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Immobile restituito in ritardo? Per l’indennizzo bisogna provare il danno

  • Quotidiano Del Condominio
  • 28 agosto 2018

[A cura di: Confappi] Qualora, in forza di un contratto di comodato gratuito, il comodatario restituisca l’immobile in ritardo al legittimo proprietario, quest’ultimo potrà ottenere un risarcimento, a condizione però che provi il danno. Lo ha deciso il Tribunale di Milano con la sentenza 14 marzo 2018, n. 3010.

Il giudice meneghino, pur condannando al pagamento delle spese legali il comodatario, ha rigettato la richiesta di risarcimento avanzata dal proprietario/comodante. In mancanza di una norma specifica, in caso di ritardo da parte del comodatario valgono i parametri generali in tema di risarcimento del danno di cui agli articoli 1223 e seguenti del Codice civile: il danno deve essere conseguenza diretta del comportamento del debitore e va provato in concreto.

Il proprietario di un immobile concesso in comodato gratuito non può quindi chiedere un indennizzo al comodatario che usufruiva dell’alloggio e che, su richiesta del comodante, non lo ha liberato per tempo, a meno che lo stesso proprietario non sia in grado di fornire le prove del danno procurato dal ritardo. Nel caso specifico, il contratto prevedeva una durata illimitata del comodato, che sarebbe cessato qualora il comodante avesse chiesto la restituzione dell’alloggio.

Nel febbraio 2017 il comodante ha in effetti chiesto l’immobile, che è stato liberato soltanto un anno dopo. Secondo il Tribunale:

“il danno da occupazione abusiva di immobile non può ritenersi sussistente in re ipsa e coincidente con l’evento, che è viceversa un elemento del fatto produttivo del danno, ma, ai sensi degli artt. 1223 e 2056 c.c., trattasi pur sempre di un danno-conseguenza, sicché il danneggiato che ne chieda in giudizio il risarcimento è tenuto a provare di aver subito un’effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto ad esempio locare o altrimenti direttamente e tempestivamente utilizzare il bene, ovvero per aver perso l’occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito, che può al riguardo peraltro pur sempre avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti“.

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  • affitti
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  • giurisprudenza
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