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LA TUTELA DEL DIRITTO DI VEDUTA APPARTIENE AI SINGOLI CONDÒMINI

  • Redazione
  • 27 maggio 2016

La legittimazione ad agire per la specifica tutela dei diritti di veduta non può che appartenere ai singoli condòmini. È quanto rimarcato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 1549 del 27 gennaio 2016, di cui riportiamo un estratto.

————–

CORTE DI CASSAZIONE

Sez. II civ., sent. 27.1.2016, n. 1549

—————

CONSIDERATO IN FATTO 

Il Condominio di via … conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Chiavari il condomino P.R. rappresentando che lo stesso aveva realizzato una costruzione ed apposto gronde in aderenza al muro condominiale con ciò ledendo il diritto di veduta di tutti i rimanenti condòmini ed alterando l’aspetto estetico ed architettonico dell’edificio condominiale. 

Chiedeva, quindi, parte attrice la condanna del convenuto alla rimessione in pristino mediante demolizione dei manufatti. 

Costituitosi in giudizio il P.R. contestava l’avversa domanda deducendone l’infondatezza e chiedendone il rigetto. 

L’adito Tribunale, con sentenza n. 275/2006, rigettava la domanda proposta dal Condominio, che veniva condannato al pagamento della metà delle spese di lite e di ctu. 

Avverso la suddetta decisione interponeva appello il Condominio, chiedendo la riforma dell’impugnata sentenza. 

Resisteva al gravame il P.R., formulando – inoltre – appello incidentale quanto alla ripartizione delle spese processuali. 

L’adita Corte di Appello di Genova, con sentenza n. 382/2010, in accoglimento dell’appello principale condannava il P.R. a rimuovere dal proprio giardino due pergolati e le tre tettoie in atti individuate, nonché a rifondere le spese di lite. 

Per la cassazione della succitata decisione della Corte territoriale ricorre il P.R. con atto affidato a sette ordini di motivi. 

Resiste con controricorso il Condominio intimato. 

Nell’approssimarsi dell’udienza hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c. entrambe le parti. 

RITENUTO IN DIRITTO 

(omissis)

6. Con il quinto motivo si deduce la violazione degli “artt. 1130 e 1131 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.” in quanto “la legittimazione ad agire per la tutela dei diritti di veduta spetta a ciascun singolo condomino che ne è titolare esclusivo e non all’amministratore del condominio”. 

Il motivo è fondato. 

La legittimazione ad agire per la specifica tutela dei diritti di veduta non può che appartenere ai singoli condòmini. 

In assenza di ogni altra allegazione quanto alla possibilità di coesistenza di vedute di singoli condòmini e di vedute quali, ad esempio, quelle delle finestre delle scale del condominio, il diritto di veduta a favore delle singole unità abitative è proprio del titolare della proprietà di ciascun singolo appartamento e, pertanto, non del Condominio, ma del singolo condomino-proprietario. 

Il motivo qui scrutinato deve, quindi, essere accolto. 

7. Con il sesto motivo si censura l’“insufficiente motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio” ovvero “circa il mancato rispetto delle distanze (punto più sporgente tettoie e facciata muro condominiale)”. 

In proposito, richiamandosi quanto innanzi già affermato (pur se con riferimento al diverso aspetto della legittimazione processuale) sub 5. e 6., va considerato quanto segue. 

La valutazione delle prescritte distanze con riferimento al punto massimo di sporgenza delle tettorie andava comunque svolta con specifica e chiara motivazione in punto di calcolo delle stesse con riguardo alla lesione di diritti individuali di singoli condòmini e/o di diritti inerenti beni condominiali. 

Differente sarebbe, infatti, la soluzione da dare in concreto alla vicenda se si trattasse di computo distanze nei confronti si singola proprietà individuale di un condomino ovvero nei riguardi di beni condominiali. 

A tale principio non può non ispirarsi una attenta valutazione del denunciato aspetto del mancato o meno rispetto delle distanze in relazione al quale viene mossa la censura di carenza motivazionale. 

Poiché, in proposito, la motivazione della gravata decisione appare carente il motivo in esame deve ritenersi fondato e va, conseguentemente accolto. 

8. Con il settimo motivo si deduce la “violazione dell’art. 1102 c.c. in rapporto all’art. 907, 3° co. c.c. in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.”. 

Parte ricorrente prospetta la asserita necessità, nella fattispecie, della “verifica della prevalenza o meno delle norme di uso comune (1102) su quelle relative alle distanze legali (907, 3° co. c.c.)”. 

La prospettata censura è del tutto destituita di fondamento. 

Nessuna norma di uso comune può (né risulta mai essere stata utilizzata a tal fine) comportare il superamento delle prescrizioni di legge in materia di rispetto delle distanze legali. 

L’impugnata sentenza è quindi, del tutto immune dalla formulata censura che non può essere accolta. 

9. In conseguenza dell’accoglimento del quinto e del sesto motivo del ricorso, va disposta la cassazione dell’impugnata sentenza ed il rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Genova affinché la stessa decida la controversia uniformandosi ai principi innanzi enunciati. 

P.Q.M. 

La Corte accoglie il quinto ed il sesto motivo del ricorso, rigettati i rimanenti, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di Appello di Genova. 

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