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FRATELLO E SORELLA VICINI DI CASA: UNA LITE A 360 GRADI

  • Redazione
  • 9 giugno 2015
Intercapedini, impedimenti all’affaccio e alla veduta, costruzioni e tubazioni a distanza illegale, modificazione di una soletta: quanti sgarbi fra “parenti serpenti”

————————–
CORTE DI CASSAZIONE
Sez. II civ., sent. 28.5.2015, n. 11044
————————–

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 14.6.1991 P.V. esponeva che il germano A.V. aveva commesso in danno di un immobile in via … di Anacapri i seguenti abusi: 1) due intercapedini nel suo giardino; 2) due ferri di pergolato sotto il balcone del suo immobile con impedimento dell’affaccio e della veduta; 3) un finestrino dal quale accedeva al suo giardino; 4) modificazione della tipologia e della destinazione di una soletta resa calpestabile; 5) costruzioni e tubazioni a distanza illegale ed eliminazione di una grata di ferro da due finestroni; 7) apposizione di due pennate pericolose.
Chiedeva l’eliminazione degli abusi ed i danni.
Il convenuto resisteva svolgendo riconvenzionale per violazioni della sorella.
Espletate c.t.u. e prova testimoniale il GOA (giudice onorario aggregato) accoglieva parzialmente la domanda attorea condannando il convenuto all’eliminazione del corpo di fabbrica fuoriuscente dal balcone dell’attrice nonché all’apposizione di grate fisse di ferro alle due finestre prospicienti il giardino della P.V. e quest’ultima alla reinstallazione dell’antenna televisiva sui lastrici solari in parziale accoglimento della riconvenzionale.
La causa veniva rimessa sul ruolo per un supplemento di ctu e con sentenza definitiva 7.9.2004 veniva rigettata la domanda riconvenzionale sulle piantagioni, accolta la residua parte della domanda principale con condanna del A.V. ad eliminare intercapedini o camere d’aria ed a sostituire le pennate.
Con separate impugnazioni, poi riunite, il A.V. appellava le due sentenze e la Corte di appello di Napoli, con sentenza 29.10.2008, in parziale accoglimento del gravame, condannava P.V. ad arretrare di cm 58 dal confine del lastrico di copertura il corpo di fabbrica realizzato sul terrazzo dell’appartamento di sua proprietà e rigettava la domanda per la rimozione delle intercapedini e delle pennate di cui in motivazione, rilevando che il tribunale aveva trascurato l’esame della domanda avanzata dal A.V. nella comparsa di costituzione sullo sconfinamento da parte della sorella ed ignorato l’eccezione sull’esistenza di pennate ed intercapedini da oltre un ventennio.
Ricorre P.V. con due motivi, resiste A.V..

MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo si lamentano vizi di motivazione in ordine alla condanna all’arretramento di cm 58 dal confine, senza momento di sintesi.
Col secondo motivo si denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c. per essere stata decisa la causa in ordine ad intercapedini e pennate sulla base di una causa petendi, eccezione di usucapione, mai dedotta dalla parte specificatamente in primo grado ed in appello.
Ciò premesso si osserva:
Come dedotto la Corte di appello ha condannato P.V. ad arretrare di cm. 58 dal confine del lastrico di copertura il corpo di fabbrica realizzato sul terrazzo dell’appartamento di sua proprietà e rigettato la domanda per la rimozione delle intercapedini e delle pennate di cui in motivazione, rilevando che il tribunale aveva trascurato l’esame della domanda avanzata dal A.V. nella comparsa di costituzione sullo sconfinamento da parte della sorella ed ignorato l’eccezione sull’esistenza di pennate ed intercapedini da oltre un ventennio.
In ordine al primo motivo, a prescindere dal momento di sintesi, va dedotto che la Corte di appello ha richiamato l’atto di divisione …, ha riscontrato la violazione sulla base della c.t.p., degli allegati grafici all’atto di divisione richiamato , dei rilievi fotografici e del comportamento processuale della controparte per cui andava proposta impugnazione per violazione dei criteri ermeneutici applicati o per violazione di legge e non per vizi di motivazione, trattandosi di argomentazione plausibile e sufficientemente sviluppata.
Anche il secondo motivo va respinto in quanto la decisione esamina specifiche doglianze sul punto e riferisce delle rituali eccezioni svolte in primo grado per cui non esiste alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c..
In particolare la sentenza, alle pagine dodici, tredici e quattordici, ha riferito dell’impugnazione circa la contraddittorietà della pronunzia di condanna all’eliminazione delle intercapedini determinata dal fatto che il Tribunale aveva recepito la necessità tecnica delle opere per preservare il fabbricato dalle infiltrazioni, come accertato dal c.t.u., ma riconosciuto l’illegittimità delle opere invadenti la proprietà dell’appellata, senza tener conto della realizzazione quanto meno dal 1968-1969; analogamente le pennate assolvevano ad una funzione di protezione delle finestre, non erano pericolose ed esistevano dal 1968-1969.
Il primo giudice aveva totalmente ignorato l’eccezione secondo cui le pennate e le intercapedini erano state realizzate quanto meno nel 1968-1969, cioè da oltre un ventennio, come confermato da vari testi e dallo stesso consulente di parte di P.V..
Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in euro 3200, di cui 3000 per compensi, oltre accessori.
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