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I FILI STENDIBIANCHERIA VIOLANO IL DECORO ARCHITETTONICO DEL CONDOMINIO?

  • Redazione
  • 29 giugno 2017
L’apposizione sui balconi di fili stendibiancheria costituisce una violazione del decoro architettonico? È il quesito posto da un amministratore di condominio alla rubrica di consulenza legale di Italia Casa e Quotidiano del Condominio. di seguito la vicenda e il parere dell’avvocato Paolo Ribero, di Torino.
IL QUESITO DELL’AMMINISTRATORE
Buongiorno, mi chiamo G. V. e amministro un condominio in prov. di Catania, formato da 4 scale, 25 unità immobiliari, di cui 10 si affacciano sulla strada principale e sul cortile interno. Le altre unità si affacciano, oltre che sul cortile, su una strada asfaltata privata, adibita a parcheggio, dalla quale si accede ai garage interrati. Alcuni condòmini hanno fatto richiesta di poter installare delle corde fisse esterne ai balconi per poter stendere i panni. Gli altri si sono opposti in quanto sostengono che tali opere deturpano il decoro dello stabile. Premetto che il regolamento (contrattuale) non dice nulla in merito. Per decidere ho riunito l’assemblea alla fine del mese. Volevo chiedere: l’opera in questione costituisce innovazione? Se sì, quale maggioranza occorre, sia numerica che millesimale? Se invece si considera un diritto dei condòmini e quindi da inserire nel regolamento, quale maggioranza occorre per essere approvata?
LA RISPOSTA DELL’AVVOCATO RIBERO
Ciascun condomino ha diritto ad usare della cosa propria ed anche di quella comune per il miglior godimento, purché non pregiudichi la stabilità dell’edificio né alteri il decoro architettonico. Pertanto nella fattispecie de quo non è questione di maggioranza, bensì di rispetto del decoro architettonico: concetto, che al di fuori di situazioni oggettive, è spesso discrezionale. Sull’individuazione del rispetto del decoro architettonico, la Suprema Corte (Cass. Civ. sez. II, 25 ottobre 2012 n. 18334) ha stabilito che occorre esaminare fattispecie per fattispecie riferendosi ad indici valutativi di maggior o minor rigore, in considerazione delle caratteristiche del singolo edificio. In ogni caso l’uso delle corde per stendere i panni non dovrà produrre stillicidio o sgocciolamenti sui piani sottostanti. In tal ipotesi i proprietari dei piani sottostanti potranno richiedere di rimuovere l’installazione esperendo un’azione negatoria della servitù.
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