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RAPINA IN CONDOMINIO UTILIZZANDO I PONTEGGI: RISPONDE L’APPALTATORE

  • Redazione
  • 11 novembre 2016

A prescindere che i ponteggi siano stati montati da un subappaltatore, se essi vengono utilizzati dai ladri per introdursi in un appartamento situato all’interno di un condominio, a rispondere della negligente conservazione della struttura è l’appaltatore dei lavori. È quanto confermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 19399/2016, di cui riportiamo un estratto.

——————–

CORTE DI CASSAZIONE

Sez. III civ., sent. 30.9.2016, 

n. 19399

——————–

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il tribunale di Roma respinse la domanda di risarcimento danni avanzata da E.Q. in ragione di una subita rapina in appartamento contro A.F., all’epoca dei fatti incaricato di un appalto per la ristrutturazione dell’edificio condominiale in cui è sita l’abitazione dell’attrice.

La corte di appello, invece, accolse l’impugnativa della E.Q.: ritenendo tra l’altro provato, perché non contestato, che i rapinatori per raggiungere l’appartamento dell’appellante si avvalsero delle impalcature posizionate per i lavori, della cui custodia fu ritenuto responsabile il A.F..

Questi ha presentato ricorso per Cassazione esponendo 11 motivi illustrati in memoria.

E.Q. ha depositato controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I motivi di ricorso possono essere così esposti in ragione di una doverosa sintesi.

(omissis)

3. Il terzo motivo di ricorso è dedicato alla violazione dell’art. 2043 cod. civ. atteso che, non avendo parte ricorrente, quale appaltatore, montato i ponteggi, ed essendo stata svolta tale attività da un subappaltatore, esclusivamente quest’ultimo soggetto avrebbe dovuto essere chiamato in responsabilità quale autore dell’illecito.

3.1. Nella sentenza impugnata è chiarito come sussista la responsabilità extracontrattuale dell’appaltatore nei confronti di un terzo soggetto che abbia subito danni da furto per l’utilizzo, ai fini dell’illecito penale, dei ponteggi montati nel cantiere e negligentemente custoditi dall’appaltatore medesimo.

In sentenza sono correttamente richiamati, sul punto, i precedenti di Cass. n. 5840 del 1991 e di Cass. n. 2844 del 2005.

La fattispecie è riferita all’attività dell’appaltatore che si avvale di detti strumenti per il suo lavoro senza curarsi di impedirne l’uso anomalo adottando le precauzioni del caso, ed anzi tenendo una condotta gravemente negligente e imperita.

Non costituisce aspetto rilevante se tali ponteggi sono stati montati dallo stesso appaltatore o da una impresa diversa ma sempre incaricata dall’appaltatore. Ciò che, infatti, conta è che le impalcature siano state realizzate nell’ambito dell’appalto, ed esprimano per conseguenza l’organizzazione di impresa dell’appaltatore venendo effettivamente utilizzate nell’attività economica. Quando, infatti, siano soddisfatte tali condizioni, così come nel caso di specie, l’appaltatore è evidentemente tenuto all’uso diligente degli strumenti dell’attività, con la conseguenza che resta responsabile per i danni cagionati attraverso tali strumenti e in seguito, anche, all’uso anomalo degli stessi da parte di altri.

(omissis)

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione a controparte delle spese del giudizio di cassazione, liquidate il euro 11.200,

di cui euro 200 per spese, oltre accessori di legge, Iva e Cpa.

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