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Gli eredi versano l’IMU nei termini ordinari

  • Quotidiano Del Condominio
  • 12 ottobre 2021

A Cura di: Antonio De Luca, Dottore Commercialista

L’art. 9 comma 1 del DLgs. 14 marzo 2011 n. 23 individua i soggetti passivi dell’IMU come segue:

– in linea generale, soggetto passivo è il proprietario dell’immobile,

– tuttavia, se l’immobile è gravato da un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, soggetto passivo è il titolare di tale diritto, e non il proprietario (anche detto “nudo proprietario”).

Rientrano tra i soggetti passivi dell’IMU, anche:

– il locatario (utilizzatore) per gli immobili detenuti in leasing;

– il concessionario di aree demaniali in regime di concessione;

– il coniuge assegnatario dell’ex casa coniugale disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche se non titolare, neppure pro quota, di diritti di proprietà.

Sono assoggettati all’IMU (come già per l’ICI e la “vecchia” IMU) gli immobili riconducibili alle seguenti tre tipologie:

  • fabbricati;
  • area fabbricabile;
  • terreni agricoli.

Anche per l’IMU le modalità di determinazione della base imponibile variano in funzione della tipologia di bene immobile interessata.

In caso di morte, gli eredi succedono al de cuius nella titolarità dei diritti di quest’ultimo e, di conseguenza, nella soggettività passiva.

Pertanto, essi devono provvedere al pagamento del tributo comunale:

– per conto del defunto, fino alla data del decesso (il pagamento dell’IMU può essere fatto per intero da uno qualsiasi degli eredi a nome del de cuius: a quest’ultimo, quindi, deve essere intestato il modello F24);

– per conto proprio, per il periodo successivo, sulla base delle quote a loro riconosciute in caso di successione legittima, o indicate nel testamento in caso di successione testamentaria.

In merito, è necessario considerare che la normativa generale non prevede alcuna sospensione o differimento dei termini del pagamento, anche se gli immobili non sono ancora stati divisi tra gli eredi.

L’imposta è dovuta (e deve essere liquidata), per anni solari, in proporzione:

  • alla quota di possesso;
  • ai mesi dell’anno durante i quali si è protratto il possesso.

Ai fini dell’IMU, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.

Si computa in capo all’acquirente dell’immobile:

  • il giorno di trasferimento del possesso;
  • l’intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguali a quelli del cedente.

Pertanto, in caso di decesso avvenuto il 26 luglio 2021, l’imposta dovuta per l’anno 2021 dal de cuius va calcolata per 7 mesi, mentre i restanti 5 mesi sono dovuti dagli eredi.

In applicazione dell’art. 459 c.c., poi, qualora l’accettazione dell’eredità intervenga successivamente, gli eredi sono obbligati al pagamento dell’imposta dalla data in cui si è aperta la successione, in quanto gli effetti dell’accettazione (così come quelli della rinuncia) retroagiscono alla data del decesso.

Resta fermo, infine, che gli eredi e i legatari che hanno presentato la dichiarazione di successione contenente beni immobili non sono obbligati a presentare la dichiarazione IMU.

Tags
  • eredi
  • Imu
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