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LOCAZIONI BREVI, FIMAA: LA RITENUTA D’ACCONTO REGOLARIZZA GLI ABUSIVI?

  • Quotidiano Del Condominio
  • 21 luglio 2017

Dopo le reazioni negative di Fiaip, Airbnb e Homeaway anche Fimaa torna – pur se da un altro punto di vista – sulla querelle relativa alle locazioni brevi, prendendo atto “con profondo sconcerto, di come l’attuale legislatore, con la conversione in legge del Dl 50/2017 (art 4), abbia legittimato un’attivitа economica abusiva”. In sostanza, secondo la Federazione dei mediatori, “accettare che portali internet (come Airbnb, Homeaway e simili) che propongono la conclusione di contratti di locazione immobiliare siano qualificati come intermediari immobiliari in spregio alla legge n. 39/1989, e quindi possano svolgere un’attivitа economica senza possedere i requisiti previsti dalla legge, soltanto per l’interesse di inquadrarli come sostituti di imposta, significa non voler considerare la professionalitа, i costi e i sacrifici economici di un’intera categoria professionale che conta piщ di 50mila imprese della mediazione immobiliare”.

Chiaro il punto di vista di Fimaa: “Gli operatori regolari sono abituati ad assumersi l’onere di nuove incombenze, come quella adesso voluta dal legislatore nel ruolo di sostituti d’imposta, ma non riescono proprio a comprendere come, mediante l’assolvimento di questo unico onere, un soggetto non abilitato ad esercitare l’attivitа di mediazione possa ritenersi autorizzato a compiere atti che devono considerarsi vietati dalla legge di riferimento”. 

Duro, in tal senso, l’affondo del presidente della Federazione, Santino Taverna (nella foto): “Perchй allora continuare a soddisfare tutti gli altri requisiti previsti dalla legge 39/1989? Da oggi basterа esercitare l’attivitа di intermediazione immobiliare attraverso i portali internet e non vi saranno piщ gli obblighi di antiriciclaggio, di assicurazione, delle 220 ore di corso per il superamento dell’esame abilitativo alla professione di agente immobiliare, e cosм via. Basterа unicamente soddisfare gli obblighi di sostituto di imposta e non vi saranno responsabilitа professionali (ex articolo 1759 codice civile), obblighi di informazioni e di imparzialitа, obblighi di avvalersi di collaboratori abilitati. Tutti liberi di esercitare la professione senza lacci e lacciuoli, e soprattutto senza competenze, professionalitа e responsabilitа”.

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