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IMMOBILI ADIBITI AL SERVIZIO IDRICO NON SOGGETTI ALLA SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA

  • Redazione
  • 3 luglio 2015

In tema di solidarietà tributaria, il coobbligato d’imposta può avvalersi del giudicato favorevole emesso in un giudizio promosso da un altro obbligato, secondo la regola generale stabilita dall’art. 1306 cod. civ.. è quanto rimarcato dalla Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi su una controversia di natura fiscale relativa alla cessione di immobili strumentali al servizio idrico comunale. Ecco un estratto della sentenza 12766 del 19 giugno.

——————-

CORTE DI CASSAZIONE

Sez. V civ., sent. 19.6.2015, n. 12766

——————-

(omissis)

Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate lamenta vizio di violazione e falsa applicazione di legge del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 20 e 40 in relazione agli artt. 1363 e 1366 c.c. ed all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere i giudici di appello ritenuto applicabile l’imposta di registro in misura proporzionale alla cessione sebbene gli immobili insistenti sull’area, strumentali al servizio idrico comunale, fossero del tutto irrilevanti alla causa del negozio posto in essere delle parti e destinati alla demolizione.

Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate lamenta omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere i giudici di appello omesso di motivare in ordine alla natura intrinseca ed agli effetti giuridici dell’atto presentato per la registrazione e, così facendo, per non aver tenuto conto della reale intenzione delle parti che mirava alla cessione dei terreni e solo incidentalmente a quella degli edifici su di essi insistenti destinati alla demolizione.

Con il terzo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate lamenta vizio di violazione e falsa applicazione di legge del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2, comma 2, n. 5 e art. 4, comma 4 in relazione al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 40 ed all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere i giudici di appello ritenuto che la gestione del servizio idrico comunale comprensivo del diritto d’uso gratuito dei fabbricati era stato ceduto dal Comune ad altro soggetto nel 1997 e pertanto ogni successiva cessione del diritto di proprietà degli stessi fabbricati rimaneva sottratta alla disciplina dell’Iva (anche se il Comune non aveva mai chiuso la sua partita Iva) ed applicabile invece l’imposta di registro in misura proporzionale alla cessione, poiché essi non erano più inerenti all’attività commerciale svolta dal Comune.

Il ricorso proposto deve essere respinto. Deve essere accolta l’istanza del Comune di Oderzo che, costituendosi in giudizio, chiede di estendere nei propri confronti il giudicato intervenuto con la sentenza di primo grado pronunciata tra l’Agenzia delle Entrate e la (omissis) spa acquirente delll’area, coobbligata in via solidale con il Comune di Oderzo per il pagamento dell’imposta di registro proporzionale. La CTP di Treviso, infatti, con sentenza nr. 136/07/2006 in data 6/11/2006 depositata l’11/12/2006 passata in giudicato per mancanza di impugnazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, accoglieva il ricorso dell’acquirente (omissis) spa coobbligato solidale al pagamento dell’imposta di registro con il Comune annullando nei suoi confronti l’avviso di liquidazione.

Al riguardo giova sottolineare che questa Corte ha avuto modo di affermare il principio secondo cui, in merito alla estensione, ex art. 1306 cod. civ., della sentenza pronunciata in un giudizio tra l’Amministrazione finanziaria e un condebitore solidale: “In tema di solidarietà tributaria, l’opponibilità, da parte degli altri condebitori, della sentenza pronunziata tra l’Amministrazione finanziaria e uno dei condebitori in solido, ai sensi dell’art. 1306 c.c., comma 2, presuppone, oltre all’estraneità del debitore nel giudizio intercorso tra il proprio creditore e l’altro condebitore, anche il passaggio in giudicato della decisione (Sez. 5, Sentenza n. 7783 del 19/5/2003).

Deve quindi essere applicato in tema di solidarietà tributaria, il principio che il coobbligato d’imposta può avvalersi del giudicato favorevole emesso in un giudizio promosso da un altro obbligato, secondo la regola generale stabilita dall’art. 1306 cod. civ..

Conseguentemente, il ricorso va respinto e la sentenza impugnata deve essere confermata. Stimasi equo compensare le spese, tenuto conto dell’esito dei precedenti gradi di giudizio.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso. Compensa le spese del giudizio di legittimità.

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