• Home
  • Chi siamo
  • Collegamenti
  • Abbonamento
  • Registrati
  • Accedi
  • Contatti
Quotidiano del Condominio
.
  • Attualità
  • FAQ Coronavirus
  • Giurisprudenza in condominio
    • Dottrina condominiale
    • Leggi e sentenze
  • Condominio
  • Fiscalità condominiale
  • Mercato Immobiliare
  • Quesiti
    • Quesiti fiscali
    • Quesiti legali
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
Cerca
  • Giurisprudenza in condominio

Destinazione urbanistica: si può ricorrere solo se provoca danni patrimoniali

  • Redazione
  • 13 agosto 2015

In caso dipianificazione urbanistica si può presentare ricorso contro le scelte del
Comune solo se si dimostra una serie di condizioni. Lo ha spiegato il Consiglio di Stato con la sentenza 3433/2015. Nel caso preso in esame dai giudici, dopo che un Comune aveva
approvato il piano degli interventi, con delle osservazioni era stato chiesto
di ridurre l’altezza degli edifici previsti, incrementare i verde circostante e
limitare gli interventi ammissibili solo al recupero del patrimonio edilizio
esistente. Il Comune aveva accettato alcuni suggerimenti, ma il proprietario di
un edificio situato nella zona vicina a quella interessata dal piano degli
interventi aveva impugnato le scelte del Comune che, a suo avviso, lo
danneggiavano.

Sia
il Tribunale amministrativo che il Consiglio di Stato hanno bocciato le
richieste dell’interessato spiegando che in materia di pianificazione
urbanistica il ricorso è ammesso solo se si dimostra che da essa possono
derivare danni patrimoniali o il peggioramento delle condizioni di vita. Per
poter prendere in considerazione i ricorsi, si deve inoltre dimostrare che la
nuova destinazione urbanistica incide sul godimento o sul valore di mercato dell’area
vicina o, ancora, su interessi specifici.
Al contrario,
hanno chiarito i giudici, non è sufficiente affermare che la vicinanza può
provocare danni generici.

Il
CdS ha infine affermato che le scelte dell’Amministrazione sono discrezionali e
generiche, cioè non possono riferirsi a dei casi specifici.
In
altre parole, il Comune aveva preso in considerazione le richieste avanzate da
alcuni cittadini, ma solo perché consentivano, in generale, la tutela delle
zone di pregio e la limitazione dello sfruttamento del territorio a fini
edificatori.

  • Condividi questo articolo
  • twitter
  • facebook
  • google+
  • email
  • rss
Riclassamento catastale: subito esecutive le sentenze a favore del contribuente
Mercato delle seconde case impoverito se l’Italia perde il treno del turismo

Related Posts

  • Giurisprudenza in condominio
  • Redazione
  • Ago 13, 2015
L’assicurazione professionale non copre l’amministratore condannato a restituire somme al condominio
  • Giurisprudenza in condominio
  • Redazione
  • Ago 13, 2015
È necessario il litisconsorzio per la costituzione di una servitù coattiva
  • Giurisprudenza in condominio
  • Redazione
  • Ago 13, 2015
Condominio: convocazione dell’assemblea valida anche tramite mail ordinaria

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.

Servizio riservato
agli abbonati alla rivista
“Italia Casa e Condominio”

Clicca qui per accedere all’ultima edizione

Ultimi articoli
  • Autoconsumo collettivo: energia condivisa per un futuro più sostenibile 31 luglio 2025
  • L’assicurazione professionale non copre l’amministratore condannato a restituire somme al condominio 31 luglio 2025
  • È necessario il litisconsorzio per la costituzione di una servitù coattiva 30 luglio 2025
Quotidiano del Condominio

Quotidiano del condominio

  • Homepage
  • Chi siamo
  • Registrati
  • Abbonamento
  • Accedi
  • Contatti
Privacy Policy Cookie Policy
Dalla A alla Zeta Srl – Piazza Martiri della Libertà 3/5 – 10098 Rivoli (TO) | Per informazioni Tel. 333-6278929 – E-Mail: italiacasacondominio@libero.it | P. IVA 12640180019 - Cod. fiscale Registro Imprese 12640180019 - N. REA TO-1305154 - Capitale sociale € 2.000,00 i.v.
Intersezione realizzazione siti web Modena