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COSTRUTTORE/VENDITORE DI IMMOBILE INSALUBRE RISPONDE DELLE MALATTIE CAGIONATE

  • Redazione
  • 28 febbraio 2017
Un tetto non impermeabilizzato correttamente; l’inerzia dei costruttori; i figli di uno dei residenti del condominio che si ammalano a causa delle condizioni insalubri dell’immobile; la condanna penale emessa dal Giudice di Pace di Forlì nei confronti degli imputati. Ecco la vicenda.

—————–

GIUDICE DI PACE DI FORLÌ

Sez. pen., sent. 20.12.2016, 

n. 824

—————–


MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto di citazione regolarmente notificato, C.G. e C.S. sono stati tratti a giudizio per rispondere del reato di cui in epigrafe.

Il dibattimento è stato istruito mediante l’esame p.o., testi, acquisizione documentale, esame imputato.

All’esito dell’istruttoria dibattimentale le parti hanno concluso come in epigrafe.

Quanto alla eccezione di prescrizione si rileva che i primi certificati medici attestanti la malattia risalgono all’anno 2013 momento da considerare ai fini della individuazione del dies commissi delicti, in conformità alla costante giurisprudenza sul punto.

Considerato pertanto che l’acquisto dell’immobile risale al 2007 ma la lesione lamentata è quella relativa ai minori, certificata appunto successivamente, la suddetta eccezione è da ritenersi infondata.

Nel merito l ‘istruttoria ha consentito di meglio chiarire il contesto in cui si sono svolti i fatti e da cui è scaturita la denuncia.

Risulta provata la patologia che ha colpito i figli minori della p.o., strettamente collegata all’ambiente insalubre dell’abitazione, patologia nettamente migliorata se non anche risolta all’indomani degli interventi realizzati al tetto.

Veniva accertato trattarsi di infiltrazioni per una non corretta copertura ed impermeabilizzazione del tetto, peraltro risolta autonomamente dai condòmini, stante la inerzia dei costruttori, odierni imputati.

La circostanza ha trovato conferma nelle testimonianze assunte, da ritenersi attendibili e concordanti. 

Provato dunque il nesso causale tra la condotta omissiva e l’evento dannoso, si ritiene compiutamente integrata la fattispecie in contestazione.

Tali essendo i fatti andrà dichiarata la penale responsabilità degli odierni imputati.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Forlì, nel procedimento penale contro C.G. e C.S., imputati come in atti, visto l’art. 533, 535 e ss. c.p.p. dichiara gli imputati colpevoli del reato ascritto e li condanna alla pena di euro 5.000 di multa ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali nonché spese di costituzione di p.c. per euro 2.160 oltre accessori di legge.

Visto l’art. 538 c.p.p. condanna gli imputati al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio.

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