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L’amministratore di condominio e la cessione della clientela

  • Quotidiano Del Condominio
  • 22 agosto 2018

La cessione della clientela: una pratica la cui regolamentazione (in effetti delegata più o meno indirettamente all’articolo 1322 del Codice Civile) vale per tutti i professionisti, compresi gli amministratori di condominio, seppur con qualche distinguo. Vediamo in che cosa consiste, in questo approfondimento a cura della dott.ssa Silvia Zanetta.

La cessione della clientela professionale

Per “cessione di clientela professionale” si intende un contratto volto a regolamentare il passaggio di uno studio professionale a favore di un altro professionista. Il nostro ordinamento giuridico non disciplina l’istituto, la cui ammissibilità è pertanto assoggettata al giudizio di meritevolezza dell’autonomia negoziale consacrato nell’art. 1322 c.c..

In passato si riteneva che la vendita dello studio professionale fosse nulla per mancanza dell’oggetto. La incedibilità del “pacchetto clienti” era motivata anche dal fatto che il rapporto tra professionista e cliente è a base fiduciaria basato sul c.d. intuitus personae, e quindi il cliente deve essere libero di scegliere a chi affidarsi.

Successivamente il contratto di cessione di clientela ha trovato riconoscimento da parte dei giudici della Suprema Corte, i quali hanno assimilato l’attività del professionista a quella dell’imprenditore. In particolare, la Cassazione ha evidenziato che è lecitamente e validamente stipulato il contratto di trasferimento a titolo oneroso di uno studio professionale, comprensivo non solo di elementi materiali e arredi, ma anche della clientela, essendo configurabile non una cessione in senso tecnico, ma un complessivo impegno del cedente volto a favorire – attraverso l’assunzione di obblighi positivi di fare (attività promozionale di presentazione e canalizzazione) e negativi di non fare (divieto di riprendere ad esercitare la medesima attività nello stesso luogo) – la prosecuzione del rapporto professionale tra i vecchi clienti e il soggetto subentrante (Cassazione sentenza. n. 2860/2010).

Oggetto del contratto e obbligazioni

L’oggetto del contratto, secondo la tesi della Cassazione, non è una vendita della clientela, ma è un complesso di obbligazioni positive e negative volte a consentire il subentro del cessionario nei rapporti con i clienti acquisiti.

Tra le obbligazioni principali, si evidenziano:

  • La presentazione e affiancamento: il cedente si obbliga alla presentazione del nuovo professionista al cliente e per un periodo predeterminato il cessionario partecipa agli affari del cedente al fine di agevolare la canalizzazione della clientela. Inoltre, durante l’affiancamento il cessionario acquisisce il know how del cedente.
  • Il subentro: al termine del periodo di affiancamento, il cessionario subentra al vecchio professionista. Nel contratto, le parti possono anche statuire il passaggio delle utenze e del contratto di locazione dell’immobile in cui il cedente svolgeva la propria attività.
  • L’obbligo di non concorrenza e il patto di esclusiva: come previsto dall’art. 2557 c.c. in materia di cessione d’azienda, il cedente si impegna a non esercitare più la professione oppure a non svolgerla in un determinato territorio. Col patto di esclusiva, invece, il cedente si impegna a presentare la sua clientela solo al cessionario.
  • La clausola penale: all’interno del contratto, le parti possono inserire una clausola penale che scatta nel caso di violazione del divieto di concorrenza o del patto di esclusiva.

Quanto sopra esposto in tema di contratto di cessione della clientela è valido per tutti i professionisti, amministratore di condominio compreso. Si deve però evidenziare che i clienti dell’amministratore sono il frutto di una espressione collegiale, cioè l’assemblea. Il subentro può perciò avvenire in quella sede con le formalità prescritte dalla legge (art. 1336 c.c. prevede che per la nomina dell’amministratore è necessaria la maggioranza degli intervenuti all’assemblea che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio).

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  • amministratore di condominio
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