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Tassa rifiuti: l’inutilizzo dell’immobile non va comunicato ogni anno

  • Quotidiano Del Condominio
  • 12 giugno 2018

Le comunicazioni relative all’inidoneità di un immobile alla produzione dei rifiuti (in quanto, ad esempio, privo di servizi essenziali e non abitato) devono avvenire solo quando vi siano delle variazioni e non necessariamente ogni anno. È quanto confermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 13120 del 25 maggio 2018, di cui riportiamo un estratto.

——————–
CORTE DI CASSAZIONE
Sez. V civ., sent. 25.5.2018,
n. 13120
———————-

Fatti di causa

In data 7 marzo 2008 la Sistema ambiente s.p.a. di Lucca (concessionaria del servizio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di detta città) notificava a G.B. un avviso di accertamento relativo alla TIA (tariffa di igiene ambientale) del 2006. In data 22 giugno 2009 Equitalia Srt s.p.a. Notificava a G.B. cartelle di pagamento relative alla stessa TIA del 2006 nonché a quelle del 2005 e del 2007.

Avverso tali atti il contribuente ricorreva alla Commissione Tributaria Provinciale di Lucca, sostenendone l’illegittimità; la società impositrice non si costituiva in giudizio.

La Commissione Tributaria Provinciale di Lucca accoglieva il ricorso, ritenendo che il mancato utilizzo dell’immobile, documentalmente provato, rendeva lo stesso incapace di produrre rifiuti e quindi faceva venir meno il presupposto impositivo.

Contro tale pronuncia proponeva appello la Sistema ambiente s.p.a. Di Lucca la quale si riportava sostanzialmente alle argomentazioni sostenute in primo grado.

L’appello veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana con la sentenza n. 02/16/12, con la quale si affermava che la sentenza appellata correttamente avesse riconosciuto che presupposto impositivo della TIA è la disponibilità di locali idonei alla produzione di rifiuti, presupposto che nella fattispecie risultava insussistente in quanto i locali in questione non avevano al tempo tale idoneità per assenza dei servizi essenziali e risultavano in effetti non occupati. Inoltre, sempre secondo la sentenza impugnata, l’art. 62 del d. lgs. n. 507 del 1993 che disciplina la TIA, prevedendo la non assoggettabilità a TIA dei locali non produttivi di rifiuti, richiede altresì che quest’ultima circostanza sia indicata nella denuncia originaria o di variazione, oltre che adeguatamente documentata, circostanza che nella specie era stata provata dal contribuente, il quale aveva presentato una richiesta di esclusione della tariffa il 2 febbraio 2005 ma non l’aveva ripetuta nel 2006 nulla essendo cambiato relativamente alla situazione dei locali in questione. L’ulteriore vincolo previsto dall’art. 16 del Regolamento comunale in materia, che prescrive che la richiesta di esclusione debba essere ripetuta annualmente pena decadenza dal beneficio (circostanza questa invece non provata dal contribuente), parrebbe eccedere – secondo la sentenza impugnata – quanto previsto dalla normativa statale in materia ed essere in contrasto con l’art. 10 dello Statuto del contribuente e pertanto andrebbe interpretato nel senso che in mancanza di tale comunicazione il contribuente possa pur sempre dimostrare – come avvenuto nel caso di specie – che la situazione precedentemente dichiarata continui a sussistere anche per l’anno successivo a quello cui si riferisce la pretesa impositiva.

(omissis)

Ragioni della decisione

Con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, il ricorrente denuncia un vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 62 del d. lgs. n. 507 del 1993 in quanto la sentenza impugnata avrebbe ritenuto che presupposto perché un locale possa non essere assoggettato alla TIA sia solo il fatto di non essere occupato mentre la norma prevede che, a prescindere dall’occupazione o meno del locale, sussistano obiettive condizioni di non utilizzabilità dello stesso.

Il motivo è infondato perché la sentenza ha dato alla norma proprio l’interpretazione suggerita dal ricorrente (che poi è quella corrispondente alla lettera della legge), perché, nell’affermare che i locali in questione non avevano al tempo l’idoneità alla produzione dei rifiuti per assenza dei servizi essenziali e risultavano in effetti non occupati, ha ritenuto appunto che l’inidoneità alla produzione dei rifiuti, il cui onere della prova è stato correttamente posto a carico del ricorrente, dipendesse proprio dall’assenza dei servizi essenziali (ossia da obiettive condizioni di non utilizzabilità, come previsto dalla norma) e che la non occupazione dei locali fosse solo la conseguenza dell’assenza di tali servizi.

Con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, il ricorrente denuncia un vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 62 e 70 del d. lgs. n. 507 del 1993 in quanto tali norme prevederebbero la necessità di una denuncia annuale dell’insussistenza dei presupposti impositivi per la TIA mentre la sentenza avrebbe ritenuto sufficiente solo un obbligo iniziale e successivamente solo eventuali variazioni, senza obbligo di cadenza annuale.

Il motivo è infondato perché la sentenza impugnata ha dato alla norma una interpretazione condivisibile e ragionevole, nonché conforme alla ratio della norma impositiva, ritenendo che le comunicazioni relative all’inidoneità del locale alla produzione dei rifiuti debba avvenire solo quando vi siano delle variazioni (come del resto suggerisce la lettera dell’art. 62, comma 2, del d. lgs. n. 507 del 1993, che parla di denuncia originaria o di “variazione” e non di “denuncia annuale”) e non necessariamente ogni anno: del resto la sentenza spiega che il contribuente ha dimostrato documentalmente che la condizione di mancato utilizzo continua a persistere senza variazioni anche nel 2007, per cui risulta adeguatamente dimostrata l’assenza del presupposto impositivo. Lo stesso art. 70 del d. lgs. n. 507 del 1993, la cui violazione è sostenuta dal ricorrente, afferma proprio testualmente che la denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate, che è proprio la tesi sostenuta dai giudici0 della Commissione Tributaria Regionale. In effetti, la circostanza che l’imposta sia calcolata prendendo come base di calcolo l’anno solare non implica come necessaria conseguenza che le denunce di variazione abbiano tale stessa cadenza in quanto non vi è ragionevolmente alcun bisogno che tale denuncia si faccia quando non si sia verificata alcuna variazione.

(omissis)

Il ricorso va dunque rigettato; nulla sulla spese in quanto il contribuente non si è costituito.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese.

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  • abitabilità
  • giurisprudenza in condominio
  • rifiuti
  • Tia
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