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ROTTURA DELLE TUBATURE E INFILTRAZIONI: RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE O DEL LOCATORE?

  • Redazione
  • 26 novembre 2015

La rottura di tubazioni e le successive infiltrazioni provocano un danno al conduttore. A chi spetta risarcirlo? Al locatore o al costruttore dell’immobile? A stabilirlo, la sentenza 21525 della Corte di cassazione, di cui riportiamo un estratto.

—————

CORTE DI CASSAZIONE

Sez. II civ., sent 22.10.2015,

n. 21525

—————

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

N.M. conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Bologna, la Immobiliare B.A. s.r.l. per sentirla condannare, ai sensi degli artt. 2051 e 2053 c.c. ed, in subordine, ai sensi dell’art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni subiti a seguito di infiltrazioni di acqua provenienti dall’appartamento sovrastante il locale adibito a bar-gelateria, sito in via …, in … ( Bo), condotto in locazione da esso attore e di proprietà della società convenuta. Quest’ultima chiamava in causa la società I.P. s.r.1., quale impresa costruttrice dell’intero edifico ove era ubicato detto locale, per essere manlevata da ogni conseguenza derivante del giudizio.

Si costituiva in giudizio la società I.P. s.r.l. sostenendo la propria estraneità ai fatti di causa.

Assunta la prova testimoniale, con sentenza del 31.1.2005, il Giudice di Pace adito accoglieva la domanda affermando che la responsabilità dei danni subiti dall’attore doveva imputarsi, ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c., alla proprietaria dell’immobile, Immobiliare B.A. e respingeva la domanda di manleva nei confronti della s.r.l. I.P..

Avverso tale decisione proponeva appello la Immobiliare B.A. s.r.l.. Resistevano l’appellato N.M. e la E.M. s.r.1., quale società incorporante la s.r.l. I.P..

Con sentenza depositata il 18.5.2009 il Tribunale di Bologna, in persona del G.U., in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava la E.M. s.r.l. tenuta a manlevare la Immobiliare B.A. nei confronti di N.M. e, per l’effetto, condannava la società stessa al pagamento, in favore della B.A. s.r.1., della somma di euro 4.135,12, oltre interessi e spese processuali del giudizio di primo grado; dichiarava il difetto di interesse ad agire del N.M. e compensava integralmente fra le parti le spese del grado.

Il Tribunale riteneva pacifico che, nella notte tra il 3 ed 4 dicembre 1999, la soc. B.A. aveva sollecitato l’intervento della società costruttrice I.P. s.r.l. e che la stessa si fosse attivata per la riparazione delle tubature che avevano determinato le infiltrazioni nel locale di N.M. e, sulla base di tale circostanza non contestata, ravvisava il riconoscimento dei vizi da parte della società I.P. con conseguente assunzione,da parte di quest’ultima i di una nuova obbligazione, svincolata dai termini di decadenza e prescrizione e soggetta all’ordinario termine prescrizionale di dieci anni.

Per la cassazione di tale decisione popone ricorso, affidato a due motivi, la E.M. s.r.l..

Gli intimati, Immobiliare B.A. s.r.l. e N.M. non hanno svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La società ricorrente deduce:

1) omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia con riferimento al riconoscimento dei vizi da parte della società appaltatrice, pur non essendo stata accertata la causa della rottura della tubatura che aveva determinato i danni lamentati; il Giudice di appello aveva omesso di considerare che l’intervento di riparazione della tubatura era stato eseguito a cura e spese di un soggetto diverso dalla società I.P. s.r.l. ed aveva attribuito a tale intervento “una valenza diversa ed ulteriore rispetto ad un eventuale riconoscimento di vizi” e cioè l’insorgenza di una nuova obbligazione;

2) omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 1667 c.c., laddove il Giudice di Appello aveva rigettato l’eccezione di prescrizione sollevata dalla società I.P. ex art. 1667, u. co. c.c., avendo ritenuto che il riconoscimento dei vizi avesse dispensato il committente dall’osservanza dei termini non solo di decadenza ma anche di prescrizione, non tenendo conto che l’azione era stata proposta con atto notificato il 30.6.2004 nei confronti della chiamata in causa soc. I.P. dopo il decorso di due anni dalla consegna del bene.

Sul punto viene formulato il quesito di diritto: “se il semplice riconoscimento dei vizi desunto dall’intervento di riparazione eseguito a cura e spese di un soggetto diverso dall’appaltatore faccia sorgere, in capo all’appaltatore, una nuova obbligazione soggetta al termine prescrizionale di dieci anni”.

Il primo motivo è infondato, avendo il Giudice di Appello dato conto, con adeguata motivazione, del riconoscimento dei vizi dell’opera da parte dell’appaltatore, con accertamento in fatto, non censurabile in sede di legittimità, facendone discendere, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, l’assunzione,da parte dell’appaltatore stesso, di una nuova obbligazione svincolata dai termini di decadenza e soggetta all’ordinario termine prescrizionale di dieci anni (Cass. n. 8026/2004; n. 2346112004).

Del pari infondata è la seconda doglianza posto che, una volta accertato l’intervento di riparazione ad opera della società I.P., quest’ultima (cui era subentrata la E.M.) era tenuta ad indennizzare la s.r.l. B.A. di quanto da costei pagato al N.M. per capitale ed interessi dovuti per l’esecuzione delle riparazioni in questione.

Non vale, peraltro, a superare la correttezza di tale statuizione il contrario assunto della soc. E.M. che si limita a contrapporre a detto accertamento in fatto del Tribunale, il contrario assunto secondo cui non sarebbe stata la società I.P. ad eseguire le riparazioni in questione.

In conclusione il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese processuali del presente giudizio di legittimità stante il difetto di attività difensiva da parte degli intimati.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio di legittimità.

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