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Dipendenti in condominio: l’amministratore datore di lavoro

  • Quotidiano Del Condominio
  • 14 novembre 2019

[A cura di: avv. Andrea Marostica – www.avvocatoandreamarostica.it] Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, conosciuto come “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, costituisce, come è noto, il pilastro della disciplina italiana in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Tale disciplina, in alcuni casi ed entro certi limiti a seconda della fattispecie concreta, si applica anche al condominio. Il discorso deve dunque prendere avvio dall’esame delle disposizioni del Testo unico che consentono di comprendere quando si configura l’assunzione in capo all’amministratore di condominio del ruolo di datore di lavoro.

Si osservino le seguenti definizioni, contenute nell’art. 2, co. 1, del D.Lgs. in parola:

  • è definito lavoratore (alla lett. a) “la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.”;
  • è definito datore di lavoro (alla lett. b) “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.”;
  • è definita azienda (alla lett. c) “il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato.”;
  • è definita unità produttiva (alla lett. t) “lo stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.”.

Si evince, quindi, che in tanto l’amministratore di condominio può essere qualificato come datore di lavoro in quanto il condominio da lui amministrato si configuri come unità produttiva nella quale un lavoratore, ad esso legato da un rapporto lavorativo, svolga attività lavorativa.

Quali dipendenti?

Vi sono differenze di disciplina che intervengono sulla base del tipo di lavoratore dipendente assunto, in particolare a seconda che il dipendente rientri o non rientri nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati.

Il tipico esempio di dipendente assunto dal condominio rientra certamente nel campo di applicazione di tale contratto: il portiere anzitutto, ma anche l’addetto alla vigilanza, l’addetto alla custodia, il personale addetto alla pulizia o alla manutenzione, il giardiniere.

In proposito, la Circolare del Ministero del Lavoro 5 marzo 1998, n. 30 ha precisato che con la locuzione “lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato”, oltre che ai portieri, si deve far riferimento anche a tutti i lavoratori subordinati che prestino la loro attività nell’ambito di un condominio, con mansioni affini a quelle dei portieri; da questi vanno esclusi, ovviamente, quanti prestino la loro attività con contratto di lavoro autonomo. La Circolare del Ministero del Lavoro 5 marzo 1997, n. 28, inoltre, ha chiarito che, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di informazione e formazione nei confronti dei lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato, il datore di lavoro nei condomini va individuato nella persona dell’amministratore condominiale pro tempore.

Se il dipendente del condominio rientra nel campo di applicazione del contratto collettivo anzidetto, si applica l’art. 3, co. 9, del Testo unico, in base al quale “ai lavoratori a domicilio ed ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37; ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate; nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo III.”. Ciò significa che l’amministratore datore di lavoro è tenuto a:

  • formazione e informazione del lavoratore;
  • fornitura al lavoratore dei DPI necessari allo svolgimento del lavoro;
  • fornitura al lavoratore di attrezzature di lavoro conformi al Testo unico.

Se, invece, il dipendente del condominio non rientra nel campo di applicazione del contratto collettivo anzidetto, si applica il D.Lgs. 81/2008 nella sua interezza (a mero titolo esemplificativo: figura del RSPP, figura del RLS, piano di emergenza, primo soccorso, registro infortuni, ecc.).

L’amministratore datore di lavoro committente

L’art. 26 del Testo unico si occupa dell’ipotesi nella quale il datore di lavoro rivesta anche il ruolo di committente. In ambito condominiale, ciò si verifica ogniqualvolta sia presente un lavoratore dipendente (ad es., il portiere) e vengano affidati altri incarichi a terzi nell’ambito di un contratto di appalto (ad es., un intervento elettrico).

In tali ipotesi, l’amministratore deve:

  • verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi ai quali affida l’attività (mediante: acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; acquisizione di autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi);
  • fornire alle imprese e ai lavoratori autonomi ai quali affida l’attività dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
  • redigere un documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI), così da promuovere la cooperazione e il coordinamento tra i lavoratori; obiettivo del documento è eliminare o almeno ridurre al minimo i rischi da interferenza, ovvero quei rischi dovuti alla interazione tra attività lavorative differenti, compresi anche i rischi intrinseci ai luoghi di lavoro;
  • stimare i costi della sicurezza nei contratti d’appalto, subappalto e di somministrazione.

——————————
APPALTO
La responsabilità penale dell’amministratore
è correlata ai poteri e ai margini di manovra
che gli sono stati conferiti dall’assemblea
rispetto ai lavori affidati a terzi
———————————————–

La responsabilità dell’amministratore

La giurisprudenza di legittimità (1) ha chiarito che, nel caso di appalto dei lavori deciso e assegnato mediante delibera dell’assemblea condominiale, ai fini della penale responsabilità dell’amministratore occorre verificare, nel singolo caso, l’ambito di autonomia di azione di cui eventualmente disponeva l’amministratore e i poteri decisionali concretamente attribuiti. L’attribuzione della responsabilità all’amministratore in caso di evento dannoso, dunque, non è affatto automatica, bensì dipendente dall’effettivo ruolo e dagli effettivi poteri di questi.

In ordine agli infortuni sul luogo di lavoro, continua la Sentenza citata, sussiste la responsabilità del committente per l’inosservanza degli specifici obblighi positivi di verifica, informazione, cooperazione. Deve, tuttavia, specificarsi che detta responsabilità non è di automatica applicazione, non potendosi esigere dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori. Viceversa, è necessario verificare in concreto quale sia stata l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento dannoso, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera. Altresì, occorre verificare l’ingerenza del committente nell’esecuzione dei lavori, nonché l’agevole ed immediata percepibilità da parte del medesimo di situazioni di pericolo.

Ancora: l’amministratore che stipuli un contratto di affidamento in appalto di lavori da eseguirsi nell’interesse del condominio può assumere, ove la delibera assembleare gli riconosca autonomia di azione e concreti poteri decisionali, la posizione di “committente”, come tale tenuto all’osservanza degli obblighi di verifica della idoneità tecnico professionale della impresa appaltatrice, di informazione sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro e di cooperazione e coordinamento nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione.

Note

1) Cass. pen., 15 ottobre 2013, n. 42347.

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