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Chi può ritirare l’avviso di raccomandata per conto del condomino indisponibile?

  • Quotidiano Del Condominio
  • 8 marzo 2019

[A cura di: avv. Paolo Ribero] Il legislatore disciplina le modalità di convocazione dell’assemblea nel III comma dell’art. 66 delle disposizione di attuazione del Codice Civile ove viene disposto che: “L’avviso di convocazione contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell’art. 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati”.

Si osserva che mentre per la convocazione il legislatore ha stabilito determinate forme di trasmissione ciò non è previsto per l’invio del verbale. In ogni caso, però, è sempre opportuno che l’amministratore si procuri una prova di ricevimento in quanto grava sul mittente l’onere di dimostrare che il condomino ha ricevuto il verbale, ciò anche in relazione ai termini di impugnazione.

Nel caso di assenza del destinatario o di altra persona che possa ricevere per il condomino il plico, la pronuncia della Suprema Corte del 14/12/2016 n. 25791 ha chiarito che la comunicazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza ovvero dalla data di ritiro del piego, se anteriore. Da ciò discende che è opportuno considerare al momento della fissazione della data di convocazione un lasso di tempo comprensivo anche dell’ipotesi in cui il condomino destinatario non possa ritirare il plico.

Soggetti legittimati

In merito ai soggetti legittimati a ritirare per conto del condomino l’avviso, si ricorda che non è necessario che la convocazione sia materialmente consegnata a mani del singolo condomino ma è sufficiente che sia stato recapitato nella sua sfera di conoscibilità, cioè sia pervenuto a persone che, per i loro rapporti con il destinatario o per causa di ufficio, siano tenuti a farne consegna ovvero sia stato depositato in luogo normalmente destinato a tale scopo e che di ciò il condomino destinatario, impiegando l’ordinaria diligenza, abbia o possa avere notizia (sul punto, Trib. Milano 2/4/1992). In base a tale principio, è stata ritenuta perfezionata la convocazione ricevuta dal coniuge convivente, dal comproprietario presso l’abitazione comune, dall’addetto alla casa.

Nel caso di decesso del condomino, se non viene fornita all’amministratore la documentazione attestante la qualità di erede, la convocazione dovrà essere inviata all’ultimo domicilio noto del condomino defunto con la generica indicazione eredi del sig….

La giurisprudenza ha ritenuto legittima la prassi consolidata negli stabili con il servizio di portineria di consegnare le convocazioni al custode affidando allo stesso il compito di trasmettere tale documento ai condòmini facendosi apporre su un foglio predisposto dall’amministratore la data e la firma “per ricevuta”.

Contenuto dell’ordine del giorno

In merito al contenuto dell’ordine del giorno, recentemente la Suprema Corte con sentenza 27159/18, chiamata ad esaminare una pronuncia della Corte di Appello di Torino (ove era stata impugnata una delibera sulla base dell’affermazione che l’ordine del giorno riportato nella convocazione assembleare non esplicitava chiaramente l’argomento esaminato e deliberato) ha rigettato il ricorso, ribadendo che “affinché la delibera di un’assemblea condominiale sia valida, è necessario che l’avviso di convocazione elenchi, sia pure in modo non analitico e minuzioso, specificamente gli argomenti da trattare sì da far comprendere i termini essenziali di essi e consentire agli aventi diritto le conseguenti determinazioni anche relativamente alla partecipazione alla deliberazione. In particolar modo, la disposizione dell’art. 1105, comma 3 c.c. – che si riteneva applicabile anche in materia di condominio di edifici, in difetto di un’analoga prescrizione quale quella ora contenuta nel richiamato art. 66, comma 3, disp. att. c.c. – la quale stabilisce che tutti i partecipanti debbano essere preventivamente informati delle questioni e delle materie sulle quali sono chiamati a deliberare, non comporta che nell’avviso di convocazione debba essere prefigurato lo sviluppo della discussione ed il risultato dell’esame dei singoli punti da parte dell’assemblea”.

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