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EX PORTINAIO: IL CONDOMINIO SI SALVA DAL RIMBORSO RECORD

  • Redazione
  • 8 aprile 2016
Gli eredi del portinaio condominiale chiedono che venga riconosciuto dal condominio un rimborso di mezzo miliardo di vecchie lire. Il Tribunali li asseconda per una cifra estremamente inferiore: per ottenere di più avrebbero dovuto presentare i contratti nazionali di lavoro susseguitisi negli anni. Singolare vicenda quella su cui si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza 3833 del 26 febbraio 2016, di cui riportiamo un estratto.

————
CORTE DI CASSAZIONE
Sez. I civ., sent. 26.2.2016,
n. 3833
———–

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 
Con sentenza del 14 gennaio 2012, la Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione con cui il Tribunale di Napoli aveva solo parzialmente accolto la domanda proposta dai sig.ri M. e P.P., nella loro qualità di eredi di A.P. nei confronti del condominio dell’edificio sito in Napoli, Piazza …, avente ad oggetto il riconoscimento, in relazione al rapporto di portierato intercorso tra il de cuius ed il condominio, di differenze retributive per £ 520.000.000 circa, condannando il condominio al pagamento del minor importo per euro 31.489,32. 
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto la congruità dell’istruttoria condotta in prime cure e la validità dell’apprezzamento degli esiti della prova testimoniale e della CTU contabile in quella sede espletate. 
Per la cassazione di tale decisione ricorrono i Sig.ri P., affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, i1 condominio. 
Entrambe le parti hanno presentato memoria. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 
Con il primo motivo, inteso a denunciare la violazione e falsa applicazione dei CCNL che, tempo per tempo, hanno disciplinato il rapporto di lavoro di portierato nonché il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione, i ricorrenti, nella loro qualità, imputano alla Corte territoriale di aver acriticamente aderito alle conclusioni della CTU contabile, omettendo di verificare, con particolare riguardo alle spettanze di fine rapporto, la congruità dei conteggi ivi effettuati alle norme collettive tempo per tempo vigenti. 
Nel secondo motivo, afferente alla violazione e falsa applicazione dell’art. 2116 c.c., in una con il vizio di motivazione, le censure mosse hanno a riferimento la statuizione di rigetto della domanda di risarcimento del danno pensionistico conseguente alla lamentata omissione contributiva, domanda ritenuta assolutamente generica. 
Relativamente al primo motivo se ne deve ritenere l’inammissibilità per aver i ricorrenti omesso la produzione, anche in stralcio, dei CCNL le cui disposizioni si assumono violate. 
Parimenti inammissibile risulta il secondo motivo; qui il ricorrente censurando la statuizione sul punto della Corte territoriale sulla base di una causa petendi differente da quella originariamente prospettata cui è riferita la pronunzia della Corte medesima. 
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. 
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 

P.Q.M. 
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 100 per esborsi ed euro 3.000 per compensi, oltre accessori di legge. 
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