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RIGONFIAMENTO DEL MURO DI CONFINE E RESPONSABILITÀ A CARICO DEL CONDOMINIO

  • Redazione
  • 10 marzo 2016

Il muro di confine tra due condomini si è gonfiato ed è pericolante, a causa dell’assenza di manutenzione sull’impianto fognario eseguita da uno dei due condomini in causa. Ecco che cosa ha disposto la Corte di Cassazione in merito a responsabilità e risarcimenti.

——————-

CORTE DI CASSAZIONE

Sez. II civ., sent 12.2.2016,

n. 2865

——————-

RITENUTO IN FATTO 

1. Il condominio dell’edificio sito in Roma via B.d.U. n. 37 convenne in giudizio il condominio dell’edificio sito in Roma via B.d.U. n. 39-43, chiedendone la condanna all’eliminazione della situazione di pericolo e di danno temuto causata dal rigonfiamento del muro di confine e al risarcimento del danno. Venne integrato il contraddittorio nei confronti del condominio dell’edificio sito in Roma via B.d.U. n. 55 e nei confronti di M.E. (originario proprietario del fabbricato e costruttore della stradella adiacente il muro). 

Il Pretore di Roma dispose, con ordinanza, che il condominio di via B.d.U. n. 39-43 eseguisse le opere indicate dal C.T.U. e che il condominio di via B.d.U. n. 37 e quello di via B.d.U. n. 55 transennassero la strada; e rimise le parti dinanzi al locale Tribunale competente per valore. 

Riassunto il giudizio e istruita la causa, il Tribunale di Roma condannò il condominio di via B.d.U. n. 39-43 e M.E. a corrispondere al condominio di via B.d.U. n. 37, a titolo di risarcimento dei danni, la somma di lire 35 milioni, nella misura del 50% ciascuno, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria. 

2. Avverso tale sentenza proposero appello in via principale M.R., M.M. e M.P., nella qualità di eredi di M.E. nel frattempo deceduto; proposero appello in via incidentale anche il condominio di via B.d.U. n. 37, il condominio di via B.d.U. n. 39-43. 

La Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rigettò la domanda proposta dal condominio di via B.d.U. n. 37 nei confronti del condominio di via B.d.U. n. 39-43; dichiarò il difetto di legittimazione passiva del condominio di via B.d.U. n. 55; condannò M.R., M.M. e M.P., in solido, a corrispondere al condominio di via B.d.U. n. 37 la somma di euro 40 mila, oltre agli interessi legali. 

3. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il condominio di via B.d.U. n. 37 sulla base di quattro motivi. 

Resistono con controricorso M.R., M.M. e M.P., che propongono altresì ricorso incidentale affidato a quattro motivi. 

Resiste con controricorso anche il condominio di via B.d.U. n. 39-43. 

Il condominio ricorrente e quello resistente hanno depositato memorie ex art. 378 cod. proc. civ. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

(omissis)

1.4. Col quarto motivo di ricorso, si deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte territoriale, in accoglimento dell’appello incidentale proposto dal condominio di via B.d.U. n. 39-43, escluso la responsabilità di tale condominio per i danni verificatisi, nonostante che una delle cause dei danni fosse la mancata manutenzione della fognatura di proprietà dello stesso condominio. 

Questa censura è fondata. 

Secondo la Corte di Appello, i danni lamentati dal condominio attore sono stati causati dalla fognatura collocata sopra il muro, dalla cunetta costruita con un errato sistema, nonché dalla mancata manutenzione dell’una e dell’altra opera (p. 9 della sentenza impugnata). Nonostante che una delle cause dei danni fosse costituita dalla mancata manutenzione delle dette opere, spettante senza dubbio al proprietario di esse, la Corte territoriale ha statuito che dei danni verificatisi debba rispondere solo l’originario costruttore delle opere medesime (ossia M.E.). Sul punto, non risulta sufficiente l’affermazione della Corte capitolina secondo cui il costruttore si era assunto l’onere della manutenzione delle opere (p. 13 della sentenza di appello), non essendosi il giudice di appello curato di indicare la fonte di tale asserito onere. 

La sentenza impugnata va pertanto cassata con riferimento alla esclusione della responsabilità del condominio di via B.d.U. n. 39-43. 

2. Il ricorso incidentale proposto da M.R., M.M. e M.P. è fondato sui seguenti motivi: 

(omissis)

2.2. Sono fondati, invece, il secondo e il terzo motivo del ricorso incidentale, con i quali si deduce l’omessa motivazione della sentenza impugnata sia con riferimento al preteso onere di manutenzione del muro che M.E. – quale costruttore dello stesso – si sarebbe assunto in sostituzione del condominio di via B.d.U. n. 39-43 (secondo motivo), sia con riferimento alla ritenuta esclusione della proprietà del muro e della fognatura ad esso sovrastante da parte del condominio di via B.d.U. n. 39-43 (terzo motivo). 

Invero, come si è già osservato a proposito dell’esame del quarto motivo del ricorso principale, la Corte territoriale nulla ha detto in ordine all’origine dell’asserito onere del costruttore M.E. di manutenere il muro in luogo del proprietario; né ha detto alcunché in ordine alla proprietà del muro (peraltro posta dal giudice di primo grado a fondamento dell’ordine impartito al condominio convenuto), non escludendo neppure che esso appartenesse al condominio di via B.d.U. n. 39-43. 

Non risulta, pertanto, adeguatamente motivata l’esclusione della responsabilità del detto condominio, in concorso con la responsabilità del costruttore. 

È pertanto necessario cassare la sentenza impugnata con riferimento alla esclusione della concorrente responsabilità del condominio di via B.d.U. n. 39-43, accanto alla responsabilità del M.E.. 

2.3. Il quarto motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., con riferimento alla condanna dei M.E. alla rifusione delle spese del giudizio) rimane assorbito. 

3. In definitiva, vanno accolti il quarto motivo del ricorso principale, nonché il secondo e il terzo motivo del ricorso incidentale; va dichiarato assorbito il quarto motivo del ricorso incidentale e vanno rigettati gli altri. La sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma, che provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità. 

P. Q. M. 

La Corte Suprema di Cassazione accoglie il quarto motivo del ricorso principale, nonché il secondo e il terzo motivo del ricorso incidentale; dichiara assorbito il quarto motivo del ricorso incidentale; rigetta gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte di Appello di Roma. 

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