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IVA agevolata: chi è tenuto a provare i presupposti?

  • Quotidiano Del Condominio
  • 18 agosto 2021

A Cura di: Avv. Giuseppina Maria Rosaria Sgrò

La Cassazione, con l’ordinanza n. 6425 del 9 marzo 2021, nell’affrontare il tema relativo all’IVA agevolata, ha sottolineato che, in caso di contestazione, il contribuente è tenuto a fornire la prova della sussistenza dei presupposti.

I Giudici di piazza Cavour, hanno ripreso consolidato principio della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Le norme che prevedono aliquote agevolate costituiscono un’eccezione rispetto alle disposizioni che stabiliscono, in via generale, le aliquote ordinarie, sicché spetta al contribuente, che voglia far valere tali circostanze le quali, pur non escludendola, riducono sul piano quantitativo la pretesa del fisco, provare l’esistenza dei presupposti per la loro applicazione, e cioè dei fatti costituenti il fondamento della sua eccezione” (Cass. n. 7124/2003).

Le disposizioni normative che prevedono il pagamento dell’IVA in forma agevolata rispetto all’aliquota ordinaria hanno il carattere della specialità rispetto alla norma generale, che prevede la quota ordinaria, pertanto, il contribuente, il quale intende avvalersene, è tenuto a dichiararlo e dare prova dei presupposti della sua applicazione.

La disposizione di cui, nella vicenda posta al vaglio degli Ermellini, è controversa l’applicazione è quella contenuta nel punto 39, tabella A/II, allegata al Dpr n. 633/1972, il quale stabilisce che sono soggette ad IVA agevolata del 4% le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di abitazioni non di lusso di cui all’art. 13 L. n. 408/1949, eseguite nei confronti di soggetti che svolgono l’attività di costruzione di immobili per la successiva vendita, ivi comprese le cooperative edilizie e loro consorzi, anche se a proprietà indivisa, o di soggetti per i quali ricorrono le condizioni richiamate nel n. 21, vale a dire quelle richieste per le prime case.

In virtù dei suesposti principi, i giudici di legittimità hanno cassato la sentenza impugnata con rinvio al giudice di secondo grado in diversa composizione per la decisione nel merito.

 

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