possono certificare, sempre per evitare l’addebito del canone in bolletta, che non detengono, in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica ad essi intestata, un ulteriore apparecchio televisivo oltre a quello per cui è stato chiesto il suggellamento.

In questi casi bisogna compilare il quadro A del modello di dichiarazione sostitutiva.

La dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo ha validità annuale e può essere presentata solo dai titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale (ad eccezione degli eredi).

La dichiarazione deve essere presentata:

  • dal 1° luglio al 31 gennaio dell’anno successivo per l’esonero del pagamento per l’intero anno successivo (per esempio, una dichiarazione presentata nel novembre del 2017 avrà effetto per tutto il 2018)
  • dal 1° febbraio al 30 giugno per l’ esonero dall’obbligo di pagamento per il secondo semestre dello stesso anno (per esempio, una dichiarazione presentata a maggio 2018 avrà effetto per il secondo semestre del 2018).

Attenzione: in caso di attivazione di nuova utenza di fornitura di energia elettrica da parte di soggetti che non siano già titolari di altra utenza residenziale nell’anno di attivazione, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione va presentata entro la fine del mese successivo alla data di attivazione della fornitura per avere l’esonero a decorrere dalla data di attivazione della fornitura stessa.

Infine, se nel corso dell’anno cambiano i presupposti precedentemente attestati (per esempio, acquisto di un apparecchio televisivo) è necessario comunicarlo all’Agenzia. Il canone, in questo caso, sarà addebitato dal mese in cui è stata presentata la dichiarazione sostitutiva (per la variazione dei presupposti deve essere compilato il quadro C della dichiarazione). Presentazione della dichiarazione sostitutiva

Il modello di dichiarazione sostitutiva va presentato direttamente dal contribuente (titolare di utenza elettrica residenziale ) o dall’erede:

  • tramite l’applicazione web
  • tramite gli intermediari abilitati (Caf, professionisti, ecc.)
  • tramite raccomandata senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino. E’ necessario, in questo caso, allegare un valido documento di riconoscimento

Doppio addebito

Se si è titolari di utenza elettrica di tipo residenziale e se il canone è già stato addebitato ad un altro componente della famiglia anagrafica, è necessario presentare la dichiarazione sostitutiva per comunicare all’Agenzia il codice fiscale di chi già paga il canone sia la data dalla quale decorre lo stato di appartenenza. In questo caso va compilato il quadro B della dichiarazione che può essere presentata in qualunque momento dell’anno e non va ripresentata se non cambiano i presupposti.

Nella compilazione del quadro B è importante indicare da quando si fa parte della stessa famiglia anagrafica. La data di questo presupposto, infatti, produce effetti sulla determinazione del canone. In particolare:

  • se la data di inizio di appartenenza alla famiglia anagrafica decorre dal 1° gennaio dell’anno di presentazione della dichiarazione il canone non è dovuto per l’intero anno;
  • se decorre dal 2 gennaio al 1° luglio dell’anno di presentazione il canone è dovuto per il primo semestre e non è dovuto a partire dal secondo semestre;
  • se il presupposto decorre dal 2 luglio dell’anno di presentazione al 1°gennaio dell’anno successivo, il canone è dovuto per l’intero anno di presentazione e non è dovuto per l’anno successivo;
  • se, infine, si fa parte della stessa famiglia anagrafica già prima del 1° gennaio dell’anno di presentazione è possibile indicare, convenzionalmente, il 1° gennaio dello stesso anno.

Se cambiano le condizioni

Può capitare che le condizioni dichiarate in precedenza possano cambiare (per esempio in caso di acquisto di un televisore nel corso dell’anno, avvenuto successivamente alla presentazione di una precedente dichiarazione sostitutiva, oppure nel caso in cui sia venuta meno la situazione di appartenenza alla medesima famiglia anagrafica precedentemente dichiarata). In questi casi è necessario inviare una dichiarazione con la quale si indicano, nel quadro C, le variazioni intercorse.

Modello da utilizzare (in italiano):

  • Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato – Modello – pdf
  • Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato – Istruzioni – pdf

 

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  • Agenzia delle Entrate
  • canone RAI
  • canone TV
  • esenzione canone
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