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CORTE UE: NEL SETTORE ENERGETICO NO AD ALIQUOTE IVA RIDOTTE

  • Redazione
  • 11 giugno 2015
Al centro della controversia le operazioni di cessione e installazione di materiali efficienti sugli immobili residenziali finite sotto la lente d’ingrandimento della Commissione



[Fonte: NuovoFiscoOggi]

L’articolo 96 della direttiva Iva (direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006) stabilisce che l’aliquota Iva ordinaria fissata da ciascun Stato membro, da applicare alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, non può essere inferiore al 15%.
In deroga a tale principio l’articolo 98 consente agli Stati membri di applicare una o due aliquote ridotte alle cessioni di beni e prestazioni di servizi dettagliatamente elencati nell’allegato III della stessa direttiva.
La normativa Iva del Regno Unito (Vat Act del 1994) prevede l’applicazione di un’aliquota Iva ridotta del 5% ai “materiali efficienti sotto il profilo energetico” (energy-saving materials) ceduti o installati negli immobili residenziali.

La contestazione
La Commissione europea, ritiene che la normativa del Regno Unito sopra ricordata non rispetti la direttiva Iva, e ha, pertanto, proposto ricorso alla Corte di giustizia per inadempimento degli obblighi comunitari di cui all’articolo 258 TFEU.
La Commissione, ricorda, infatti, che, un’aliquota Iva ridotta può essere applicata solo alle cessioni e ai servizi di cui all’allegato III della direttiva. Tale allegato menziona la “cessione, costruzione, restauro e trasformazione di abitazioni fornite nell’ambito della politica sociale” (categoria 10) nonché “la riparazione e ristrutturazione di abitazioni private” (categoria 10a). La Commissione ritiene, in dissenso con il Regno Unito, che la cessione e l’installazione di “materiali efficienti sotto il profilo energetico” nel settore delle abitazioni non rientri in nessuna delle due categorie. Infatti, a parere della Commissione, con riferimento alla prima categoria, il sistema della aliquote ridotte del Regno Unito, applicabili indistintamente a tutte le abitazioni residenziali, non può essere direttamente ricondotto nell’ambito del concetto di politica sociale.
Anche laddove cessione e installazione di tali materiali dovessero essere considerate come rientranti nella seconda categoria (“riparazione e ristrutturazione di abitazioni private”) la Commissione sottolinea che, secondo le stesse disposizioni della direttiva Iva, un’aliquota Iva ridotta non può essere applicata qualora i materiali costituiscano, come nel caso de quo, una parte significativa del valore dei servizi resi.

La pronuncia della Corte
La Corte di giustizia ha condiviso le conclusioni della Commissione e, per l’effetto, ha statuito che la normativa del Regno Unito viola gli obblighi imposti dall’articolo 98 della direttiva 2006/112.
La Corte rileva, quanto alla prima (categoria 10) delle due categorie, che l’allegato III della direttiva Iva consente di applicare l’aliquota Iva ridotta solo alle cessioni, costruzioni, restauri e trasformazioni che siano riconducibili ad una politica sociale ben definita (well defined). Ne consegue che la direttiva Iva osta a misure nazionali che avrebbero l’effetto di applicare l’aliquota Iva ridotta indipendentemente dal contesto sociale nel quale hanno luogo siffatte operazioni. Infatti, secondo la Corte, sebbene sia possibile, come afferma il Regno Unito, che una politica di miglioramento delle abitazioni produca effetti sociali, l’estensione dell’ambito di applicazione dell’aliquota Iva ridotta a tutti gli immobili residenziali non riveste un carattere essenzialmente sociale. Invero, prevedendo l’applicazione di un’aliquota ridotta alla cessione e all’installazione di materiali efficienti sotto il profilo energetico quali siano le abitazioni interessate e senza distinzione delle categorie di individui che le occupano, le misure del Regno Unito non possono considerarsi adottate per ragioni di interesse esclusivamente, né prevalentemente, sociale.
Con riferimento alla categoria (categoria 10a) delle “riparazioni e ristrutturazioni di abitazioni private” la Corte osserva che la normativa Iva del Regno Unito, prevedendo l’applicazione di un’aliquota ridotta alle prestazioni di servizi di installazione indipendentemente dalla proporzione tra il valore di tali materiali e il valore totale del servizio fornito, non è in linea con la condizione richiesta dalla categoria 10a, in base alla quale un’aliquota ridotta può essere applicata soltanto in caso di riparazione o ristrutturazione di abitazioni private, esclusi i materiali che costituiscono una parte significativa del valore del servizio reso.
Sulla base delle suddette considerazioni la Corte di Giustizia ha statuito che il Regno Unito è venuto meno agli obblighi (has failed to fulfil its obligations) imposti dall’articolo 98 letto in combinato disposto con l’allegato III della direttiva Iva.

Data della sentenza: 4 giugno 2015
Numero causa: Causa C-161/14
Parti in Causa: ricorrente: Commissione europea; convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord 
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